Sentenza del 04/07/2022 n. 21123 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2009 per unità immobiliari abitative e pertinenze di proprietà degli IACP, contestando l'erronea applicazione della norma agevolativa che esclude dagli oneri fiscali gli immobili IACP (richiamata la normativa nazionale che prevederebbe l'esenzione). Il Comune aveva invece negato l'agevolazione per il mancato rispetto, da parte dell'ente gestore, degli adempimenti comunicativi previsti dalla L.R. Puglia n.54/1984 (aggiornamento biennale della situazione reddituale degli assegnatari), sostenendo che senza tali aggiornamenti venga meno il presupposto per l'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune di Poggiorsini confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della contribuente. La Corte ha stabilito che l'esenzione fiscale prevista dalla normativa nazionale presuppone unicamente la "regolare assegnazione" degli alloggi IACP; gli obblighi informativi e le procedure di aggiornamento reddituale previsti dalla legge regionale disciplinano l'edilizia residenziale e le conseguenze civilistiche (decadenza dall'assegnazione) ma non possono estendere o limitare l'agevolazione fiscale stabilita dallo Stato. Opera una presunzione iuris tantum secondo la quale gli alloggi IACP sono regolarmente assegnati, gravando sull'ente impositore l'onere di fornire la prova contraria; la decadenza dall'assegnazione richiede la procedura prevista dalla legge regionale e non produce automaticamente la perdita dell'agevolazione fiscale.
Norme richiamate
D.L. n. 93 del 2008, art. 1
Ha escluso dall'imposta, con decorrenza 1/1/2008, gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari; la disposizione rinvia alla disciplina del D.Lgs. n. 504/1992 in tema di criteri per agevolazioni/assoggettamento fiscale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4
La norma agevolativa nazionale condiziona l'esenzione alla circostanza che gli alloggi siano "regolarmente assegnati": la Cassazione interpreta questo requisito come unico presupposto fiscale rilevante, distinto dagli obblighi amministrativi/regionali.
L.R. Puglia n. 54 del 1984, art. 16
"la situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata almeno biennalmente dagli enti gestori, nei termini e secondo le disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio"
La legge regionale impone un obbligo di aggiornamento biennale della situazione reddituale da parte degli enti gestori; tale obbligo è di natura amministrativa/civilistica rilevante per la materia dell'edilizia residenziale ma non incide direttamente sull'esenzione fiscale prevista dalla normativa statale.
L.R. Puglia n. 54 del 1984, art. 20
Stabilisce la decadenza dall'assegnazione al superamento dei limiti di reddito, previo procedimento e notifiche; la decadenza non opera automaticamente né si identifica con la semplice omissione degli obblighi di comunicazione.
D.P.R. n. 616 del 1977, art. 93 e art. 95
Attribuisce alle regioni funzioni relative agli IACP e ai Comuni compiti amministrativi in materia di assegnazione/decadenza: la competenza comunale a dichiarare l'assegnazione o la decadenza è distinta dalla titolarità patrimoniale e gestionale degli IACP.
Corte costituzionale, sent. n. 17 del 2018
Ribadisce il principio della riserva relativa di legge per le agevolazioni tributarie: gli elementi fondamentali delle agevolazioni (presupposti soggettivi e oggettivi) devono essere disciplinati dalla fonte legislativa statale, limitando l'interferenza regionale nella materia agevolativa fiscale.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale per immobili IACP prevista dalla normativa statale si fonda unicamente sulla «regolare assegnazione»; obblighi amministrativi regionali (es. aggiornamenti biennali) non sono automaticamente rilevanti ai fini dell'agevolazione fiscale.
- Sussiste una presunzione iuris tantum che gli alloggi gestiti dagli IACP siano regolarmente assegnati; spetta all'ente impositore fornire la prova documentale contraria per negare l'esenzione.
- La decadenza dall'assegnazione disciplinata dalla legge regionale è procedimentalizzata: non produce effetti fiscali automatici sino a quando non sia stata accertata e dichiarata secondo la procedura prevista.
- Il Comune che ritenga venuti meno i requisiti per l'agevolazione deve attivare le procedure amministrative previste (accertamento, preavviso, eventuale dichiarazione di decadenza) e fornire elementi di prova dell'irregolarità per poter togliere l'esenzione.
- In contenzioso tributario relativo a esenzioni basate su circostanze amministrative, la strategia probatoria del fisco deve includere atti amministrativi formali o documentazione che dimostri la mancata regolarità dell'assegnazione; mere omissioni di comunicazione regionale sono insufficienti.
- Quando si redige una posizione difensiva in casi analoghi, occorre enfatizzare la presunzione di regolarità e richiedere al comune la specificazione e documentazione probatoria dell'irregolarità, nonché verificare l'effettivo esperimento della procedura di decadenza.
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