Sentenza n. 4418/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, dell’ordinanza n. 05/2024, Rep. N. 70 del 5 agosto 2024, notificata alla ricorrente in data 5 agosto 2024, avente ad oggetto ingiunzione di demolizione delle opere realizzate su area distinta catastalmente al foglio n. 22, mapp.le 1102, nei confronti della sig.ra Chiara Labella, n.q. di proprietaria del terreno, e della Soc. Papillon Padel A.S.D.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di due manufatti, della copertura di quattro campi da padel e di una piattaforma in calcestruzzo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione sportiva dilettantistica ha impugnato l’ordinanza comunale n. 05/2024, con la quale era stata ingiunta la demolizione di: due organismi edilizi con struttura in acciaio, chiusure in legno e copertura in pannelli; una copertura/chiusura di quattro campi da padel, costituita da struttura reticolare in acciaio e telo in PVC; una piattaforma in calcestruzzo realizzata, secondo l’ordinanza, in difformità da una SCIA. Il testo non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, il Comune ha accertato l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle opere indicate ai punti 1 e 2. Quanto alla piattaforma indicata al punto 3, il Comune ha rilevato che essa costituiva il sottofondo di campi sportivi preesistenti, realizzati negli anni Settanta-Ottanta e legittimati da un permesso di costruire in sanatoria del 2003, sicché non è stata demolita. La ricorrente ha quindi prospettato il sopravvenuto difetto di interesse e chiesto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La demolizione spontanea delle opere di cui ai punti 1 e 2 ha fatto conseguire alla ricorrente il bene sostanziale perseguito con l’impugnazione, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione. Per la piattaforma di cui al punto 3, il riconoscimento comunale della sua preesistenza legittimata ha parimenti fatto venir meno l’interesse a coltivare il ricorso, ma non ha determinato l’eliminazione dell’ordinanza dal mondo giuridico, poiché il Comune non l’ha ritirata in autotutela. Per tale ragione non ricorrevano i presupposti della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., che richiede l’integrale soddisfazione della pretesa mediante eliminazione del provvedimento impugnato. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione e delle circostanze del caso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La cessazione della materia del contendere presuppone che il provvedimento impugnato sia stato integralmente rimosso o comunque che la pretesa sostanziale sia stata pienamente soddisfatta; il solo venir meno dell’interesse alla decisione non è sufficiente.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nel verbale comunale relativo alla verifica dell’ottemperanza all’ordinanza di demolizione; il testo della sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 15, comma 1, l.r. 15/2008
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nel verbale comunale relativo alla verifica dell’ottemperanza all’ordinanza di demolizione; il testo della sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La spontanea demolizione delle opere abusive ordinate dall’amministrazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’impugnazione, poiché il ricorrente ha conseguito il bene sostanziale perseguito con il ricorso.
- Il riconoscimento amministrativo dell’illegittimità o della non abusività di una delle opere oggetto di un’ordinanza di demolizione può far venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, ma non determina di per sé la cessazione della materia del contendere se l’ordinanza non è stata ritirata in autotutela o comunque eliminata dal mondo giuridico.
- La cessazione della materia del contendere richiede una soddisfazione piena e concreta della pretesa azionata, comprensiva dell’eliminazione dell’atto impugnato; quando residua soltanto una situazione di sopravvenuta inutilità della decisione, la pronuncia corretta è l’improcedibilità per carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 526/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 527/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 531/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →