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Ordinanza

Ordinanza n. 244/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Ferrara che aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Nel ricorso erano state svolte considerazioni sul contenuto di un provvedimento di espulsione adottato dalla Prefettura di Ferrara, non impugnato nel presente giudizio e comunque appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario. Quanto al diniego di rinnovo, la Questura aveva ritenuto nullo il rapporto di lavoro dichiarato, avente a oggetto l'attività di colf presso il fratello della ricorrente. La ricorrente non ha dimostrato né l'esistenza di un nuovo rapporto di lavoro idoneo a garantirle un'adeguata fonte di reddito, né l'effettivo reddito asseritamente percepito nel 2025. Ha inoltre prospettato la rilevanza del reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, senza ravvisare la necessità di valutare il periculum in mora. Ha precisato, anzitutto, che le censure relative al provvedimento di espulsione non potevano essere esaminate perché tale atto non era oggetto del ricorso e perché la relativa cognizione spettava comunque al giudice ordinario. Nel merito cautelare, ha ritenuto non dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro valido e attuale né la consistenza del reddito dichiarato per il 2025; pertanto, non era imputabile all'Amministrazione l'omessa valutazione di fatti sopravvenuti non provati. Il reddito complessivo del nucleo familiare non è stato ritenuto idoneo a colmare la mancanza del requisito fondamentale dell'esercizio di un'attività lavorativa per il rilascio del permesso per lavoro subordinato; in ogni caso, esso risultava inferiore al minimo dell'assegno sociale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    Il requisito del lavoro e della relativa fonte reddituale deve essere effettivo e dimostrato ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Massime di principio

  • Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la validità e l'effettività del rapporto di lavoro costituiscono presupposti essenziali che devono essere dimostrati dall'interessato.
  • La mancata dimostrazione di un nuovo rapporto di lavoro idoneo a garantire un'adeguata fonte di reddito impedisce di ravvisare il fumus boni iuris contro il diniego di rinnovo, anche quando siano allegati fatti sopravvenuti, se questi non risultano provati nella loro consistenza.
  • Per il rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il reddito complessivo del nucleo familiare non può sostituire il requisito fondamentale dell'esercizio di un'attività lavorativa propria; a maggior ragione, se il reddito familiare è inferiore al minimo dell'assegno sociale.
  • In un giudizio amministrativo non possono essere esaminate censure rivolte contro un provvedimento diverso da quello impugnato; inoltre, le contestazioni relative a un provvedimento di espulsione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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