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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49673/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per ricettazione (modulo per carta d'identità di provenienza delittuosa), censurando la dichiarazione di assenza e la valutazione sulla conoscenza del processo. In particolare ha contestato l'applicazione dell'art. 420‑quater c.p.p. e la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto idonee le notificazioni eseguite presso il difensore domiciliatario, nonostante l'elezione di domicilio sia avvenuta nella fase delle indagini presso un difensore d'ufficio e non emergano elementi che attestino l'effettivo instaurarsi di un rapporto defensionale tale da garantire la conoscenza personale del procedimento da parte dell'imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 23948/2019) secondo cui gli indici di cui all'art. 420‑bis c.p.p. (es. elezione di domicilio, nomina di difensore) non costituiscono presunzioni assolute di conoscenza del processo, ma agevolazioni valutabili dal giudice. Ha poi affermato che l'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio nella fase delle indagini non basta, di per sé, a comprovare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, se non è dimostrata l'effettiva instaurazione del rapporto defensionale. In mancanza di tali elementi la dichiarazione di assenza è viziata. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare

    riferimento procedurale: il procedimento è stato trattato con contraddittorio cartolare così come previsto dalla citata norma emergente dall'emergenza sanitaria; non incide sul merito della questione relativa alla conoscenza del processo

  • art. 420‑quater cod. proc. pen.

    quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica "personalmente ad opera della polizia giudiziaria"

    va interpretato come strumento volto a garantire l'effettività della conoscenza; il giudice deve ordinare la notifica personale se non è certo che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo

  • art. 420‑bis, comma 2, cod. proc. pen.

    l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo

    tali elementi sono indici agevolativi della conoscenza, non presunzioni assolute; vanno valutati nel contesto e richiedono, quando il domicilio è presso difensore d'ufficio, ulteriori elementi che dimostrino il rapporto defensionale effettivo

  • Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 (giurisprudenza)

    "non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420‑bis cod. proc. pen. ... siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente... il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza"

    le Sezioni Unite hanno chiarito che il sistema processuale è centrato sull'effettiva conoscenza dell'imputato; gli indici previsti non eliminano la necessità di certezza sulla conoscenza e devono essere applicati con funzione facilitatrice e non presuntiva

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio, effettuata in fase di indagini, non è di per sé sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto defensionale.
  • Gli indici previsti dall'art. 420‑bis c.p.p. (elezione di domicilio, nomina difensore, misura cautelare) sono strumenti agevolativi per il giudice, non presunzioni assolute di conoscenza; vanno valutati con altri elementi fattuali.
  • Se non sussiste certezza della conoscenza da parte dell'imputato, il giudice deve disporre la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 420‑quater c.p.p.
  • In caso di contestazione della dichiarazione di assenza, l'assenza di ulteriori indici che attestino il rapporto con il difensore domiciliatario comporta il vizio della dichiarazione stessa e può portare all'annullamento della sentenza.
  • Per evitare annullamenti, il giudice di merito dovrebbe documentare e motivare la sussistenza di elementi concreti (es. contatti documentati tra imputato e difensore, atti difensivi compiuti, corrispondenza) che attestino l'effettiva conoscenza del procedimento.

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