Ordinanza n. 3272/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare di rigetto resa dal TAR nell’ambito della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, relativa al c.d. semestre filtro. L’appello cautelare conteneva censure eterogenee: alcune rivolte contro vizi ritenuti idonei a inficiare l’intera procedura di accesso e altre concernenti il mancato collocamento della candidata in posizione utile nella graduatoria. La candidata aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non aveva ottenuto un punteggio sufficiente per l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate. In particolare, è stata dedotta l’illegittimità del mancato scorrimento della graduatoria sui posti rimasti vacanti dopo la rinuncia di altri studenti, con lesione del principio meritocratico e del diritto della candidata a concorrere all’assegnazione dei posti secondo l’ordine della graduatoria. Le ulteriori censure, dirette a ottenere la riedizione dell’intera procedura, sono state valutate sotto il profilo della loro compatibilità con la misura cautelare richiesta, consistente nell’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR, accogliendo l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che le censure dirette contro l’intera procedura fossero, prima facie, logicamente incompatibili con la misura richiesta: l’ammissione individuale con riserva non sarebbe stata funzionale a conservare il bene della vita perseguito, consistente nella possibile riedizione dell’intera procedura. Tali doglianze sono state quindi ritenute infondate, in sede cautelare, per carenza assorbente del periculum in mora, restando impregiudicata la possibilità per il TAR di esaminarle nel merito. È stata invece ritenuta meritevole di accoglimento, nei limiti della cognizione sommaria cautelare, la censura sul mancato scorrimento della graduatoria. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui l’attuale disciplina del semestre filtro non sembra assicurare un meccanismo rispettoso del principio meritocratico, poiché non consente di riassegnare secondo l’ordine della graduatoria i posti lasciati liberi dagli studenti rinunciatari e impone una scelta immediata e irreversibile, escludendo dagli scorrimenti successivi chi non si immatricoli nel breve termine. È stata ravvisata anche l’illogicità della destinazione dei posti residui alle sole istanze di cambio di sede per gravi motivi e alle iscrizioni ad anni successivi al primo, anziché dare priorità allo scorrimento della graduatoria. Quanto al periculum in mora, la mancata utilizzazione dei posti vacanti in diversi atenei è stata ritenuta idonea a pregiudicare il diritto della candidata, che aveva conseguito almeno una sufficienza, a ottenere lo scorrimento e, in base alla propria posizione, l’assegnazione di un posto nella disciplina prescelta. L’Amministrazione è stata pertanto ordinata a rideterminarsi sulla posizione dell’appellante: prima effettuando gli scorrimenti sui posti vacanti; poi verificando se il punteggio conseguito consentisse l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze indicate. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate, in ragione della novità e peculiarità della questione. È stata inoltre disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Quando una parte deduce vizi diretti a travolgere l’intera procedura amministrativa ma chiede, in via cautelare, soltanto un’ammissione individuale con riserva, la misura richiesta può risultare non funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito; le relative censure possono quindi essere respinte cautelarmente per carenza di periculum in mora, senza pregiudizio per il loro esame nel merito.
- In una procedura selettiva universitaria, la disciplina che esclude dagli scorrimenti successivi i candidati non immatricolatisi entro un termine breve e che non consente di riassegnare secondo l’ordine della graduatoria i posti lasciati vacanti dai rinunciatari presenta, prima facie, profili di contrasto con il principio meritocratico.
- Quando risultano posti vacanti dopo la formazione della graduatoria di una procedura selettiva, l’Amministrazione deve dare priorità allo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine di collocazione dei candidati, prima di destinare i posti ad altri meccanismi di assegnazione.
- In sede cautelare, ove il candidato abbia conseguito il punteggio minimo richiesto ma non sia stato collocato in posizione utile, il giudice può ordinare all’Amministrazione di effettuare gli scorrimenti sui posti vacanti, verificare la compatibilità del punteggio con le sedi indicate e assegnare il posto solo in caso di esito positivo della verifica.
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