Cassazione Penale, Sentenza n. 3312/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Salerno che l'aveva dichiarata responsabile della contravvenzione di omissione di lavori in edifici e costruzioni che minacciano rovina (art. 677, comma 3, cod. pen.). I fatti: ordinanza sindacale del 28/06/2019 ingiungeva di non utilizzare e di mettere in sicurezza l'immobile entro 30 giorni; sopralluoghi del 05/11/2019 e del 28/07/2020 rilevarono inottemperanza. La ricorrente deduceva: mancato accertamento del concreto pericolo, carenza dell'elemento soggettivo (il pericolo sarebbe derivato da lavori eseguiti da terzi), impossibilità economica ad adempiere e richiesta di applicazione dell'esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando la condanna del Tribunale di Salerno. Ha ritenuto sufficiente l'ordinanza sindacale quale accertamento della sussistenza del concreto pericolo (descrizione di una pensilina non ancorata e rischio di collasso sulla pubblica via), ha escluso che l'origine del pericolo o il fatto che terzi abbiano causato danni esonerino il proprietario dall'obbligo di intervenire, e ha ritenuto non provata l'oggettiva impossibilità di adempiere. Ha altresì rigettato la richiesta di non punibilità per particolare tenuità, ritenendo la fattispecie caratterizzata da significativo coefficiente di disvalore a causa del protrarsi dell'omissione. Conseguentemente la condanna (pena di ammenda di 600 euro, ridotta per il rito abbreviato, con sospensione condizionale prevista in primo grado) è stata confermata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 677 cod. pen., comma 3
La contravvenzione richiede la sussistenza di un concreto pericolo per l'incolumità delle persone; tale pericolo deve essere oggetto di specifico accertamento. La Corte ritiene che l'ordinanza sindacale, con la puntuale descrizione degli elementi di rischio, costituisce elemento idoneo a dimostrare la concretezza del pericolo. Inoltre la fattispecie è permanente e l'origine del pericolo è irrilevante ai fini della responsabilità del proprietario.
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere valutata dal giudice di merito, ma richiede motivazione adeguata e valutazione complessiva dei criteri di cui all'art. 133. Nel caso concreto il giudice ha ritenuto che il fatto non sia di tenuità dato il protrarsi dell'omissione e l'elevato disvalore.
art. 133, comma 1, cod. pen.
Fornisce i parametri per valutare la particolare tenuità: modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo. La Corte richiama che il giudice di merito deve indicare esplicitamente i criteri ritenuti rilevanti nella sua valutazione; nel caso, questi criteri hanno portato a escludere la tenuità.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso. La Corte ha disposto il pagamento delle spese da parte della ricorrente in conformità a tale disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del ricorso dinanzi alla Corte. La Procura generale ha chiesto l'inammissibilità e la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento nei termini previsti dalla disciplina speciale.
Massime di principio
- Un'ordinanza amministrativa comunale che descrive elementi concreti di pericolo può costituire prova idonea a dimostrare il concreto pericolo richiesto dall'art. 677 cp.
- L'origine del pericolo (anche se derivante da lavori di terzi) non esclude, di per sé, la responsabilità del proprietario che sia obbligato a mettere in sicurezza e rimanga inerte.
- La contravvenzione di omissione di lavori per edifici che minacciano rovina è permanente: il protrarsi dell'omissione aumenta il disvalore e ostacola il riconoscimento della particolare tenuità.
- L'onere di provare un'effettiva impossibilità oggettiva ad adempiere grava sull'obbligato e va documentato tempestivamente (entro il termine assegnato o comunque prima dell'avvio del processo).
- La non punibilità per particolare tenuità richiede motivazione specifica e l'applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; assenza di tale motivazione o presenza di elementi che evidenziano un rischio significativo e un comportamento protratto rendono improbabile il riconoscimento del beneficio.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni di merito già adeguatamente motivate in primo grado ha scarse probabilità di successo quando il giudice abbia fondatamente accertato la concreta pericolosità e l'inerzia del proprietario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3121/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3122/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3123/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3124/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3126/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3127/2024 del 26/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →