Sentenza n. 16004/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria del II Bando Distretti del Cibo, approvata con decreto dirigenziale del 30 dicembre 2024, nella parte in cui colloca il progetto del Distretto Rurale del Chianti al ventiduesimo posto, con 68,29 punti, tra gli ammessi ma non finanziabili; impugnati anche i verbali e la scheda di valutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione proponente)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione, soggetto proponente e mandatario del programma “Sviluppo e sostenibilità nel territorio del Chianti Classico”, ha contestato la valutazione che l’aveva collocata al ventiduesimo posto con 68,29 punti, fuori dai progetti finanziati. Con i primi due motivi ha dedotto difetto di motivazione e istruttoria, travisamento e violazione dell’avviso quanto al punteggio di 6 punti per l’immediata cantierabilità: secondo la ricorrente, il bando non richiedeva che, già alla domanda, fossero stati ottenuti o presentati i titoli edilizi, e alcuni interventi non necessitavano di titoli urbanistici; in subordine ha censurato la clausola dell’avviso che imponeva di allegare la documentazione comprovante il punteggio, ritenendola irragionevole e aggravante il procedimento. Con il terzo motivo ha contestato i 6 punti assegnati per l’incidenza delle aziende di produzione primaria, sostenendo che la quota superasse il 70% e spettassero 10 punti. Con il quarto ha contestato l’azzeramento del punteggio per l’adesione dei beneficiari a sistemi di qualificazione DOP/IGP, affermando che dodici beneficiari erano aderenti al sistema DOCG Chianti Classico. Con il quinto motivo ha denunciato difetto di motivazione, illogicità e genericità dei criteri per i giudizi medi (6 punti) relativi all’impatto sul mercato e alla coerenza del programma con le specificità del Distretto, sostenendo che la documentazione progettuale giustificasse punteggi massimi. Con il sesto ha censurato il punteggio medio attribuito alla coerenza dei requisiti dei beneficiari con i ruoli nell’accordo di distretto, deducendo illogicità rispetto alla composizione e alle caratteristiche del partenariato. Dopo due istruttorie disposte dal TAR, la ricorrente ha inoltre sostenuto che la seconda relazione della Commissione integrasse illegittimamente ex post la motivazione, introducendo nuovi indicatori non previsti dall’avviso. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità delle contestazioni alla relazione formulate con memoria anziché con motivi aggiunti e l’assenza di prova di resistenza; nel merito hanno difeso la valutazione tecnica della Commissione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai soli fini del riesame e ha ordinato all’Amministrazione di rivalutare il progetto mediante una Commissione interamente in diversa composizione, con ogni conseguenza in caso di esito favorevole. Ha ritenuto ammissibili, nel peculiare contesto della procedura, i chiarimenti istruttori della Commissione, perché esplicitavano il collegamento tra punteggi e criteri già esistenti senza introdurre nuove ragioni giustificative. Ha respinto i primi due motivi: l’immediata cantierabilità richiede la disponibilità attuale e documentata del titolo edilizio necessario, o che l’opera possa essere realizzata senza nuove autorizzazioni e senza modifiche rilevanti; è ragionevole richiedere la prova documentale alla domanda. Nel caso concreto non risultava documentato il permesso dichiarato per Alongi, la SCIA di Ricasoli non risultava presentata, quella di Felsina dipendeva da ulteriori pareri o nulla osta e quella di Nittardi sarebbe stata presentata successivamente. Per gli interventi privi di opere edilizie, la Commissione aveva chiarito che il punteggio era escluso se anche una sola azienda della filiera non possedeva il requisito, secondo la previsione del bando. Ha respinto il terzo motivo: il parametro va calcolato considerando sia la qualificazione dell’azienda sia la natura degli investimenti effettivamente programmati; le spese di Palagio Wine e Alongi ricadevano nella Tabella 2A, relativa a trasformazione e commercializzazione, mentre le nove aziende conteggiate dalla Commissione avevano investimenti riconducibili alla produzione agricola primaria, sicché il criterio applicato e il punteggio risultavano adeguatamente chiariti. Ha respinto il quarto motivo: l’avviso richiedeva di allegare alla domanda la documentazione comprovante le certificazioni; la ricorrente non aveva impugnato tale prescrizione per questo specifico profilo e non poteva ottenere il punteggio sulla base di requisiti che la Commissione avrebbe dovuto desumere da condizioni soggettive asseritamente note. Ha invece accolto, nei limiti del difetto sostanziale di motivazione, il quinto e il sesto motivo. Le relazioni della Commissione avevano indicato ragioni per i giudizi medi, ma non avevano effettivamente valutato elementi progettuali specifici — tra cui l’accordo commerciale di filiera, il meccanismo del premium price, la ricerca sulla flavescenza dorata, l’accordo di cooperazione sul lavoro, la promozione comune e la coincidenza tra territorio distrettuale e area DOCG — né spiegato perché non costituissero azioni di sistema o fossero irrilevanti. Inoltre, il giudizio di limitata integrazione e insufficienza degli effetti collettivi risultava non adeguatamente conciliato con il massimo punteggio attribuito alla qualità dell’accordo di distretto per gli impegni condivisi. Spese compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 12 l. 241/1990
In materia di procedure comparative per la concessione di finanziamenti pubblici, il principio di trasparenza di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990 impone che la motivazione renda verificabile la coerenza tra criteri previamente predeterminati, obiettivi della misura agevolativa e punteggio attribuito ai progetti.
Nelle procedure comparative di finanziamento, la motivazione deve rendere controllabile il nesso tra i criteri stabiliti, gli obiettivi della misura e il punteggio assegnato.
art. 3 l. 241/1990
Quando il bando predetermina in modo sufficientemente analitico criteri, sottocriteri e parametri di valutazione, il punteggio numerico o il giudizio sintetico costituiscono motivazione adeguata; diversamente, è necessaria una motivazione esplicativa che renda intelligibile il collegamento tra il punteggio assegnato e le caratteristiche del progetto.
Il punteggio numerico o sintetico è sufficiente solo se i criteri del bando sono analitici e verificabili; altrimenti occorre esplicitare il rapporto tra valutazione e progetto.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
Secondo ragionevolezza, infatti, pretendere che la cantierabilità dell’intervento quando riguarda opere edilizie o urbanisticamente rilevanti presupponga la esistenza dei necessari titoli abilitativi appare un obbligo del tutto ragionevole nello scopo della finalizzazione delle somme erogate secondo un criterio di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa e del raggiungimento dello scopo.
La richiesta di documentare i titoli necessari per attestare l’immediata cantierabilità di opere edilizie è ragionevole e funzionale all’efficace e corretta destinazione delle agevolazioni.
art. 49 d.P.R. 445/2000
La Commissione afferma che la sola autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 non costituisce “prova valida” del requisito, posto che le FAQ dell’Avviso (in particolare il Quesito n. 12, lett. Dd, e il Quesito n. 39, lett. De) specificano che il punteggio sarà riconosciuto “sulla base della documentazione comprovante” le certificazioni DOP/IGP/PAT “allegata alla domanda”. Richiama inoltre l’art. 49 del D.P.R. 445/2000, che esclude la sostituibilità con autodichiarazioni per certificazioni di origine, conformità, marchi o brevetti, categoria alla quale la Commissione assimila anche le certificazioni di qualità invocate.
Il requisito relativo alle certificazioni di qualità non può essere provato mediante la sola autodichiarazione quando la disciplina della procedura richiede la documentazione comprovante allegata alla domanda.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Coerentemente con i precedenti specifici della Sezione, all’accoglimento del gravame segue l’obbligo per l’Amministrazione di rivalutare il progetto della ricorrente - ai fini del bando - con ogni conseguenza in caso di esito favorevole. All’adempimento di tale obbligo, l’Amministrazione provvederà con una Commissione interamente in diversa composizione.
In caso di accoglimento delle censure valutative, il giudice può disporre la rinnovazione della valutazione e vincolare l’Amministrazione a effettuarla con una Commissione in diversa composizione.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per la concessione di finanziamenti pubblici, la motivazione deve rendere verificabile la coerenza tra criteri predeterminati, obiettivi della misura e punteggi attribuiti. Il punteggio numerico o il giudizio sintetico sono adeguati quando i criteri del bando sono sufficientemente analitici; in caso contrario, occorre una motivazione che renda intelligibile il collegamento tra le caratteristiche del progetto e il punteggio.
- In procedure complesse con valutazioni tecniche e motivazioni sintetiche, l’Amministrazione può fornire in giudizio chiarimenti che esplicitino presupposti e ragioni già esistenti e sottesi alla valutazione originaria, purché non introducano nuove ragioni giustificative né sostituiscano una volizione amministrativa mancante. Il giudice può verificare i presupposti fattuali e tecnici, gli errori di fatto, i travisamenti e le manifeste incongruenze, senza sostituire la propria valutazione di merito a quella della Commissione.
- La valutazione dell’immediata cantierabilità di opere edilizie o urbanisticamente rilevanti presuppone che siano attuali e documentati i titoli abilitativi necessari, e che l’opera possa essere realizzata senza nuove autorizzazioni o modifiche rilevanti. È ragionevole che il bando richieda la documentazione comprovante il requisito già con la domanda.
- Nei parametri di finanziamento che misurano l’incidenza delle aziende di produzione primaria, la mera qualificazione soggettiva o il codice ATECO non sono sufficienti: occorre considerare la natura degli investimenti concretamente previsti e la loro riconducibilità alla produzione primaria.
- Quando i punteggi medi per impatto sul mercato e coerenza territoriale sono giustificati con l’assenza di strategie condivise o di ricadute di sistema, la Commissione deve confrontarsi con gli elementi progettuali specificamente dedotti e rendere coerente tale giudizio con le altre valutazioni attribuite al medesimo programma. L’omessa valutazione di elementi centrali e la contraddizione non spiegata tra punteggi integrano un difetto sostanziale di motivazione.
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