Sentenza n. 191/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 418/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 418/2024, relativa all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, n. 418/2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente, con l'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Nel corso del giudizio, il 26 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato documentazione attestante l'integrale esecuzione della pronuncia da parte dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessata materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva integralmente eseguito la sentenza oggetto di ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione aveva dato esecuzione alla pronuncia solo nel corso del giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 828,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, oltre alla refusione del contributo unificato. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata materia del contendere
La sopravvenuta integrale esecuzione della pronuncia oggetto del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessata materia del contendere, poiché viene meno l'utilità concreta della decisione richiesta.
- La cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che abbia adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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