Circolare numero 95 del 14-08-2018
Con la presente circolare vengono fornite indicazioni in merito all’applicazione delle nuove norme introdotte dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per l’utilizzo delle prestazioni occasionali da parte delle società sportive di cui alla legge n. 91/1981, con riferimento alle prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi. INDICE 1. Premessa 2. I soggetti coinvolti 3. Utilizzo della procedura “Prestazioni occasionali”. 4. Limiti economici per il prestatore - compensi percepibili 5. Limiti economici per l’utilizzatore - compensi erogabili alla totalità dei prestatori 6. Profili sanzionatori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, estendendo il regime delle prestazioni occasionali alle società sportive della legge n. 91/1981 per le attività di steward negli stadi. Vengono chiariti soggetti interessati, modalità operative tramite la procedura INPS e il Libretto Famiglia, limiti economici per prestatore e utilizzatore, modalità di versamento e profili sanzionatori in caso di superamento dei limiti. Per queste prestazioni valgono regole specifiche, tra cui l’esclusione del limite generale di cinque dipendenti e la previsione di un limite annuo di 5.000 euro per prestatore e di 625 ore annue per la conversione del rapporto.
Prestazioni di lavoro occasionale per steward negli impianti sportivi e utilizzo del Libretto Famiglia
Prestazioni di lavoro occasionale per steward negli impianti sportivi
La circolare esamina l’estensione del regime delle prestazioni di lavoro occasionale alle società sportive disciplinate dalla legge n. 91/1981, con particolare riferimento alle attività svolte dagli steward negli impianti sportivi. L’intervento deriva dalle modifiche apportate all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 dalla legge di bilancio 2018 e introduce un regime operativo e limite economico specifico per questa particolare tipologia di utilizzo.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, aveva già disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionale, affidando all’INPS la gestione delle registrazioni di utilizzatori e prestatori e delle comunicazioni dei rapporti tramite piattaforma informatica. La legge n. 205/2017 ha poi integrato la norma:
- introducendo la lettera c-bis) al comma 1, che riconosce come prestazioni di lavoro occasionale anche le attività del decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007 svolte dagli steward verso le società sportive;
- introducendo la lettera b-bis) al comma 6, che include tra gli utilizzatori anche le società sportive di cui alla legge n. 91/1981;
- estendendo il Libretto Famiglia al pagamento delle prestazioni occasionali rese dagli steward.
Soggetti interessati e attività ammesse
La disciplina riguarda le società sportive di cui alla legge n. 91/1981. Tali soggetti possono ricorrere alle prestazioni occasionali per le attività previste dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, tra cui rientra l’organizzazione delle competizioni sportive nei complessi e negli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti, dove si disputano partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.
Le società sono responsabili dei servizi finalizzati:
- al controllo dei titoli di accesso;
- all’instradamento degli spettatori;
- alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto.
Tali attività sono svolte dai propri addetti, c.d. steward, sotto la direzione e il controllo del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi. Per questa fattispecie la circolare precisa che non si applica il limite dei cinque dipendenti previsto in via generale dal D.L. n. 50/2017 per l’accesso alle prestazioni occasionali da parte degli utilizzatori diversi dalle persone fisiche non nell’esercizio di attività economica.
Modalità di utilizzo della procedura INPS
Le società sportive accedono alle prestazioni occasionali mediante le modalità operative del Libretto Famiglia, che consentono la comunicazione della prestazione dopo il suo effettivo svolgimento. La dichiarazione deve essere resa al termine della prestazione e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo rispetto a quello di svolgimento.
La comunicazione va effettuata tramite:
- la piattaforma telematica INPS;
- i servizi di Contact Center messi a disposizione dall’Istituto.
Devono essere comunicati:
- i dati identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento;
- la durata della prestazione;
- l’ambito di svolgimento;
- le altre informazioni necessarie alla gestione del rapporto.
La procedura informatica sarà integrata con una sezione dedicata, denominata "Società sportive steward stadi", accessibile dal sito INPS all’interno del servizio "Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia". Le modalità di accesso a tale sezione saranno rese note con successivo messaggio. Prima dell’accesso, le società sportive devono inviare una richiesta via PEC alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare che rientrano nell’ambito della legge n. 91/1981 e che svolgono le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007. Nella stessa richiesta devono domandare l’accredito degli importi versati sul portafoglio elettronico dedicato alle prestazioni delle "Società sportive steward stadi".
La sezione dedicata va utilizzata solo per le prestazioni rese dagli steward; resta invece necessario ricorrere al contratto di prestazione occasionale per eventuali ulteriori prestatori impiegati per finalità diverse da quelle contemplate dal decreto del 2007.
Compenso, contribuzione e versamenti
Per ogni ora di prestazione lavorativa sono previsti gli importi del Libretto Famiglia:
- 8,00 euro a favore del prestatore;
- 1,65 euro per contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
- 0,25 euro per premio assicurativo INAIL;
- 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione e dell’erogazione del compenso.
Le società sportive devono effettuare il versamento della provvista, della contribuzione e degli oneri di gestione mediante modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e la causale "CLOC". Nel campo "elementi identificativi" non deve essere inserito alcun valore. È esclusa la compensazione dei crediti ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
In alternativa, è possibile pagare con strumenti elettronici, tramite addebito su conto corrente o su carta di credito/debito, attraverso la modalità pagoPA di AgID, accessibile esclusivamente dal servizio "Prestazioni Occasionali" del Portale dei Pagamenti INPS con credenziali personali dell’utilizzatore (PIN INPS, Carta Nazionale dei Servizi o SPID).
Limiti economici applicabili
La circolare chiarisce che, per le società sportive che impiegano steward negli stadi, il limite di compensi percepibili da ciascun prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore è elevato da 2.500 a 5.000 euro nell’anno civile. Rimane comunque fermo il limite generale di 5.000 euro riferito alla totalità degli utilizzatori per ciascun prestatore.
Inoltre, per effetto della nuova disciplina, le società sportive sono escluse dal limite di 5.000 euro previsto per i compensi che il singolo utilizzatore può erogare alla totalità dei prestatori impiegati come steward. Viene così delineato uno specifico regime economico, più favorevole, per le attività ricomprese nel decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007.
Profili sanzionatori e conversione del rapporto
In via generale, il superamento dei limiti complessivi di cui all’art. 54-bis, comma 1, lett. c), o del limite di durata di 280 ore nell’anno civile comporta la trasformazione della prestazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Per le prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi, la circolare specifica che la conversione del rapporto avviene:
- al superamento del limite di 5.000 euro previsto dalla lettera c-bis) del comma 1 dell’art. 54-bis;
- oppure al superamento del limite di 625 ore nell’arco dello stesso anno civile, calcolato in rapporto al limite economico annuale e al compenso orario previsto per il Libretto Famiglia.
La circolare richiama, per i profili sanzionatori, anche la circolare INPS n. 107/2017 e la circolare INL n. 5/2017, ma limita il proprio chiarimento alle specificità della prestazione resa dagli steward negli impianti sportivi.
Punti principali
Modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2018
L’art. 1, comma 368, della legge n. 205/2017 ha integrato l’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, includendo tra le prestazioni di lavoro occasionale anche le attività svolte dagli steward negli impianti sportivi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007. È stata inoltre ampliata la platea degli utilizzatori con l’inserimento delle società sportive di cui alla legge n. 91/1981 e si è reso applicabile il Libretto Famiglia al pagamento di tali prestazioni.
Soggetti interessati e ambito di applicazione
Le modifiche riguardano le società sportive disciplinate dalla legge n. 91/1981, che possono ricorrere a prestazioni occasionali per attività connesse all’organizzazione delle competizioni sportive nei complessi e impianti con capienza superiore a 7.500 posti, in cui si disputano partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche. Le società sono responsabili dei servizi di controllo accessi, instradamento degli spettatori e verifica del regolamento d’uso dell’impianto svolti dai propri addetti steward, sotto la direzione del responsabile della sicurezza. Per queste società non si applica il limite generale dei cinque dipendenti previsto dal D.L. n. 50/2017.
Procedura operativa e comunicazioni all’INPS
Le società sportive devono utilizzare le modalità operative del Libretto Famiglia, che consentono la comunicazione della prestazione dopo il suo svolgimento. La comunicazione va effettuata al termine della prestazione e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo, tramite piattaforma telematica INPS o Contact Center, indicando i dati del prestatore, il luogo, il numero di titoli usati, la durata, l’ambito di svolgimento e le altre informazioni necessarie. La procedura sarà implementata con una sezione dedicata denominata "Società sportive steward stadi" nel servizio INPS "Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia". L’accesso richiede una preventiva richiesta via PEC alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti, con documentazione attestante i requisiti soggettivi e l’attività svolta, nonché la domanda di accredito delle somme sul portafoglio elettronico dedicato.
Importi, compensi e versamenti
Per ogni ora di prestazione si applicano gli importi previsti per il Libretto Famiglia: 8,00 euro al prestatore, 1,65 euro per contribuzione IVS alla Gestione separata INPS, 0,25 euro per premio INAIL e 0,10 euro per oneri di gestione. Il versamento della provvista avviene tramite modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), con causale "CLOC", senza compilazione del campo "elementi identificativi" e senza possibilità di compensazione dei crediti ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. È ammesso anche il pagamento elettronico tramite pagoPA, con addebito su conto o carta di credito/debito, utilizzando le credenziali personali dell’utilizzatore.
Limiti economici per i prestatori e per le società sportive
Per le società sportive che impiegano steward negli stadi, il limite dei compensi percepibili dal singolo prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore è elevato da 2.500 a 5.000 euro annui. Resta fermo il limite generale di 5.000 euro per prestatore riferito alla totalità degli utilizzatori. Inoltre, per questa fattispecie non si applica il limite di 5.000 euro previsto per i compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward, configurandosi così un regime economico specifico per le società sportive interessate.
Profili sanzionatori e trasformazione del rapporto
Richiamati i principi generali sui profili sanzionatori, la circolare precisa che, in via generale, il superamento dei limiti complessivi o della durata massima di 280 ore annue comporta la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Per le prestazioni degli steward negli impianti sportivi, tale conversione scatta al superamento del limite di 5.000 euro previsto dalla lettera c-bis) dell’art. 54-bis, comma 1, oppure oltre il limite di 625 ore nello stesso anno civile, determinato in rapporto al compenso orario del Libretto Famiglia.
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