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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10410/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizio del procedimento: l'udienza camerale di riesame, fissata originariamente per il 13/07/2021 con videocollegamento richiesto per consentire la partecipazione dell'indagato, era stata differita su istanza della difesa al 20/07/2021 ma per la nuova data non veniva attivato il collegamento in videoconferenza; la difesa sostiene che l'indagato non aveva rinunciato alla partecipazione e la mancata attivazione ha violato il suo diritto di partecipare personalmente all'udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: la richiesta di partecipazione tramite videoconferenza, tempestivamente formulata, non viene meno per effetto del differimento dell'udienza su istanza della difesa; la mancata attivazione del collegamento per l'udienza del 20/07/2021 costituisce violazione del diritto dell'indagato di partecipare e integra nullità assoluta. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    L'udienza camerale fissata nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. richiede la partecipazione dell'indagato; la richiesta di partecipazione tramite videoconferenza, pervenuta in tempo utile, deve essere rispettata e la sua violazione può determinare nullità assoluta.

  • Giurisprudenza: Sez. VI, n. 2213/2021

    Precedente che afferma che la mancata attivazione della videoconferenza, quando la richiesta è pervenuta in tempo utile, integra una nullità assoluta del procedimento camerale anche se il difensore presente non ha eccepito immediatamente in udienza.

Massime di principio

  • La richiesta di partecipazione dell'imputato/indagato tramite videoconferenza, se presentata in tempo utile, preserva il suo diritto di partecipare all'udienza anche se l'udienza viene differita su istanza della difesa.
  • La mancata attivazione del collegamento audiovisivo richiesto tempestivamente configura una violazione del diritto di partecipazione personale e, nei casi previsti, integra una nullità assoluta del provvedimento camerale.
  • La nullità per mancata partecipazione non è necessariamente sanata dall'assenza di eccezioni in udienza da parte del difensore presente; la tutela è di ordine pubblico e può portare all'annullamento senza rinvio.
  • In presenza di tali vizi procedurali il giudice di legittimità può disporre l'annullamento e la trasmissione degli atti al giudice competente per il riesame, per consentire la ripetizione del procedimento nel rispetto delle garanzie di partecipazione.

Testo integrale

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