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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14178/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di condanna al pagamento di euro 28.284,06 proposta da un soggetto che assumeva: (a) che la controparte si fosse accollata il rimborso di un mutuo da lui acceso per esigenze della propria fidanzata, senza poi adempiere, fino a euro 18.284,06; e (b) che avesse consegnato ulteriori euro 10.000,00 per l’acquisto di un’autorimessa, acquisto poi non andato a buon fine. L’attore chiedeva anche il risarcimento del danno non patrimoniale per la rottura del rapporto sentimentale con la fidanzata. La convenuta negava tutto, disconosceva firma e scrittura di due dichiarazioni unilaterali prodotte contro di lei e contestava la prova dei fatti. Il Tribunale accoglieva la domanda patrimoniale, rigettava il danno non patrimoniale e condannava alle spese; la Corte d’appello confermava. Con il ricorso per cassazione la soccombente proponeva otto motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita decisione su domanda diversa; errata valutazione della testimonianza e incapacità della teste ex art. 246 c.p.c.; violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento delle prove e mancata prova della causa della dazione; contestazione del quantum e del presunto esercizio di un diritto altrui ex art. 81 c.p.c.; invalidità o inefficacia dell’accollo ex art. 1273 c.c. e prova testimoniale oltre i limiti dell’art. 2721 c.c.; errata interpretazione della scrittura privata e dei profili relativi al mutuo/accollo; adesione acritica alla CTU grafologica; erronea regolazione delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto il mancato rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva riportato in ricorso il contenuto degli atti e dei documenti decisivi richiamati (CTU, prova testimoniale, atti del cautelare e del merito). Ha poi osservato che l’eccezione di incapacità a testimoniare doveva essere tempestivamente riproposta e comunque, in mancanza, si intende rinunciata. Quanto alle doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ribadito che tali norme non consentono di censurare in cassazione la mera rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. Analogamente, le censure sull’interpretazione delle dichiarazioni e scritture non indicavano la violazione di specifici canoni legali di ermeneutica contrattuale e miravano solo a una nuova lettura dei fatti. Anche il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile, perché attaccava la liquidazione di primo grado senza adeguata impugnazione incidentale e, in appello, la Corte territoriale aveva comunque statuito nulla sulle spese per la contumacia dell’appellato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata difesa dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione è invocabile solo se il giudice pronuncia su domanda diversa o eccedente rispetto a quella proposta; qui la censura è stata ritenuta in sostanza una contestazione del merito della valutazione dei fatti.

  • art. 246 c.p.c.

    L’eccezione di incapacità a testimoniare deve essere tempestiva e, se respinta, va riproposta in sede di precisazione delle conclusioni con richiesta di revoca; altrimenti si intende rinunciata e la nullità è sanata per acquiescenza.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio; il tema riguarda l’assolvimento dell’onere della prova, ma la valutazione delle risultanze resta al giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara di non voler applicare la regola di giudizio o fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non è invece denunciabile la mera contestazione della valutazione complessiva delle prove.

  • art. 81 c.p.c.

    La censura relativa alla legittimazione ad agire è stata ritenuta inammissibile perché connessa alla diversa questione probatoria e non sviluppata nei termini necessari.

  • art. 1273 c.c.

    La doglianza sull’accollo è stata disattesa perché non specificamente ancorata ai canoni di interpretazione e perché tendeva a rimettere in discussione l’accertamento di fatto sul contenuto e sulla portata della dichiarazione.

  • art. 2721 c.c.

    Il motivo è stato reputato non autosufficiente e, comunque, non idoneo a scalfire l’accertamento di merito sulla prova dell’obbligazione dedotta.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Per contestare l’interpretazione di un negozio occorre indicare i canoni ermeneutici specificamente violati e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato; altrimenti la censura è solo richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è inammissibile se non investe correttamente la statuizione effettivamente resa dal giudice di appello.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La contestazione della compensazione o regolazione delle spese deve essere proposta nel corretto grado e con specifica impugnazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l’indicazione specifica e il riporto dei documenti e degli atti su cui si fonda la censura; la mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamata quale base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma che inserisce il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile il principio di autosufficienza: gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure vanno specificamente indicati e riportati nel loro contenuto essenziale, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove; è deducibile solo se il giudice ha deciso con prove non introdotte dalle parti o ha attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • Le contestazioni sull’interpretazione di un negozio giuridico sono scrutinabili in cassazione solo se vengono indicati i canoni ermeneutici specificamente violati e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
  • L’eccezione di incapacità a testimoniare deve essere tempestivamente formulata e, se respinta, va reiterata in sede di precisazione delle conclusioni; in difetto, si considera rinunciata e la nullità è sanata.
  • Le censure sulle spese processuali devono colpire la statuizione effettivamente resa nel grado impugnato e, se si contesta quella di primo grado, occorre una specifica impugnazione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteMandatoInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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