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Sentenza

Sentenza n. 684/2026 - Latina, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza Tribunale di Cassino Sez. Lavoro n. 611/2024 pubblicata il 27/06/2024, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 732/2023,

Giustizia amministrativa202500809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, relativo al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro. Nel corso del giudizio, dopo l'adozione di un decreto presidenziale con cui l'Amministrazione era stata invitata a valutare la spontanea esecuzione della sentenza, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente adempiuto, sebbene tardivamente, mediante il pagamento delle somme dovute. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza ottemperanda aveva soddisfatto pienamente, seppure dopo la proposizione del ricorso, la pretesa azionata. È venuto così oggettivamente meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state compensate, in considerazione della successiva condotta collaborativa dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la pretesa azionata con il ricorso ha trovato, pur dopo la sua proposizione, piena e integrale soddisfazione

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, anche dopo la proposizione del ricorso, la pretesa sostanziale dedotta è integralmente soddisfatta e viene meno oggettivamente la lite.

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione, anche tardiva, del giudicato da parte dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta e viene meno l'utilità della prosecuzione del processo.
  • La dichiarazione della parte ricorrente circa l'integrale adempimento del giudicato può fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando risulti che l'amministrazione abbia effettivamente soddisfatto l'obbligazione derivante dalla pronuncia ottemperanda.
  • La successiva condotta collaborativa dell'amministrazione può giustificare la compensazione delle spese di lite, anche se l'adempimento è intervenuto tardivamente nel corso del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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