Sentenza del 24/03/2016 n. 5863 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 1999, con cui erano state recuperate maggiori somme a titolo di IVA, IRPEF e IRAP. Ha contestato l'astrattezza del procedimento accertativo, ritenendolo non adeguatamente fondato su dati reali e basato sugli studi di settore. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale e dell'appello da parte della Commissione tributaria regionale, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La contribuente ha documentato di aver aderito alla sanatoria prevista dall'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011, e l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto in udienza la regolarità dei versamenti. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011
La definizione agevolata prevista dalla norma, una volta regolarmente perfezionata mediante i versamenti dovuti, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente a una sanatoria o definizione agevolata e provvede regolarmente ai versamenti, il giudizio tributario può diventare privo di oggetto.
- In presenza della cessazione della materia del contendere, il giudice deve dichiarare estinto il processo e, se necessario, cassare senza rinvio la decisione precedentemente impugnata.
- L'estinzione per definizione agevolata non equivale necessariamente a una valutazione favorevole nel merito delle contestazioni sull'accertamento: la controversia si chiude per effetto della sanatoria.
- Salvo diversa disposizione o accordo, le spese processuali possono restare a carico di chi le ha anticipate, senza una condanna della parte vittoriosa.
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