Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27290/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Catania, riformando una precedente assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ragusa con formula "perché il fatto non costituisce reato", ha condannato l'imputato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ritenendo che avesse condotto un'imbarcazione inidonea alla navigazione in sicurezza, con a bordo 48 cittadini stranieri, poi intercettata in acque tunisine e successivamente giunta a Pozzallo. La decisione di secondo grado si è fondata soprattutto sulle dichiarazioni di un soggetto trasportato, esaminato in incidente probatorio come teste assistito, ritenute attendibili e corroborate dalle dichiarazioni di un assistente capo di polizia giudiziaria che aveva raccolto informazioni da altri migranti. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, in primo luogo, violazione di legge e illogicità della motivazione per inosservanza dell'art. 195 c.p.p., sostenendo che fossero inutilizzabili le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, perché riferite in forma indiretta da un coimputato, da un teste assistito e da un ulteriore soggetto non sentito in dibattimento; inoltre si contestava l'assenza di chiarimenti sulle modalità di assunzione delle dichiarazioni del soggetto poi divenuto imputato nel medesimo procedimento. Con il secondo motivo si censurava la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo e l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio denunciato in relazione alla riforma, in appello, di una sentenza assolutoria e alla conseguente mancata osservanza dell'onere di motivazione rafforzata e della necessaria rinnovazione istruttoria sulla prova dichiarativa decisiva. Ha rilevato che la prova principale era costituita dalle dichiarazioni del teste assistito esaminate in incidente probatorio, ma che la Corte territoriale non aveva motivato né sulla non necessità o impossibilità della rinnovazione, né sulla qualità di teste assistito e sui necessari riscontri ex art. 197-bis, comma 6, c.p.p. e art. 192, comma 3, c.p.p.; inoltre la sentenza impugnata non chiariva la utilizzabilità delle dichiarazioni indirette di polizia giudiziaria ex art. 195 c.p.p. né la modalità di assunzione delle dichiarazioni rese da un soggetto poi divenuto imputato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza di appello è stata quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 286/1998

    commi 1, 3 lett. a), b) e d), e 3-bis

    norma incriminatrice del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestato e posto a base della condanna di appello

  • art. 195 cod. proc. pen.

    la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria non è utilizzabile per dichiarazioni assunte in contesti procedimentali verbalizzabili, salvo situazioni eccezionali o di straordinaria urgenza

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    le dichiarazioni del teste assistito devono essere valutate con riscontri esterni ai sensi del rinvio all'art. 192, comma 3, c.p.p.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    i riscontri alle dichiarazioni del teste assistito non possono provenire dalla stessa fonte dichiarativa da confermare

  • art. 603 cod. proc. pen.

    in caso di riforma di assoluzione fondata su prova dichiarativa decisiva, l'appello del pubblico ministero richiede rinnovazione dell'istruttoria

  • art. 533 cod. proc. pen.

    la condanna deve poggiare sul canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, richiamato per rafforzare l'onere motivazionale del giudice di appello

  • art. 606 cod. proc. pen.

    parametri di impugnazione dedotti per violazione di legge e vizi della motivazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    parametro richiamato anche per il vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche

  • art. 63 cod. proc. pen.

    le dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito come indagato o imputato di reato connesso o collegato sono inutilizzabili se assunte senza le garanzie dovute

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    il teste assistito è soggetto a regime probatorio specifico e le sue dichiarazioni richiedono particolare attenzione valutativa

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamo finale alla omissisizzazione dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello ribalta un'assoluzione e perviene a condanna, il giudice di secondo grado deve offrire una motivazione rafforzata, cioè una confutazione puntuale e specifica delle ragioni poste a base della decisione liberatoria.
  • La riforma dell'assoluzione non può fondarsi sulla sola preferenza valutativa del giudice di appello: occorre dimostrare in modo rigoroso l'incompletezza, l'incoerenza o l'erroneità della motivazione di primo grado e spiegare perché la prova assuma un significato dimostrativo diverso.
  • Se la condanna d'appello si fonda su una prova dichiarativa decisiva già acquisita, la rinnovazione dell'istruttoria è necessaria, e la sua omissione deve essere specificamente giustificata in relazione alle ragioni che avevano reso la prova anticipatamente assumibile o alla non ripetibilità dell'esame.
  • Le dichiarazioni del teste assistito sono utilizzabili solo se sorrette da adeguati riscontri esterni, non ricavabili dalla medesima fonte dichiarativa da confermare.
  • La testimonianza indiretta della polizia giudiziaria incontra il divieto dell'art. 195 c.p.p. quando sostituisce dichiarazioni acquisibili e verbalizzabili nelle forme ordinarie; è ammessa solo in presenza di situazioni eccezionali o di straordinaria urgenza adeguatamente spiegate.
  • Le dichiarazioni rese da soggetti che, al momento dell'esame, avrebbero dovuto essere sentiti come indagati o imputati di reato connesso o collegato richiedono verifica della corretta sequenza procedimentale e, se acquisite senza le garanzie dovute, possono essere inutilizzabili.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche resta assorbito quando venga annullata la decisione di condanna per un vizio che investe la stessa affermazione di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.