Sentenza del 14/03/2018 n. 1107 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Commissioni di delega previste nei contratti di coassicurazione - Regime di esenzione dall'imposta - Applicazione - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l'applicazione del regime di esenzione IVA alle commissioni di delega previste nei contratti di coassicurazione. Le operazioni svolte dalla coassicuratrice delegataria sono state ricondotte alle operazioni di assicurazione, in quanto strettamente funzionali alla gestione del rischio comune e all'attuazione del rapporto assicurativo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA delle commissioni di delega previste nei contratti di coassicurazione. Occorreva stabilire se le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria, per conto delle altre coassicuratrici, costituissero prestazioni autonome e imponibili oppure rientrassero nelle operazioni assicurative esenti da IVA. La sentenza ha ritenuto che il contratto di coassicurazione abbia un'unica causa giuridica, consistente nell'assicurazione di un rischio frazionato tra più operatori per limitarne l'esposizione. Gli adempimenti affidati alla delegataria sono quindi funzionali all'esecuzione del contratto assicurativo e non costituiscono prestazioni estranee o autonome rispetto a esso.
Norme richiamate
Articolo 10, commi 1 e 2, del d.P.R. 633/1972
Le operazioni di assicurazione e le prestazioni a esse funzionalmente connesse rientrano nel regime di esenzione dall'IVA. Nel caso esaminato, le attività della coassicuratrice delegataria sono state considerate parte integrante dell'operazione assicurativa.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione IVA di una prestazione collegata a un contratto assicurativo occorre verificare se essa sia funzionalmente necessaria o strettamente connessa alla copertura e alla gestione del rischio, anziché limitarsi alla sua denominazione contrattuale.
- Nel contratto di coassicurazione, le attività svolte dalla delegataria per conto delle altre coassicuratrici possono rientrare nell'esenzione IVA quando costituiscono modalità operative di esecuzione dell'unico rapporto assicurativo.
- La presenza di una remunerazione distinta, come una commissione di delega, non determina automaticamente l'imponibilità IVA se la prestazione remunerata non è autonoma, ma è integrata nell'operazione assicurativa esente.
- L'esenzione non dovrebbe essere estesa indiscriminatamente a qualsiasi servizio reso a una compagnia assicurativa: è necessario dimostrare un collegamento diretto e funzionale con la prestazione assicurativa e con la copertura del rischio.
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