Cassazione Penale, Sentenza n. 6012/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato responsabile del concorso nel reato di ricettazione commesso il 21 ottobre 2012. I motivi di ricorso erano: (i) violazione delle norme sul "contraddittorio cartolare" (art. 23-bis d.l. n.137/2020), con la censura che le conclusioni del P.M. trasmesse al difensore si riferivano ad un processo diverso e che la Corte non aveva verificato il contenuto della requisitoria scritta; (ii) vizio di motivazione sull'identificazione e sulla gravità della prova (il verbale del teste non proverebbe vendite o trattative); (iii) vizio di motivazione e mancata concessione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto (si sarebbe stimato un danno includendo beni non trovati e ipoteticamente già venduti); (iv) omissione di motivazione in ordine all'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità/tenuità) e sua mancata valutazione; (v) violazione di legge relativa al trattamento sanzionatorio e dedotta estinzione per prescrizione in ragione dell'applicazione dell'attenuante speciale ex art. 648 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutte le censure. In particolare: ha ritenuto regolare la trasmissione delle conclusioni del Pubblico ministero e ha escluso che il contenuto "eccentrico" possa compromettere il contraddittorio; ha ritenuto che la motivazione di merito (integrata dalla sentenza di primo grado) sia logica e sufficiente, atteso il racconto della persona offesa e l'accertamento di fatti come l'avvistamento e il riconoscimento di merce, la simulazione d'acquisto e l'intervento della P.G.; ha considerato infondata la censura sulla valutazione del danno patrimoniale e sul diniego della tenuità, dato che alcuni beni risultavano venduti e il danno complessivo era di rilievo (circa 50.000 euro); ha ritenuto inammissibile la questione relativa all'art. 131-bis perché non tempestivamente dedotta in atto di impugnazione; ha chiarito che l'attenuante speciale prevista dal secondo (oggi quarto) comma dell'art. 648 c.p. non è una fattispecie autonoma e non modifica il calcolo del termine di prescrizione, che per la ricettazione nel caso concreto (reato contestato il 21/10/2012) non era ancora maturata al momento della sentenza di appello. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende. Sentenza emessa il 13 dicembre 2023.
Norme richiamate
art. 23-bis decreto legge n. 137/2020
Regola la trattazione cartolare e il contraddittorio per via telematica; la Corte ha ritenuto che la comunicazione delle conclusioni del P.M. fosse regolare e che il fatto che il contenuto apparisse "eccentrico" non abbia compromesso il contraddittorio, purché le conclusioni siano state effettivamente comunicate alle parti
art. 131-bis codice penale
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha rilevato che la relativa istanza non era stata formulata tempestivamente nell'atto di impugnazione e quindi non poteva essere presa in considerazione, oltre a ritenere che la gravità del danno (circa €50.000) fosse ostativa al riconoscimento dell'istituto
art. 648 codice penale (ricettazione), secondo comma / oggi quarto comma
Il secondo comma (ora quarto) contiene un'attenuante ad effetto speciale per la ricettazione; la Corte ha chiarito che tale attenuante non costituisce una fattispecie autonoma e non incide sul calcolo della prescrizione; l'applicazione dell'attenuante non abbrevia il termine di prescrizione previsto per il reato
artt. 157 e 161 codice penale
Norme che disciplinano la prescrizione: la Cassazione ha applicato i criteri di calcolo della prescrizione (termine legale aumentato in ragione del massimo edittale e delle interruzioni) e ha concluso che alla data della sentenza di appello il reato non era prescritto
Massime di principio
- La mera incongruenza o l'apparente "eccentricità" del contenuto delle conclusioni del P.M., se quelle conclusioni sono state effettivamente comunicate alle parti, non determina automaticamente la nullità del procedimento: per una nullità è necessario dimostrare che il contraddittorio sia stato effettivamente pregiudicato.
- La decisione di merito della Corte d'appello può essere integdata e sorretta dalla motivazione del giudice di primo grado; l'esistenza di elementi indiziari sufficienti (es. riconoscimento di beni da parte della persona offesa, simulazione d'acquisto, osservazioni degli investigatori) può legittimare la condanna anche in assenza di un atto di vendita direttamente filmato o verbalizzato.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) deve essere formulata tempestivamente nell'atto di impugnazione per essere esaminata in sede superiore; se proposta per la prima volta solo nelle conclusioni scritte può essere dichiarata inammissibile per tardività.
- Nella valutazione della tenuità del danno occorre basarsi su elementi probatori concreti: la semplice ipotesi che beni non rinvenuti siano stati venduti non comprovata non può giustificare automaticamente una valutazione favorevole all'imputato; al contrario, l'esistenza di un danno patrimoniale significativo ostacola il riconoscimento della tenuità.
- L'attenuante speciale ex art. 648, comma 2 (oggi comma 4), non modifica il calcolo dei termini di prescrizione: la prescrizione si calcola sul massimo edittale della fattispecie (con eventuali aumenti previsti dalla legge per le interruzioni), pertanto l'affermazione che l'applicazione dell'attenuante abbrevi la prescrizione è errata.
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