Cassazione Civile, Sentenza n. 14551/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
ANCONA ENTRATE impugnava la sentenza della Corte di giustizia tributaria delle Marche che aveva rigettato il suo appello e, in precedenza, la C.T.P. di Ancona aveva accolto il ricorso di ENI avverso avviso di accertamento IMU 2018 relativo a piattaforme collocate oltre le 12 miglia marine. La ricorrente sosteneva che il presupposto impositivo (ubicazione dell'immobile nel territorio dello Stato) ricomprendesse le piattaforme sulla piattaforma continentale in virtù degli artt. 76 e 77 della Convenzione di Montego Bay e di plurime norme nazionali (permessi, concessioni, disciplina sugli idrocarburi), nonché che l'esenzione dall'imposizione locale potesse integrare un aiuto di Stato (art. 107 TFUE). ENI resisteva sostenendo l'interpretazione opposta adottata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ANCONA ENTRATE. Ha affermato che la piattaforma continentale (ed analogamente la Zona Economica Esclusiva) non qualificano come "territorio dello Stato" ai fini dell'imposta comunale sugli immobili: i diritti dello Stato costiero su tali zone sono "sovrani" ma funzionalmente limitati allo scopo di esplorarle e sfruttarne le risorse naturali (art. 77 Convenzione di Montego Bay) e la giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 60 va esercitata entro gli stessi limiti funzionali. Ne consegue che il presupposto dell'ICI/IMU, fondato sull'ubicazione dell'immobile nel territorio dello Stato, non ricorre per impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale oltre il mare territoriale; la Corte ha enunciato il principio di diritto conforme. Quanto all'art. 107 TFUE, la Corte ha ritenuto che la mera non assoggettabilità all'imposta non possa essere qualificata come aiuto di Stato laddove lo Stato non detiene poteri impositivi territoriali su quella specifica fascia marina. La ricorrente è stata altresì condannata alle spese.
Norme richiamate
Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Montego Bay), art. 77
Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali
I diritti dello Stato sulla piattaforma sono 'sovrani' ma funzionali e limitati allo scopo dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse; non implicano piena territorialità idonea a fondare l'imposizione comunale sugli immobili
Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Montego Bay), art. 80
L'art. 60 si applica, mutatis mutandis, alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture situate sulla piattaforma continentale
L'applicazione dell'art. 60 alla piattaforma continentale non trasforma la natura funzionale dei diritti statuali in una piena territorialità; la giurisdizione esclusiva prevista va interpretata entro i limiti funzionali dello sfruttamento delle risorse
Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Montego Bay), art. 3
Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine…
Il mare territoriale (fino a 12 miglia) è la zona in cui si irradia la sovranità territoriale piena; oltre tale limite si applicano regimi differenziati (zona contigua, ZEE, piattaforma) con poteri statuali più limitati
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI), art. 1, comma 2
è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato
Il presupposto dell'imposizione immobiliare è l'ubicazione dell'immobile 'nel territorio dello Stato'; la Corte ha ritenuto che ciò esclude le strutture poste sulla piattaforma continentale oltre il mare territoriale
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107
Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza
La Corte ha ritenuto che la mancata applicazione di un tributo comunale su immobili situati sulla piattaforma continentale non costituisce automaticamente aiuto di Stato quando ciò deriva dall'impossibilità giuridica dello Stato di esercitare potestà impositive territoriali su quella zona
Legge n. 157/2019 (istituzione IMPI)
Il giudice ha richiamato che lo Stato ha introdotto una disciplina nazionale (IMPI) dal 2020 per l'imposizione sugli impianti marini, dimostrando che lo Stato può regolare e tassare le attività sulla piattaforma per finalità specifiche, ma con una normativa di rango statale che non equivale alla potestà impositiva comunale fondata sulla territorialità
Normativa nazionale e regolamentare in materia di idrocarburi e piattaforme (es. R.D. 1443/1927, l. 613/1967, d.P.R. 484/1994, d.lgs. 625/1996, d.lgs. 145/2015)
Tali disposizioni regolano il rilascio di permessi e concessioni e riconoscono allo Stato competenze sullo sfruttamento della piattaforma continentale; la Corte ne ha ritenuto confermativo dell'esercizio di poteri sovrani funzionali, ma non di territorialità comunale
Massime di principio
- Per l'applicazione di imposte immobiliari comunali (ICI/IMU) è necessario che l'immobile sia ubicato nel 'territorio dello Stato' nel senso di piena territorialità: strutture oltre il mare territoriale (piattaforma continentale, ZEE) non rientrano automaticamente in tale nozione
- I diritti dello Stato su ZEE e piattaforma continentale sono 'sovrani' ma funzionali: lo Stato può disciplinare e sfruttare le risorse, adottare regolazioni e talune imposizioni di rango statale, ma tali poteri non si traducono automaticamente in competenze territoriali comunali
- La giurisdizione esclusiva prevista dalla Convenzione (art. 60) va interpretata nei limiti funzionali dello sfruttamento delle risorse; non giustifica, di per sé, l'imposizione comunale basata sulla territorialità
- Se lo Stato intende assoggettare a imposizione strutture situate oltre le 12 miglia, ciò richiede una disciplina statale espressa (es. istituzione di imposte specifiche come l'IMPI) e non può fondarsi su un'estensione automatica della fiscalità comunale
- La semplice esenzione da un tributo locale non è automaticamente un 'aiuto di Stato' ai sensi dell'art. 107 TFUE quando la non applicazione deriva dall'assenza di competenza impositiva territoriale: per integrare aiuto è necessario che lo Stato abbia la disponibilità e la possibilità di concedere l'agevolazione
- In situazioni analoghe valutare: (a) la collocazione reale dell'impianto rispetto al limite delle 12 miglia; (b) la fonte normativa che pretende l'imposizione (statale o locale); (c) la funzione svolta dall'impianto rispetto ai diritti sovrani riconosciuti dalla Convenzione
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