Cassazione Penale, Sentenza n. 10410/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio del procedimento: l'udienza camerale di riesame, fissata originariamente per il 13/07/2021 con videocollegamento richiesto per consentire la partecipazione dell'indagato, era stata differita su istanza della difesa al 20/07/2021 ma per la nuova data non veniva attivato il collegamento in videoconferenza; la difesa sostiene che l'indagato non aveva rinunciato alla partecipazione e la mancata attivazione ha violato il suo diritto di partecipare personalmente all'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: la richiesta di partecipazione tramite videoconferenza, tempestivamente formulata, non viene meno per effetto del differimento dell'udienza su istanza della difesa; la mancata attivazione del collegamento per l'udienza del 20/07/2021 costituisce violazione del diritto dell'indagato di partecipare e integra nullità assoluta. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
L'udienza camerale fissata nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. richiede la partecipazione dell'indagato; la richiesta di partecipazione tramite videoconferenza, pervenuta in tempo utile, deve essere rispettata e la sua violazione può determinare nullità assoluta.
Giurisprudenza: Sez. VI, n. 2213/2021
Precedente che afferma che la mancata attivazione della videoconferenza, quando la richiesta è pervenuta in tempo utile, integra una nullità assoluta del procedimento camerale anche se il difensore presente non ha eccepito immediatamente in udienza.
Massime di principio
- La richiesta di partecipazione dell'imputato/indagato tramite videoconferenza, se presentata in tempo utile, preserva il suo diritto di partecipare all'udienza anche se l'udienza viene differita su istanza della difesa.
- La mancata attivazione del collegamento audiovisivo richiesto tempestivamente configura una violazione del diritto di partecipazione personale e, nei casi previsti, integra una nullità assoluta del provvedimento camerale.
- La nullità per mancata partecipazione non è necessariamente sanata dall'assenza di eccezioni in udienza da parte del difensore presente; la tutela è di ordine pubblico e può portare all'annullamento senza rinvio.
- In presenza di tali vizi procedurali il giudice di legittimità può disporre l'annullamento e la trasmissione degli atti al giudice competente per il riesame, per consentire la ripetizione del procedimento nel rispetto delle garanzie di partecipazione.
Testo integrale
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