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Ordinanza

Ordinanza n. 3069/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dal reclutamento nelle Forze armate per ragioni psicofisiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Lazio chiedendone incidentalmente la sospensione. Le censure riguardavano la valutazione dei requisiti psicofisici effettuata dagli organi sanitari militari e, in particolare, il giudizio tecnico relativo alle condizioni cliniche del candidato. Il Consiglio di Stato ha rilevato che non risultavano dimostrate criticità negli strumenti di accertamento concretamente utilizzati, mentre le valutazioni sanitarie di parte non erano di per sé idonee a prevalere sul giudizio della commissione medica militare. Non è stato inoltre allegato né provato alcun pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'istanza cautelare per l'assenza concorrente sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto non favorevolmente esaminabili le censure d'appello, poiché l'Amministrazione e il TAR avevano correttamente applicato le norme e i principi del settore: l'accertamento dei requisiti psicofisici nel reclutamento militare è riservato agli organi sanitari militari e integra esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, travisamento o abnormità, senza possibilità per il giudice di sostituirsi alla commissione o rivalutare nel merito il quadro clinico. Ha altresì valorizzato la par condicio, escludendo la rilevanza di eventuali miglioramenti successivi delle condizioni psicofisiche del candidato, nonché il valore fidefacente del verbale della commissione in assenza di prova contraria. Quanto al periculum, ha escluso la prova di un danno grave e irreparabile. L'appellante è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, salva eventuale rinuncia al gravame. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 9 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La tutela cautelare in appello richiede la sussistenza concorrente del fumus boni iuris e del periculum in mora; in mancanza di entrambi o anche di uno solo dei presupposti, l'istanza deve essere rigettata.

  • art. 134 c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può esercitare un controllo di merito sulle valutazioni tecniche delle commissioni mediche militari al di fuori delle ipotesi tassative di giurisdizione estesa al merito.

  • artt. 635, 638 e 640 c.m.

    Le disposizioni sono applicate, nel micro-ordinamento del reclutamento militare, quali norme disciplinanti l'accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti.

  • artt. 580 e 587 r.m.

    Le disposizioni sono applicate, insieme alle norme del codice dell'ordinamento militare, quali regole del settore relative alla verifica dei requisiti psicofisici nel reclutamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento dei dati personali relativi allo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Giustifica la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Costituisce ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Nel reclutamento delle Forze armate, l'accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti è riservato agli organi sanitari militari e costituisce esercizio di discrezionalità tecnica.
  • Il giudice amministrativo può sindacare il giudizio della commissione medica militare soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o abnormità, senza potersi sostituire alla commissione né procedere a una rivalutazione del quadro clinico nel merito.
  • Le perizie o valutazioni sanitarie prodotte dal candidato non sono idonee, di per sé, a superare il giudizio tecnico degli organi sanitari militari, in assenza della dimostrazione di specifiche criticità degli strumenti o delle modalità di accertamento utilizzati.
  • Per tutelare la par condicio tra i candidati, i miglioramenti delle condizioni psicofisiche intervenuti dopo l'accertamento rilevante non incidono sulla legittimità dell'esclusione già disposta.
  • Nel giudizio cautelare d'appello, la sospensione della sentenza richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la mancata prova di un pregiudizio grave e irreparabile impedisce la concessione della misura.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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