Sentenza n. 5426/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio di appello riguardava esclusivamente la quantificazione delle spese del giudizio di ottemperanza. L’appellante sosteneva che la somma liquidata dal TAR Sardegna fosse inadeguata, pur essendo stata accolta la domanda di ottemperanza relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese in controversie analoghe. Ha quindi parzialmente riformato la sentenza impugnata, liquidando in € 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre posto a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del grado di appello sono state compensate, anche in considerazione delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per il docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente nel giudicato civile posto in esecuzione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché siano individuati i motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Legittima, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o su un precedente conforme.
Massime di principio
- In appello, quando è contestata esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, il giudice può riformare parzialmente la sentenza limitatamente alla loro quantificazione, lasciando ferme le statuizioni sul merito della domanda di ottemperanza.
- La liquidazione delle spese può essere determinata dal giudice d’appello sulla base dell’indirizzo consolidato della Sezione in controversie analoghe, mediante motivazione per rinvio ai precedenti conformi ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a.
- La compensazione delle spese del grado d’appello è giustificata, in particolare, dalla presenza di obiettive incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese di giudizio.
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