Sentenza n. 556/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di diniego parziale di accesso agli atti, contenuto nella nota P.E.C. del 28/10/2025, trasmessa da ARST S.p.A. e ricevuta dal difensore in pari data, con cui l'Amministrazione ha osteso solo una parte della documentazione richiesta con istanza del 31/08/2025 e ha illegittimamente rifiutato l'accesso ai restanti documenti; e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutta la documentazione richiesta con l'istanza di accesso del 31/08/2025; con conseguente ordine all'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibire e rilasciare copia di tutta la documentazione illegittimamente negata, entro un termine non superiore a 30 giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti, comunicato con PEC del 28 ottobre 2025, relativo alla documentazione del progetto ferroviario e alle alternative progettuali
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari espropriandi)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, comproprietari di un fondo agricolo interessato dal procedimento espropriativo per la realizzazione del collegamento ferroviario Alghero centro-Alghero aeroporto con impianto di produzione di idrogeno, hanno impugnato il diniego parziale opposto da ARST alla loro istanza di accesso del 31 agosto 2025. Hanno dedotto un interesse concreto e attuale alla conoscenza della documentazione, poiché il progetto avrebbe comportato la soppressione dell’unico accesso carrabile al fondo, determinandone l’interclusione e compromettendone l’utilizzo agricolo e lo sviluppo residenziale assentito, nonché incidendo sulla corretta determinazione dell’indennità di esproprio. L’amministrazione aveva inizialmente rappresentato che il progetto definitivo ed esecutivo era in corso di verifica e che la documentazione relativa alle soluzioni viabilistiche alternative non era nella propria disponibilità. In corso di causa ARST ha depositato il progetto esecutivo, ma ha sostenuto che la documentazione sulle alternative progettuali fosse inesistente, estranea al procedimento o comunque non detenuta. I ricorrenti hanno quindi insistito per l’ostensione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), trasmesso da ARST al Comune di Alghero il 23 marzo 2025, protocollo n. 30495.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. Ha ritenuto che l’interclusione del fondo radicasse l’interesse dei proprietari a conoscere le alternative progettuali e le valutazioni svolte dalle amministrazioni coinvolte. Il deposito in corso di causa del progetto esecutivo ha soddisfatto la pretesa relativa a tale documento, mentre è rimasto controverso il DOCFAP e la documentazione sulle alternative viabilistiche. Il giudice ha affermato che, quando l’amministrazione sostiene di non detenere i documenti richiesti, deve renderne una formale, chiara, univoca ed espressa attestazione, assumendosi la responsabilità della veridicità della dichiarazione; non sono sufficienti formule ambigue, risposte interlocutorie, generici rinvii ad altre amministrazioni o dichiarazioni contenute in atti difensivi. Nel caso concreto, la generica dichiarazione di ARST è stata smentita dalla Relazione - Treno Idrogeno del Comune di Alghero del 6 dicembre 2025, dalla quale risultava la trasmissione da parte di ARST del DOCFAP in data 23 marzo 2025. Il TAR ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti all’accesso e all’estrazione di copia del DOCFAP, ordinando ad ARST di consentirli entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza oppure, se gli atti non esistono o non sono detenuti, di attestarlo formalmente con atto espresso e motivato, indicandone le ragioni. ARST è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esibizione e il rilascio dei documenti illegittimamente negati.
art. 22 ss. l. 241/1990
Costituiscono il quadro normativo del diritto di accesso documentale, esercitato dai proprietari per tutelare la propria posizione nell’ambito del procedimento espropriativo e verificare le scelte progettuali e l’indennità.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione nega l’accesso affermando di non detenere la documentazione richiesta, deve rendere un’attestazione formale, espressa, chiara, univoca e motivata, assumendosi la responsabilità della veridicità della dichiarazione.
- Non è sufficiente a giustificare il diniego una formula generica sull’inesistenza o sull’estraneità dei documenti, un rinvio ad altra amministrazione, una risposta interlocutoria o una dichiarazione contenuta in una memoria difensiva.
- L’esistenza e la riconducibilità dei documenti all’amministrazione possono essere desunte anche dalla documentazione acquisita nel procedimento, sicché un diniego generico è illegittimo quando risulti contraddetto da elementi documentali specifici che attestino la formazione o la trasmissione degli atti da parte dell’amministrazione.
- In presenza di un diniego basato sulla mancata detenzione, l’ordine giudiziale di accesso può essere formulato alternativamente, imponendo all’amministrazione di consentire l’ostensione se gli atti esistono e sono detenuti oppure di attestare formalmente e motivatamente la loro inesistenza o mancata detenzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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