Ordinanza n. 430/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della determinazione del Comune di Portici prot. n. 3247 del 14 gennaio 2025, avente a oggetto “S.C.I.A. prot. n. 93553 del 06.12.2024 per lavori di ripristino dello stato dei luoghi con l’eliminazione dell’abusiva trasformazione di vani finestra in vani portafinestra … Revoca improcedibilità”; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale che ha ritirato il precedente provvedimento di improcedibilità della SCIA per lavori di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Portici ha ritirato il provvedimento che aveva dichiarato improcedibile la SCIA presentata per l’eliminazione della trasformazione di vani finestra in vani portafinestra. La vicenda si inserisce nell’esecuzione di un’ordinanza possessoria del Tribunale civile di Napoli, che aveva ordinato il ripristino delle finestre originarie, e nella precedente sentenza del TAR Campania n. 3985 del 2024, che aveva annullato un’ordinanza comunale di demolizione ritenendo che lo stato legittimo dell’immobile fosse desumibile dalla planimetria catastale del 1979 e comprendesse quattro aperture a tutta altezza, corrispondenti ai vani balcone. Il Comune aveva inizialmente dichiarato improcedibili due SCIA, ritenendo che la sentenza amministrativa imponesse il riferimento alla planimetria catastale; successivamente, nonostante ciò, aveva ritirato il secondo provvedimento di improcedibilità. Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale ritiro. Nel frattempo, una controinteressata ha proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. contro la sentenza n. 3985 del 2024, sostenendo che lo stato legittimo dell’immobile non prevedesse vani balcone in luogo delle finestre e che la sentenza avesse inciso sulla facciata e sulla corte comune. Il TAR ha rilevato che l’esito dell’opposizione di terzo può essere incompatibile con la decisione presupposta e con la controversia relativa al provvedimento comunale impugnato.
La decisione
Il TAR ha sospeso il processo ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., fino alla definizione dell’opposizione di terzo proposta contro la sentenza n. 3985 del 2024. Il giudice ha ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità, poiché l’opposizione di terzo potrebbe incidere sulla ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile e sulla compatibilità dei vani balcone con la disciplina edilizia, questione rilevante per valutare la legittimità della determinazione comunale impugnata. La sospensione è stata disposta impregiudicati i provvedimenti già assunti nel giudizio, con riserva di ogni pronuncia sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
Visti l’articolo 79, comma 1, del codice del processo amministrativo
Consente la sospensione del processo amministrativo quando la decisione dipende dalla definizione di altra controversia pregiudiziale.
art. 108 c.p.a.
è stata proposta opposizione di terzo ex articolo 108 del codice del processo amministrativo
Disciplina l’opposizione di terzo contro una sentenza amministrativa da parte di chi affermi che la decisione pregiudichi i propri diritti o interessi incompatibili con quelli riconosciuti nella sentenza.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
facendosi, infatti, riferimento ai principi enunciati dall’art. 9 bis del d.P.R. n. 380/2001
È richiamato nella precedente sentenza del TAR quale parametro per individuare e dimostrare lo stato legittimo dell’immobile in assenza della documentazione grafica originaria del titolo edilizio.
Massime di principio
- Il processo amministrativo può essere sospeso quando la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato dipende dall’esito di un distinto giudizio amministrativo avente a oggetto la validità o la portata di una precedente sentenza presupposta.
- L’opposizione di terzo può determinare una situazione di pregiudizialità rispetto a un successivo giudizio amministrativo quando il terzo deduca una posizione incompatibile con quella riconosciuta nella sentenza opposta e tale incompatibilità incida sulla decisione del nuovo processo.
- La sospensione necessaria del processo ex art. 79, comma 1, c.p.a. non comporta, di per sé, la caducazione dei provvedimenti cautelari già adottati nel giudizio sospeso, che restano impregiudicati salvo diversa statuizione.
Come è indicizzato
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