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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37097/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale relativa all'espiazione di pena di 2 anni e 8 mesi (sentenza Corte d'appello di Bologna 18/10/2013, irrev. 26/06/2014, per il reato di cui all'art. 166 d.lgs. n. 58/1998). Il Tribunale aveva motivato il rigetto ritenendo carenti nel ricorrente un'attività risocializzante e il domicilio in Italia e lamentando scarsa collaborazione; il ricorrente, che vive e lavora da anni in Austria ed era stato inizialmente ammesso all'affidamento da eseguirsi in Austria (poi revocato per difetto di doppia incriminazione), contestava la mancata valutazione degli indicatori positivi e della sua collaborazione nella ricerca di domicilio e attività risocializzante in Italia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che sussistessero i presupposti soggettivi per l'affidamento in prova, che la precedente ammissione in Austria costituiva un forte elemento favorevole e che il Tribunale non aveva correttamente valutato gli elementi positivi e la collaborazione del condannato (anche secondo la relazione UEPE). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo giudizio privo dei vizi riscontrati.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    L'art.47 richiede un giudizio prognostico favorevole per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; tale giudizio deve tener conto anche della condotta successiva alla commissione del reato e della presenza di elementi positivi che indichino la bontà dell'esito della prova e la prevenzione della recidiva.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; qui è stato invocato per lamentare errata applicazione/valutazione dell'art.47 da parte del Tribunale.

  • art. 166 d. lgs. n. 58/1998

    Indica il reato per cui è stata irrogata la pena; rilevante come titolo della condanna ma non oggetto di specifica interpretazione nella decisione se non come contesto fattuale.

  • Corte Cost. n. 377/1997

    Afferma che l'affidamento in prova è una forma di esecuzione esterna della pena destinata a soggetti per i quali vi sia una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale.

  • Cass. sez. 1, n. 31420/2015 (Incarbone)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui, per l'affidamento in prova, è necessario valutare la condotta successiva al fatto e accertare non solo l'assenza di indici negativi ma la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole.

  • Cass. sez. 1, n. 773/2013 (Naretto)

    Conferma l'esigenza di un esame integrale della personalità e dei comportamenti attuali del condannato al fine di formulare il giudizio prognostico per l'affidamento.

Massime di principio

  • Per concedere l'affidamento in prova è necessario un giudizio prognostico favorevole fondato anche su comportamenti successivi alla condanna e su elementi positivi di reinserimento, non esclusivamente sull'assenza di indici negativi.
  • La precedente ammissione a una misura alternativa in altro Stato membro (anche se poi revocata per motivi estranei al merito, come la mancanza di doppia incriminazione) costituisce elemento probatorio rilevante e favorevole nella valutazione del Tribunale.
  • La valutazione negativa basata su presunte carenze nella reperibilità di domicilio o attività risocializzante richiede una motivazione coerente: difficoltà pratiche o temporanee non possono sostituire l'accertamento della concreta mancanza di impegno del condannato.
  • L'UEPE e le indagini sociali devono essere adeguatamente valorizzate; la carenza di accertamenti non può tradursi automaticamente in rigetto senza che il giudice richieda integrazioni o valuti la documentata collaborazione del richiedente.
  • In presenza di vizi logici, motivazionali o contraddittorietà nella decisione, la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame, ordinando al giudice di valutare correttamente gli indicatori positivi e la prognosi di reinserimento.

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