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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2393

Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

Normativa europea32017R2393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un ampio pacchetto di semplificazioni, chiarimenti e modifiche sostanziali alla disciplina PAC. Interviene sul sostegno ai giovani agricoltori, sulla gestione del rischio, sugli strumenti finanziari, sulle aree ecologiche, sui controlli e sul disimpegno automatico, nonché sulle regole di mercato e di cooperazione tra produttori. Modifica inoltre alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 652/2014 per consentire la ripartizione annuale degli impegni di bilancio nei programmi pluriennali.

Regolamento omnibus che modifica le norme PAC su sviluppo rurale, pagamenti diretti, OCM e gestione delle spese nel settore agricolo e alimentare.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, alle autorità di gestione e pagamento, agli agricoltori, alle organizzazioni di produttori e interprofessionali, alle associazioni di agricoltori, ai gestori di fondi e ai beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito della PAC. Incide in particolare sui regimi di sviluppo rurale FEASR, sui pagamenti diretti FEAGA, sulle misure di gestione del rischio, sulle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli e sui programmi finanziati dal regolamento (UE) n. 652/2014. L’applicazione generale decorre dal 1o gennaio 2018, con talune disposizioni retroattive o differite espressamente previste.

Regolamento (UE) 2017/2393: modifiche alla PAC e semplificazione normativa

Il regolamento interviene in chiave di semplificazione e adeguamento funzionale su cinque pilastri della PAC: sviluppo rurale, finanziamento e controllo, pagamenti diretti, organizzazione comune dei mercati e spese per il settore agroalimentare e fitosanitario. La ratio è quella di ridurre gli oneri amministrativi, aumentare la flessibilità degli strumenti di sostegno e rafforzare, in alcuni ambiti, la posizione degli agricoltori nella filiera.

Ambito e finalità generali

Il provvedimento modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013 e 652/2014. I considerando evidenziano esigenze di certezza del diritto, armonizzazione delle pratiche nazionali, maggiore attrattività degli strumenti finanziari, semplificazione dei controlli e migliore risposta ai rischi di mercato e alle crisi settoriali.

Sviluppo rurale: giovani agricoltori, consulenza, qualità e investimenti

Nel regolamento (UE) n. 1305/2013 vengono precisate la definizione di giovane agricoltore e la nozione di data di insediamento. La domanda di sostegno deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di insediamento; il piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla decisione di concessione e può durare al massimo 5 anni. Il sostegno per l’insediamento può essere erogato anche tramite strumenti finanziari o in combinazione con sovvenzioni.

Il sostegno alla consulenza e formazione viene reso più flessibile: l’autorità di gestione può essere beneficiaria del sostegno, ma il prestatore deve essere selezionato da un organismo funzionalmente indipendente e i controlli devono svolgersi a livello del prestatore. Per i regimi di qualità, il sostegno è esteso alla partecipazione nuova o avvenuta nei 5 anni precedenti e può durare fino a 5 anni; il regolamento chiarisce anche che il sostegno può coprire le spese di informazione e promozione svolte dalle associazioni di produttori nel mercato interno.

Investimenti, strumenti finanziari e costi semplificati

Il sostegno agli investimenti agricoli viene adattato per favorire l’uso degli strumenti finanziari e per coprire meglio i casi di emergenza. Quando l’aiuto è concesso tramite strumenti finanziari, alcune regole specifiche di ammissibilità non si applicano. Per gli investimenti di avviamento dei giovani agricoltori, il sostegno può durare fino a 24 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni del piano aziendale.

Inoltre, le norme su criteri di selezione e ammissibilità delle spese vengono rese più flessibili: in situazioni eccezionali legate alla natura dell’intervento, gli Stati membri possono usare metodi di selezione alternativi; per le misure di emergenza da calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti socioeconomici bruschi, possono essere ammesse anche spese successive all’evento. Per gli investimenti soggetti all’articolo 42 TFUE, le spese restano in linea di massima ammissibili solo se sostenute dopo domanda, salvo la deroga per le misure di emergenza inserite nei programmi.

Gestione del rischio: assicurazione, fondi di mutualizzazione e stabilizzazione del reddito

Il regolamento rivede in profondità l’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli strumenti di gestione del rischio includono ora anche uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore. Lo strumento generale per tutti i settori si attiva quando il calo di reddito supera il 30 %; quello specifico di settore richiede un calo superiore al 20 % e può essere usato solo in casi debitamente motivati.

Il concetto di reddito è definito come la somma dei proventi di vendita della produzione, incluso il sostegno pubblico, al netto dei costi dei fattori di produzione. Le compensazioni del fondo di mutualizzazione non possono superare il 70 % della perdita di reddito nell’anno di ammissibilità. Per assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, la soglia di perdita scende al 20 % della produzione media annua del triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno peggiore e quello migliore.

Sono inoltre ampliabili le spese coperte dai contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione, includendo spese amministrative di costituzione, importi per compensazioni, interessi sui mutui e capitale iniziale del fondo. L’aliquota massima di sostegno pubblico iniziale viene elevata al 70 %.

Pagamenti diretti: agricoltore attivo, controlli, giovani agricoltori, greening

Nel regolamento (UE) n. 1307/2013 viene ampliata la discrezionalità degli Stati membri nella definizione dell’"agricoltore in attività" e nell’esclusione di soggetti non effettivamente agricoli. Gli Stati membri possono escludere dai pagamenti diretti gli agricoltori non iscritti in un registro fiscale o previdenziale nazionale e possono decidere che bastino uno o due dei tre criteri previsti per provare lo status di agricoltore attivo. Possono anche disapplicare del tutto l’elenco delle attività escluse. La soglia di esenzione per chi percepisce solo importi ridotti resta entro 5 000 EUR.

Per i giovani agricoltori, il periodo di sostegno è di 5 anni dalla prima domanda, purché la domanda sia presentata entro 5 anni dall’insediamento. L’importo del pagamento può essere calcolato in modo più flessibile, tra il 25 % e il 50 % del valore medio dei diritti o dell’importo nazionale calcolato, e gli Stati membri possono optare per un importo forfettario. È inoltre possibile, per gli insediamenti avvenuti tra il 2010 e il 2013, ridurre il periodo di sostegno in funzione del tempo trascorso fino alla prima domanda.

Le regole di greening vengono semplificate e rese più coerenti: si amplia l’esenzione dagli obblighi di diversificazione e di aree di interesse ecologico per le aziende con oltre il 75 % di determinati usi del suolo, si eliminano alcuni limiti di superficie, si chiarisce il trattamento di colture sommerse e si considera il Triticum spelta coltura distinta. Le aree di interesse ecologico possono comprendere Miscanthus, Silphium perfoliatum e terreni a riposo con specie mellifere.

Prati permanenti e classificazione dei terreni

La nozione di prato permanente viene ridefinita, includendo la possibilità di considerare come tali anche terreni pascolabili secondo pratiche locali consolidate o superfici in cui l’erba non sia predominante, purché gli Stati membri lo decidano. È altresì prevista la possibilità di mantenere nel 2018 la classificazione come seminativi dei terreni lasciati a riposo da cinque anni o più, con passaggio al prato permanente nel 2023 o successivamente al ricorrere delle condizioni previste.

OCM: contratti, organizzazioni di produttori, concorrenza e crisi

Nel regolamento (UE) n. 1308/2013 vengono rafforzati gli strumenti contrattuali e collettivi. Nel latte e nei prodotti lattiero-caseari, un produttore o un’organizzazione può esigere un contratto scritto; per le micro, piccole e medie imprese il contratto non è obbligatorio, salvo uso di modelli standard. Analoghe facoltà vengono estese, con adattamenti, ad altri settori agricoli.

Le organizzazioni di produttori ottengono un quadro più ampio per pianificare la produzione, ottimizzare i costi, commercializzare congiuntamente e negoziare contratti, in deroga all’articolo 101 TFUE, purché vi sia reale integrazione economica e non venga compromessa la concorrenza o gli obiettivi dell’articolo 39 TFUE. È previsto il potere di intervento dell’autorità nazionale garante della concorrenza e, per le trattative transnazionali, della Commissione. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono avvalersi della stessa deroga alle medesime condizioni.

Le organizzazioni interprofessionali possono perseguire nuovi obiettivi, tra cui la prevenzione e gestione di rischi sanitari, fitosanitari e ambientali, e possono essere riconosciute in più settori. Viene introdotto l’articolo 172 bis sulle clausole di ripartizione del valore, facoltative, tra agricoltori e primo acquirente.

Sono anche modificate le norme sui contingenti tariffari: la Commissione pubblica i risultati dell’assegnazione via Internet e gli Stati membri rilasciano i titoli solo dopo tale pubblicazione. In caso di grave squilibrio di mercato, la Commissione può adottare atti di esecuzione per disapplicare l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE rispetto ad accordi collettivi temporanei volti a stabilizzare il settore.

Entrata in vigore, applicazione e norme transitorie

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1o gennaio 2018. Sono però previste alcune decorrenze speciali: le modifiche su taluni aspetti delle organizzazioni di produttori si applicano dal 1o gennaio 2015, una modifica dello sviluppo rurale dal 1o gennaio 2016 e una disposizione sulla sostituzione di un requisito procedurale dal 1o gennaio 2019.

Modifiche al regolamento (UE) n. 652/2014

Il regolamento consente, per le azioni pluriennali approvate, di ripartire gli impegni di bilancio in frazioni annuali, con assegnazione da parte della Commissione in base allo stato di avanzamento, al fabbisogno stimato e alle disponibilità di bilancio. Vengono inoltre soppressi alcuni paragrafi specifici degli articoli 13, 22 e 27, in un’ottica di semplificazione.

Disposizioni principali

Definizioni e sostegno ai giovani agricoltori

Nel regolamento (UE) n. 1305/2013 vengono precisate le nozioni di "giovane agricoltore" e di "data di insediamento". La domanda di sostegno deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di insediamento; il piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla decisione di concessione dell’aiuto e durare al massimo 5 anni. Il sostegno può essere erogato anche tramite strumenti finanziari o in combinazione con sovvenzioni.

Misure di consulenza, formazione e qualità

Il beneficiario del sostegno per consulenza e formazione può essere l’autorità di gestione, purché il prestatore sia scelto da un organismo funzionalmente indipendente. Si rafforza l’obbligo di controlli a livello del prestatore. Per i regimi di qualità, il sostegno è riconosciuto per la partecipazione nuova o avvenuta nei 5 anni precedenti e dura al massimo 5 anni; è ammesso anche il sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.

Sviluppo rurale: investimenti, criteri di selezione e strumenti finanziari

Sono estese le possibilità di ammissibilità per gli investimenti agricoli, compresi casi di emergenza dovuti a calamità, eventi catastrofici e cambiamenti socioeconomici, con possibilità di ammettere spese sostenute dopo l’evento e, per alcune modifiche, addirittura dal 1o gennaio 2016. I criteri di selezione possono essere fissati fino alla pubblicazione degli inviti e, in casi eccezionali, sostituiti da altri metodi. Le regole specifiche sui costi standard e sulle forme di sostegno semplificate sono limitate e chiarite, con esclusione di talune disposizioni quando l’aiuto è concesso sotto forma di strumenti finanziari.

Gestione del rischio e strumenti di stabilizzazione del reddito

Si amplia la disciplina dei fondi di mutualizzazione e si introduce uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore. Lo strumento per tutti i settori opera in caso di calo del reddito superiore al 30 %, mentre quello settoriale richiede un calo superiore al 20 % e casi debitamente motivati. La copertura pubblica iniziale per assicurazione, fondi di mutualizzazione e stabilizzazione del reddito sale al 70 %; sono definiti il concetto di reddito, i criteri di calcolo e i limiti delle compensazioni.

Pagamenti diretti: agricoltore attivo, prati permanenti e giovani agricoltori

Nel regolamento (UE) n. 1307/2013 vengono ampliate le facoltà degli Stati membri di escludere soggetti non iscritti a registri fiscali o previdenziali e di semplificare la prova dello status di agricoltore in attività, potendo usare solo uno o due dei criteri previsti o disapplicare l’elenco delle attività escluse. Sono ridefinite le regole sui prati permanenti, sulle colture distinte e sulle aree di interesse ecologico, con introduzione di Miscanthus, Silphium perfoliatum e terreni a riposo con specie mellifere. Il pagamento per i giovani agricoltori è rafforzato, reso più flessibile nei metodi di calcolo e mantenuto per 5 anni dalla prima domanda, con aliquota tra il 25 % e il 50 %.

OCM: organizzazioni di produttori, contratti, concorrenza e crisi di mercato

Nel regolamento (UE) n. 1308/2013 vengono ampliate le funzioni delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, inclusa la possibilità di pianificazione della produzione, negoziazione contrattuale e clausole di ripartizione del valore, con deroga limitata all’articolo 101 TFUE e potere di intervento della Commissione o delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Si rafforzano i contratti scritti nel latte e in altri settori, si disciplinano aiuti finanziari nazionali per aree con basso livello di organizzazione e si modificano le regole sui contingenti tariffari e sulle misure di crisi.

Entrata in vigore, applicazione e norme transitorie

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1o gennaio 2018. Sono previste applicazioni retroattive per alcune modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013 dal 1o gennaio 2015 e del regolamento (UE) n. 1305/2013 dal 1o gennaio 2016, nonché un’applicazione differita dal 1o gennaio 2019 per specifiche modifiche della disciplina ortofrutticola.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunesviluppo ruralepagamenti direttiorganizzazione comune dei mercaticoncorrenza

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