Cassazione Civile, Ordinanza n. 37026/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La società concedente, tramite mandataria, chiede l'ammissione al passivo del fallimento dell'utilizzatrice per euro 190.341,86 derivanti da un contratto di leasing. La domanda viene rigettata in sede fallimentare e la creditrice propone opposizione ex art. 98 l. fall. Il Tribunale respinge l'opposizione ritenendo che: a) non sia applicabile l'art. 72 quater l. fall., perché il contratto era già stato risolto per inadempimento prima del fallimento e quindi non era pendente; b) si tratti di leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.; c) la banca non avesse chiesto l'ammissione del credito per l'equo compenso dell'uso del bene. In cassazione la ricorrente deduce quattro motivi: violazione degli artt. 1526 c.c. e 72 quater l. fall. per negata applicazione della norma fallimentare anche al leasing già risolto; violazione degli artt. 1526 e 1458 c.c. per sostenere la natura di contratto a esecuzione periodica e la non retroattività degli effetti risolutori sulle prestazioni già eseguite; violazione degli artt. 1526 e 1382 c.c. per non aver considerato la clausola contrattuale che disciplina le conseguenze della risoluzione, prevedendo la detrazione di quanto ricavato dalla vendita del bene, e per non aver applicato la riduzione della penale; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'adesione del Tribunale alle risultanze di una consulenza di parte e il mancato espletamento di una CTU sul valore finale del bene.
La decisione
La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo e dichiara inammissibile il quarto. Ribadisce che per i contratti di leasing risolti prima del fallimento dell'utilizzatore non si applica analogicamente l'art. 72 quater l. fall.; per il leasing traslativo continua ad applicarsi l'art. 1526 c.c., con restituzione dei canoni e riconoscimento dell'equo compenso per il godimento del bene. Tuttavia, l'art. 1526, comma 2, c.c. consente alle parti di pattuire che le somme restino acquisite al concedente, e tali pattuizioni possono integrare una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., soggetta eventualmente a riduzione equitativa ex art. 1384 c.c. Il Tribunale ha quindi errato nel reputare nulla la clausola contrattuale per contrasto con l'art. 1526 c.c., anziché verificarne la validità e l'eventuale eccessività. Il quarto motivo è inammissibile perché censura in modo non specifico l'apprezzamento di merito sulla natura traslativa del leasing, richiama senza adeguata riproduzione la consulenza di parte e pretende di sindacare il mancato ricorso alla CTU, che resta atto discrezionale del giudice. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
è il rimedio proposto contro il rigetto della domanda di insinuazione al passivo.
art. 72 quater l. fall.
si applica ai contratti di leasing pendenti al momento del fallimento; non è applicabile analogicamente al leasing già risolto prima della dichiarazione di fallimento.
art. 1526 c.c.
nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, comporta la restituzione dei canoni salvo equo compenso per l'uso del bene; il comma 2 consente pattuizioni che regolino diversamente la sorte delle rate, purché non contrastino con norme imperative.
art. 1458 c.c.
la ricorrente lo invoca per sostenere la non retroattività degli effetti della risoluzione nei contratti a esecuzione periodica, ma il motivo è respinto nei termini della decisione.
art. 1382 c.c.
la clausola che predetermina il danno può essere qualificata come clausola penale e, se valida, opera nel quadro dell'autonomia contrattuale.
art. 1384 c.c.
il giudice può ridurre equitativamente la penale manifestamente eccessiva, anche d'ufficio.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi.
art. 116 c.p.c.
la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non rispetta la regola del prudente apprezzamento nei casi in cui sia imposta una specifica valutazione.
art. 366, n. 6, c.p.c.
le censure di legittimità basate su atti e documenti devono riprodurre il contenuto rilevante e indicarne con precisione la collocazione e la fase di produzione.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore si applica, in via analogica, l'art. 1526 c.c., con restituzione dei canoni già corrisposti e riconoscimento al concedente del solo equo compenso per l'uso del bene, comprensivo del deprezzamento e del logoramento, ma non del risarcimento del danno.
- L'art. 72 quater l. fall. opera soltanto se il contratto di leasing è pendente al momento del fallimento dell'utilizzatore; se il contratto è già stato risolto, occorre distinguere tra leasing di godimento e leasing traslativo, restando applicabile a quest'ultimo l'art. 1526 c.c. e non essendo consentita l'applicazione analogica della norma fallimentare.
- L'art. 1526, comma 2, c.c. consente alle parti di regolare convenzionalmente la sorte delle somme già pagate e di prevedere una clausola che attribuisca al concedente un importo ulteriore o sostitutivo, purché la pattuizione non violi norme imperative.
- Una clausola che predetermina il danno del concedente nel leasing risolto può essere validamente qualificata come clausola penale e, se manifestamente eccessiva, può essere ridotta equitativamente dal giudice ai sensi dell'art. 1384 c.c., anche d'ufficio.
- La qualificazione di un leasing come traslativo o di godimento è questione di interpretazione del contratto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione nei limiti consentiti.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede una critica specifica e coerente con i loro effettivi contenuti: non basta contestare la valutazione del materiale probatorio o il mancato ricorso alla CTU, quando tali scelte rientrano nel prudente apprezzamento del giudice.
- Le censure in cassazione fondate su documenti del giudizio di merito devono essere specifiche, riprodurre il contenuto rilevante e indicare puntualmente dove il documento si trovi nei fascicoli, altrimenti sono inammissibili.
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