Cassazione Penale, Sentenza n. 15298/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva confermato il decreto del Tribunale di Palermo applicante: 1) la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni 3 e mesi 6 nei confronti di Ferdico Giuseppe con obbligo di soggiorno e cauzione di €3000; 2) misure patrimoniali di sequestro e confisca di beni. I ricorrenti deducevano: violazione di legge sulla sussistenza della pericolosità sociale qualificata (art. 4, co.1, lett. a) d.lgs. 159/2011); violazione dell'art. 24, co.1, d.lgs. 159/2011 circa la presunta provenienza illecita dei beni; vizio di motivazione per uso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Fontana, Galatolo A., Galatolo V.); e violazione sul requisito di attualità della pericolosità sociale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (inclusa la motivazione mancante o meramente apparente) e che le censure mosse riguardavano valutazioni fattuali o di congruenza motivazionale non attinenti a vizi di legge tali da rendere la motivazione apparente o inesistente. La corte ha confermato che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione articolata e non apparente, valutando elementi indiziari e dichiarazioni di collaboratori nel quadro giurisprudenziale di legittimità, riconoscendo la sussistenza della pericolosità sociale e la riconducibilità dei beni al periodo rilevante. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di €3000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)
Art. 4 (pericolosità sociale e sue qualificazioni): la pericolosità qualificata può valere per l'intero percorso esistenziale o essere delimitata temporalmente; Art. 24 co.1 (provenienza dei beni): nel giudizio di prevenzione la provenienza illecita del patrimonio può risultare da presunzioni e prove indirette con coefficienti di ragionevole precisione, gravità e concordanza
legge 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 4
Richiamata per il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge
legge 31 maggio 1965 n. 575, art. 3 ter, secondo comma
Richiama il limite dell'ammissibilità del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione al vizio di legge
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Riferito per precisare che l'illogicità manifesta della motivazione come vizio deducibile in cassazione è esclusa nel procedimento di prevenzione, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente
codice di procedura penale, art. 192
Richiamato per evidenziare che nel giudizio di prevenzione la prova indiretta o indiziaria non deve possedere i requisiti formali prescritti dall'art.192 cpp per la prova in sede penale
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria per i ricorrenti quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per la condanna e la sanzione di €3000
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soprattutto per violazioni di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente; le critiche che attengono alla valutazione fattuale o alla contraddittorietà/illogicità della motivazione sono in genere inammissibili
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere valutate come elementi indiziari nel giudizio di prevenzione anche se non sorrette dagli stessi requisiti richiesti nel processo penale, purché inserite in un quadro probatorio complessivo dotato di ragionevole gravità, precisione e concordanza
- La prova della provenienza illecita dei beni in sede di prevenzione può fondarsi su presunzioni e prove indirette; non è necessario raggiungere lo stesso grado di certezza richiesto nel processo penale
- Per contestare con successo in Cassazione una decisione di prevenzione è necessario dimostrare un vizio di legge effettivo o che la motivazione sia del tutto carente/meramente apparente: la mera riesposizione di fatti o la riproposizione di censure già valutate non è sufficiente
- In presenza di inammissibilità del ricorso i ricorrenti possono essere condannati al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie; pertanto gli appelli o ricorsi ripetitivi e non sostanziati espongono a sanzioni economiche
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