Sentenza n. 270/2026 - Catania, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 266/2025 del 22 gennaio 2025, pubblicata in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 266/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 266/2025, che aveva riconosciuto il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero al pagamento di € 2.500,00, oltre accessori, nonché di € 1.300,00 per spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il suo passaggio in giudicato, chiedendo l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta. Il TAR, con ordinanza istruttoria, aveva richiesto la prova della notificazione a mezzo PEC del titolo esecutivo nel formato .eml; la ricorrente ha depositato tale prova. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo giudiziale ritualmente notificato, passaggio in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. In applicazione dell'art. 2697 c.c., una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettava all'Amministrazione provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, oppure l'avvenuto adempimento; tale onere non è stato assolto. Il Ministero è stato quindi condannato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi novanta giorni. Il Commissario, individuato in un dirigente del Ministero resistente, non avrà diritto a compenso, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 D.L. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti dell'azione di ottemperanza.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'Amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto; la mera costituzione in giudizio, senza deduzioni o prove, non è sufficiente.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto alla docente a tempo determinato il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in condizioni paritarie rispetto ai docenti di ruolo.
Massime di principio
- Nell'azione di ottemperanza fondata su una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il ricorrente deve provare l'esistenza del titolo esecutivo, la sua notificazione e la mancata esecuzione, mentre spetta all'amministrazione dimostrare l'eventuale adempimento o i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
- La mera costituzione dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza, priva di allegazioni sull'avvenuto adempimento o di valide giustificazioni dell'inadempimento, non assolve l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il successivo esercizio dei poteri sostitutivi.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, rientrando nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
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