Sentenza n. 1661/2026 - Napoli, Sezione 7
per il risarcimento del danno derivante dall’insorgenza dell’infermità in conseguenza del servizio prestato presso il Ministero della Difesa - Marina Militare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego implicito della pretesa risarcitoria per infermità tumorale asseritamente dipendente dal servizio militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, militare della Marina Militare in servizio dal 1984 al 2017 e collocato in congedo per permanente inidoneità, ha chiesto l’accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’insorgenza di un linfoma non Hodgkin follicolare di grado 3A, successivamente recidivato. Ha dedotto di essere stato esposto, durante il servizio su unità navali, presso basi arsenalizie e in missioni estere e teatri operativi, ad amianto, uranio impoverito, metalli pesanti, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi elettromagnetici, idrocarburi, solventi, fumi di motori e altri agenti cancerogeni, in assenza di adeguate misure di prevenzione, dispositivi di protezione e informazione sui rischi. Ha prospettato la violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. e la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione, sostenendo che l’esposizione multipla e sinergica avrebbe avuto efficacia causale o concausale nella genesi della patologia. Il Ministero ha contestato il nesso eziologico, rilevando l’insufficienza delle evidenze scientifiche e la possibile incidenza di fattori familiari, genetici o extra-lavorativi. Il TAR ha disposto una verificazione medico-scientifica e una successiva integrazione, dirette ad accertare, alla luce del curriculum lavorativo e della letteratura scientifica, se l’esposizione ai diversi agenti avesse avuto un effetto causale o concausale secondo il criterio del più probabile che non.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza come contrattuale, derivante dal rapporto di lavoro integrato dall’art. 2087 c.c. Tale disposizione impone obblighi positivi di protezione e richiede l’adozione delle misure tecnicamente più avanzate, anche rispetto a rischi non ancora pienamente conosciuti. In applicazione dell’art. 1218 c.c., il lavoratore deve tuttavia provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra attività lavorativa e patologia; solo dopo tale dimostrazione grava sul datore l’onere di provare l’adozione di tutte le cautele necessarie e l’assenza di collegamento tra malattia e inadempimento. Il nesso eziologico va accertato secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, attraverso un giudizio bifasico: individuazione di una causalità generale, fondata su evidenze scientifiche relative alla classe di eventi, e verifica della causalità individuale alla luce delle concrete condizioni lavorative. Nel caso concreto, la verificazione ha evidenziato che l’eziologia del linfoma non Hodgkin non è certa per la maggior parte dei pazienti e che la letteratura scientifica è conflittuale o insufficiente quanto alla correlazione tra tale patologia e amianto, uranio impoverito, metalli pesanti, solventi, vernici, fumi e altre esposizioni dedotte. Le reviews e meta-analisi considerate dal verificatore non hanno fornito evidenze sufficienti, neppure probabilistiche, per ritenere che la specifica neoplasia costituisse concretizzazione del rischio professionale. Il TAR ha quindi escluso il nesso causale anche in termini di concausalità e ha ritenuto non applicabile al rimedio risarcitorio il regime probatorio più favorevole previsto da disposizioni speciali in materia di equo indennizzo e vittime del dovere. Tali regole speciali, secondo il Collegio, non si estendono alla domanda di risarcimento, per la quale resta necessaria la prova almeno probabilistica del collegamento tra servizio e infermità. Il ricorso è stato respinto; le spese di lite sono state compensate, mentre le spese della verificazione sono state poste definitivamente a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
La norma integra il rapporto di lavoro e configura un obbligo positivo di sicurezza, imponendo l’adozione delle misure tecnicamente più avanzate e l’aggiornamento continuo della prevenzione, anche rispetto a rischi non ancora pienamente conosciuti.
art. 1374 c.c.
Il contratto di lavoro è integrato dagli obblighi di protezione previsti dall’art. 2087 c.c., concorrendo a fondare la natura contrattuale della responsabilità datoriale.
art. 1218 c.c.
Nella responsabilità contrattuale per danno alla salute, il lavoratore deve provare obbligazione, inadempimento, danno, nocività dell’ambiente e nesso causale; il datore deve provare l’assenza di colpa e l’adozione delle cautele necessarie dopo che tali elementi siano stati dimostrati.
art. 41 c.p.
Il rapporto causale è governato dal principio di equivalenza delle condizioni: ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento può avere efficacia causale, salvo l’intervento certo di un fattore estraneo autonomamente sufficiente.
art. 603 d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata tra le norme speciali che possono incidere sulle regole probatorie in materia di tutela indennitaria, ma il relativo regime favorevole non è esteso alla domanda risarcitoria.
artt. 1078 e ss. d.P.R. 90/2010
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 603 d.lgs. 66/2010, quale disciplina speciale dell’indennizzo, distinta dal regime probatorio applicabile al risarcimento del danno.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Il regime generale in materia di dipendenza da causa di servizio è richiamato come sistema integrato dalle disposizioni speciali sull’indennizzo; tale disciplina non elimina, per la domanda risarcitoria, la necessità della prova probabilistica del nesso causale.
Massime di principio
- La responsabilità dell’amministrazione-datore di lavoro per la violazione degli obblighi di sicurezza ha natura contrattuale, poiché il rapporto di lavoro è integrato dall’art. 2087 c.c., che impone obblighi positivi di protezione e l’adeguamento delle misure preventive all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica.
- Nella domanda risarcitoria per malattia professionale, il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale, anche nella forma della concausalità; soltanto dopo tale prova grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie e che la malattia non sia riconducibile all’inadempimento.
- Il nesso causale nella responsabilità civile dell’amministrazione per infermità contratta durante il servizio militare deve essere accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, mediante un giudizio bifasico che consideri prima la causalità generale, fondata su evidenze scientifiche riferite alla classe di eventi, e poi la causalità individuale, correlata alle concrete condizioni di esposizione del singolo lavoratore.
- L’esistenza di una mera possibilità scientifica o di studi isolati e metodologicamente limitati non è sufficiente a dimostrare il nesso eziologico risarcitorio quando reviews e meta-analisi non forniscano evidenze probabilistiche adeguate circa il collegamento tra la specifica esposizione professionale e la patologia dedotta.
- Il regime probatorio speciale previsto per talune prestazioni indennitarie connesse al servizio militare e alle esposizioni in teatri operativi non si estende automaticamente alla domanda di risarcimento del danno, per la quale resta necessaria la prova, almeno probabilistica, del nesso tra servizio e infermità.
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