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Sentenza

Sentenza n. 1988/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in attesa di occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno in scadenza il 31 dicembre 2025, presentava il 27 novembre 2025, tramite kit postale, domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in attesa di occupazione. Successivamente inviava una PEC chiedendo al Commissariato e all’Ufficio immigrazione di fissare al più presto un appuntamento per la definizione della procedura. Deduceva la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990 per silenzio-inadempimento dell’amministrazione. Nel corso del giudizio l’amministrazione chiariva che l’appuntamento per il fotosegnalamento era stato inizialmente fissato per il 6 luglio 2026 e successivamente anticipato al 15 maggio 2026. A seguito degli incombenti istruttori emergeva che il fotosegnalamento costituiva un atto necessario per la definizione del procedimento. L’amministrazione sosteneva inoltre che la PEC dovesse essere interpretata come richiesta di anticipazione dell’appuntamento e che non sussistesse uno specifico obbligo di provvedere su tale richiesta.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Quanto alla domanda di rinnovo presentata il 27 novembre 2025, ha escluso la configurabilità del silenzio-inadempimento perché il ricorrente aveva già ottenuto un appuntamento per il fotosegnalamento, fissato dapprima al 6 luglio 2026 e poi anticipato dall’amministrazione al 15 maggio 2026; tale adempimento era necessario per consentire la definizione del procedimento. Quanto alla successiva richiesta di anticipazione dell’appuntamento, il Collegio ha ritenuto che essa non imponesse all’amministrazione l’adozione di un provvedimento tipico: il rito avverso il silenzio è esperibile soltanto in presenza di uno specifico obbligo di provvedere, relativo all’esercizio di una funzione pubblica mediante un procedimento destinato all’adozione di un atto tipizzato, e non contro qualsiasi omissione amministrativa. La richiesta era inoltre priva di una motivazione specifica su esigenze improrogabili o urgenti ed era stata comunque soddisfatta dall’amministrazione mediante l’anticipazione dell’appuntamento. Per l’insussistenza della non manifesta infondatezza del ricorso, il TAR ha rigettato anche l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e revocato l’ammissione provvisoria. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 241/1990

    La violazione dell’obbligo generale di conclusione del procedimento può rilevare solo in presenza di un effettivo obbligo dell’amministrazione di provvedere entro un termine.

  • art. 31 c.p.a.

    decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo

    L’azione avverso il silenzio presuppone il decorso del termine di conclusione di un procedimento e l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere mediante l’adozione di un atto tipico.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto del ricorso, manifestamente infondato, comporta il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per difetto del requisito della non manifesta infondatezza.

  • art. 126, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rileva, unitamente alle altre disposizioni richiamate, ai fini della decisione sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente di revocare l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato a seguito del rigetto dell’istanza per insussistenza dei presupposti.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile soltanto quando sussista uno specifico obbligo dell’amministrazione di provvedere, entro il termine previsto, mediante l’adozione di un provvedimento tipico incidente su una posizione giuridica differenziata; non è sufficiente la mera presentazione di un’istanza né l’omissione di una qualsiasi attività amministrativa.
  • Non configura silenzio-inadempimento il mancato riscontro a una richiesta di anticipazione di un appuntamento per il fotosegnalamento, quando l’ordinamento non preveda che tale richiesta debba essere definita con l’adozione di un autonomo provvedimento tipico.
  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la fissazione dell’appuntamento per il fotosegnalamento, quale adempimento necessario per l’acquisizione e l’istruzione della pratica, esclude la configurabilità del silenzio-inadempimento rispetto alla domanda di rinnovo, anche quando la definizione finale del procedimento non sia ancora intervenuta.
  • Il rito sul silenzio non può essere utilizzato per ottenere una pronuncia giudiziale su richieste prive di uno specifico fondamento normativo e non assistite da esigenze concrete e urgenti idonee a imporre all’amministrazione un autonomo obbligo di provvedere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

Testo integrale

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