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Sentenza

Sentenza n. 1255/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento riguardo al ricorso introduttivo: - del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 7756 del 12 luglio 2022, avente ad oggetto “Riprogrammazione delle risorse dello sviluppo e coesione (FSC) 2000/2006 certificate sul POR Calabria FESR 2007/2013 - Avviso pubblico concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi Soggetti Privati. Approvazione graduatorie definitive” e dei relativi allegati, ed in particolare dell’allegato 1 - linea 2, laddove, tra le domande di finanziamento ritenute “non ammissibili”, figura quella presentata dalla ricorrente; - della mail del 13 maggio 2022 prot. n. 227664 con cui la Commissione di valutazione ha trasmesso le proprie risultanze a valle delle verifiche di quanto prodotto dai soggetti attuatori; nonché ex art. 64 c.p.a. o art.116 c.p.a. per l'ordine di esibire/rilasciare tutta la documentazione giustificativa della declaratoria di inammissibilità della domanda di finanziamento presentata dall’associazione; riguardo ai motivi aggiunti: - del verbale n. 19 del 22 aprile 2022 e dei relativi allegati; - della nota prot. n. 469716 del 25 ottobre 2022; - dell’avviso pubblico approvato con decreto n. 12362 del 10 ottobre 2019, ed in particolare dell'art. 4.5, punto 7, ove interpretato nel senso di prescrivere l’inammissibilità dell'intera istanza in caso di scostamenti pur non incidenti sui punteggi dichiarati in fase di domanda e comunque dipendenti dai pareri e dalla documentazione da acquisire e produrre;

Giustizia amministrativa202201253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di approvazione delle graduatorie definitive, nella parte in cui dichiarava non ammissibile la domanda di contributo, unitamente agli atti valutativi e all’avviso pubblico contestati con motivi aggiunti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che, nell’ambito dell’avviso per la concessione di contributi destinati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi di soggetti privati, aveva inserito la domanda presentata tra quelle non ammissibili. Sono stati inoltre contestati la comunicazione della Commissione di valutazione, il verbale della Commissione e i relativi allegati, una nota regionale successiva e la clausola dell’avviso pubblico relativa agli scostamenti rispetto ai dati dichiarati nella domanda, sostenendo che tale clausola non potesse comportare l’inammissibilità dell’intera istanza quando gli scostamenti non incidevano sui punteggi dichiarati e dipendevano da pareri o documentazione da acquisire e produrre. Nel giudizio era stata altresì formulata una richiesta di esibizione o rilascio della documentazione giustificativa della declaratoria di inammissibilità. Prima della decisione, l’associazione ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure rivolte agli atti regionali né la richiesta di esibizione documentale. Ha rilevato la dichiarazione espressa della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse e ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la parte possa disporre dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. In presenza di tale dichiarazione, in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire, dovendo limitarsi a prendere atto della volontà processuale e dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione della natura processuale della decisione e dell’assetto degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Nel testo è richiamato quale fondamento della pronuncia di improcedibilità.

    La disposizione consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni processuali applicate, senza ulteriore interpretazione autonoma.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe come possibile fondamento della richiesta di esibizione documentale, non esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe come possibile rito per la richiesta di accesso o esibizione documentale, non esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa, senza ulteriore interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • La parte ricorrente può disporre dell’azione amministrativa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
  • Quando la parte ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice amministrativo non può esaminare d’ufficio il merito della controversia né sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità anche delle domande e delle censure connesse al ricorso, che non possono essere esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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