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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25794/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

Una società che conduceva in leasing un immobile industriale ha agito contro la concedente del leasing sostenendo che quest’ultima avesse violato gli accordi contrattuali consentendo a una terza società, utilizzatrice di un immobile confinante, di impedirle l’accesso carrabile al fabbricato. La ricorrente ha chiesto di accertare l’esistenza in suo favore di un diritto di passaggio sulla porzione immobiliare contigua, di dichiarare non dovuti i canoni di leasing che aveva sospeso unilateralmente e di ottenere il risarcimento dei danni. In appello la questione è stata decisa nel senso che la concedente era estranea alla vicenda relativa all’accesso, che il bene restava comunque funzionale mediante altro ingresso e che, quindi, la sospensione dei canoni non era giustificata. In cassazione la società soccombente ha dedotto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione carente/illogica e travisamento della scrittura privata del 2/5/2011 tra le due società utilizzatrici; (2) violazione dell’art. 101 c.p.c. per decisione a sorpresa fondata sulla medesima scrittura senza contraddittorio; (3) omesso esame di fatto decisivo e travisamento della prova con riferimento alla stessa scrittura; (4) violazione dell’art. 1372 c.c. per lesione del principio di relatività degli effetti del contratto, avendo la scrittura tra soggetti diversi inciso sul contratto di leasing; (5) violazione dell’art. 345 c.p.c. per aver considerato ai fini del conteggio dei canoni un documento asseritamente nuovo e quindi inammissibile in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata era presente ed esaustiva; ha respinto il secondo perché la questione relativa alla scrittura privata tra le due società era già stata oggetto del contraddittorio; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di autosufficienza, non essendo adeguatamente trascritto o localizzato il contenuto della scrittura invocata; ha respinto il quinto motivo osservando che il documento utilizzato per il conteggio dei canoni era stato correttamente qualificato come supporto difensivo relativo a tesi già introdotte e non come nuova prova vietata in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti costituite, con esclusione della società che aveva notificato un controricorso dichiarato inammissibile, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione ritenuta esistente e adeguata.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato per le dedotte violazioni di legge, ma i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato scrutinato come omesso esame di fatto decisivo/travisamento della prova, ma è stato respinto o dichiarato inammissibile.

  • art. 101 c.p.c.

    La doglianza di decisione a sorpresa è stata rigettata perché il contraddittorio sulla questione era stato assicurato.

  • art. 1372 c.c.

    La Corte non ha ravvisato la dedotta violazione del principio di relatività degli effetti contrattuali, ma ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 345 c.p.c.

    Il documento valorizzato in appello non è stato considerato nuova prova inammissibile, ma supporto difensivo relativo a tesi già introdotte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La censura di difetto di motivazione è infondata quando la sentenza impugnata espone in modo comprensibile e completo il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
  • La doglianza di "sentenza a sorpresa" è esclusa se la questione decisa era già emersa nel contraddittorio tra le parti e non introduceva un thema decidendum del tutto nuovo.
  • Nel ricorso per cassazione, i motivi che denunciano travisamento della prova o violazione di legge basata su documenti devono rispettare il principio di autosufficienza, indicando e localizzando con precisione i documenti su cui si fondano.
  • Il principio di relatività degli effetti del contratto non può essere utilmente invocato in cassazione se la censura non è sorretta da un adeguato apparato di autosufficienza e specificità.
  • In appello non è inammissibile il deposito di un documento se esso serve soltanto a illustrare difese già svolte e non introduce una nuova domanda o eccezione in senso proprio.
  • Quando il bene conserva una sua autonoma funzionalità attraverso accessi alternativi, la sospensione unilaterale del pagamento dei canoni non risulta automaticamente giustificata dalle contestazioni sull’accesso contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLeasing
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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