Cassazione Penale, Sentenza n. 6313/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Civitavecchia. Il ricorrente deduceva la nullità del decreto di sequestro finalizzato alla confisca per omissione assoluta della motivazione circa il periculum in mora (pericolo di dispersione dei beni) e censurava l'argomentazione del GIP secondo cui, trattandosi di confisca obbligatoria, tale valutazione sarebbe ultronea; contestava inoltre che l'eventuale richiamo all'ingente ammontare del debito erariale non fosse sufficiente a motivare il periculum in mora, e che il Tribunale del Riesame avesse illegittimamente integrato una motivazione del tutto mancante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il decreto del GIP era carente dei requisiti minimi di motivazione in ordine al periculum in mora e che la sua argomentazione, basata sulla sola natura obbligatoria della confisca e sull'indicazione generica dell'ingente ammontare del debito erariale, non soddisfaceva l'obbligo motivazionale. Ha inoltre ribadito che l'omissione assoluta della motivazione sul periculum in mora non può essere sanata con integrazione da parte del Tribunale del Riesame. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del GIP del 10/6/2024 limitatamente al sequestro di denaro o beni (mobili o immobili) nella disponibilità di Corradino Michele, ordinando il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto. Il provvedimento di sequestro impeditivo dei crediti d'imposta nei cassetti fiscali delle società coinvolte non è stato oggetto di doglianza e resta escluso dall'annullamento.
Norme richiamate
Decreto legislativo 74/2000, articolo 2
Definisce il profitto del reato fiscale oggetto di confisca; utilizzato per identificare il valore soggetto a sequestro e confisca.
Decreto legislativo 74/2000, articolo 10‑quater
Riguarda il sequestro e la confisca del prodotto e del profitto dei reati tributari; il decreto impugnato era finalizzato alla confisca in base a tale disposizione.
Codice di procedura penale, articolo 321, comma 2
Regola il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la giurisprudenza richiede che il decreto contenga una concisa motivazione anche circa il periculum in mora.
Codice penale, articolo 240
Disciplina la confisca; la Corte ha ricordato che l'eccezione di motivazione minima riguarda solo i beni la cui detenzione o uso costituisce reato ex lege, non i casi ordinari di confisca obbligatoria.
Codice di procedura penale, articoli 309 e 324
Art. 309 regola i poteri del giudice e l'art. 324 l'impugnazione delle ordinanze cautelari; richiamati nel contesto dei limiti al potere del Tribunale del Riesame di integrare motivazioni completamente carenti.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Stabilisce che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, salvo l'eccezione dei beni la cui mera appartenenza al novero dei confiscabili ex lege giustifichi il sequestro.
Giurisprudenza di legittimità recente (es. Benzoni, Galafati, Bibbiano)
Conferma che la sola indicazione dell'entità del debito o della genericità sul rischio di depauperamento non è sufficiente a motivare il periculum in mora; la consistenza patrimoniale va considerata ma non può di per sé giustificare l'omissione motivazionale.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione, anche sintetica, sul periculum in mora (pericolo di dispersione del bene) salvo i casi in cui il bene sia di per sé confiscabile ex lege (es. beni la cui detenzione costituisce reato).
- La sola indicazione dell'entità del debito erariale o della presunta insufficienza patrimoniale non è di per sé idonea a soddisfare l'obbligo motivazionale circa il periculum in mora.
- Se nel decreto di sequestro manca totalmente la motivazione sul periculum in mora, il Tribunale del Riesame non può sanare l'omissione integrando ex novo la motivazione: l'omissione assoluta comporta la nullità della misura e il conseguente annullamento senza rinvio.
- Se la motivazione è presente ma insufficiente o contraddittoria, il Tribunale del Riesame può eventualmente correggere o integrare la motivazione entro i limiti consentiti dalla giurisprudenza; la differenza tra omissione assoluta e motivazione apparente o insufficiente è decisiva.
- In situazioni analoghe è utile documentare elementi concreti di rischio di dispersione (attività di frode dispositiva, trasferimenti prossimi al sequestro, dissesti patrimoniali certificati) per sostenere la sussistenza del periculum in mora e prevenire l'annullamento della misura.
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