Sentenza del 02/08/2023 n. 23649 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento con cui la Regione Toscana chiedeva, per l'anno 2007, il pagamento dell'addizionale regionale sul canone di concessione relativo ad aree del demanio marittimo nel porto di Livorno occupate dalla CILP (importo complessivo richiesto €174.877,81, accessori inclusi). La CILP contestava la pretesa per difetto del presupposto soggettivo/oggettivo (la concessione era rilasciata dall'Autorità Portuale, non dalla Regione; il canone non sarebbe stato predeterminato per legge ma fissato discrezionalmente; le Regioni non avrebbero potuto estendere l'imposizione a concessioni rilasciate da Autorità Portuali), e deduceva violazioni costituzionali e di riserva di legge nonché nullità e difetti di motivazione/omessa pronuncia su vari motivi e sull'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di impugnazione della CILP, confermando i principi secondo i quali il presupposto dell'imposta è l'occupazione/use di beni demaniali statali (indipendentemente dall'ente che ha rilasciato la concessione) e che la disciplina normativa consente l'intervento delle Autorità Portuali nella determinazione dei canoni senza escludere l'applicabilità dell'imposizione regionale. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il quarto motivo per omessa pronuncia in appello sulla questione delle sanzioni amministrative: ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alle sanzioni e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha ritenuto le sanzioni non dovute (per sussistenza di incertezze normative e elementi di affidamento del contribuente). La condanna alle spese è stata compensata.
Norme richiamate
L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio ... Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta ... L'imposta è dovuta dal concessionario
Individua il presupposto impositivo (occupazione/use di beni demaniali statali), i soggetti passivi (concessionari) e la base imponibile (canone): principio fondamentale che rende dovuta l'imposta indipendentemente dall'ente che rilascia la concessione
D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 7
Gli enti portuali potranno adottare ... criteri diversi ... che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto
Consente alle Autorità/enti portuali di determinare i canoni con criteri diversi, purché non inferiori ai livelli previsti; compatibile con il quadro di riserva di legge e non esclude l'imponibilità regionale
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8
Disposizioni in materia di autonomia di entrata ... il tributo è trasformato in 'tributo proprio regionale' con decorrenza 1.1.2013
Ha qualificato l'imposta come tributo proprio regionale dal 2013; non altera il regime applicabile alle annualità pregresse (es. 2007) e non implica che le pretese regionali antecedenti fossero infondate
L. 24 gennaio 1994, n. 84 (norma quadro in materia portuale)
Regola le Autorità Portuali e le loro competenze; l'esistenza di competenze amministrative/di rilascio concessorio alle Autorità Portuali non elimina il presupposto impositivo fondato sull'occupazione di beni demaniali statali
L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1
Norma regionale istitutiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali in Toscana; disciplina locale compatibile con la legge statale del 1970 e richiamata come fonte del tributo per il periodo controverso
L.R. Toscana 11 agosto 1995, n. 85, art. unico
Prevedeva la misura dell'imposta regionale sulle concessioni marittime (es. commisurata ad una percentuale del canone statale) ed è parte del quadro normativo regionale richiamato
L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11
Ha escluso l'applicazione del tributo per alcune Autorità portuali a decorrere dal 2013; effetto non retroattivo e non significativo per l'annualità 2007 oggetto della controversia
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza ...
Fondamento normativo per l'esclusione delle sanzioni in presenza di oggettiva incertezza interpretativa della norma tributaria
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni ... quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza
Conferma il potere giurisdizionale di escludere sanzioni in presenza di incertezza normativa oggettiva
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede ... Non sono irrogate sanzioni ... qualora il comportamento dipenda da oggettive condizioni di incertezza
Stabilisce il principio del legittimo affidamento e la possibile esclusione delle sanzioni quando il contribuente ha agito conformandosi a indicazioni amministrative o in presenza di incertezza oggettiva
Costituzione Italiana - art. 23
Riserva relativa di legge: la disciplina tributaria deve essere ancorata a criteri direttivi di legge; la Corte ha ritenuto compatibile la delega a norme amministrative purché vi siano criteri che escludano arbitrarietà
Costituzione Italiana - art. 117, comma 2, lett. e)
Materia della potestà legislativa concorrente; la Corte ha ritenuto che l'intervento regionale non abbia violato i limiti della potestà statale in materia
Codice di procedura civile - art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito anziché rinviare; applicata per decidere in merito alle sanzioni
Massime di principio
- Il presupposto impositivo dell'imposta sulle concessioni statali è l'occupazione e l'uso di beni del demanio statale: conta la titolarità del bene e l'effettivo godimento, non l'ente che ha materialmente rilasciato la concessione.
- La previsione normativa statale che individua criteri direttivi per i canoni e la possibilità datane alle Autorità Portuali di fissare criteri propri non esclude, di per sé, l'applicabilità di un'imposizione regionale: la determinazione amministrativa della base imponibile è compatibile se non contraddice i parametri di legge e se è sindacabile in sede giurisdizionale.
- La trasformazione del tributo in 'tributo proprio regionale' con efficacia a decorrere dal 2013 non incide sulle annualità ante 2013: esenzioni o soppressioni successive non comportano automaticamente fondatezza delle pretese relative a periodi precedenti.
- Se sussistono elementi di oggettiva incertezza normativa (criteri interpretativi contraddittori, prassi amministrative contrastanti, circolari ministeriali fuorvianti, lunga omissione di richiesta di pagamento o atti amministrativi che inducono affidamento), le sanzioni tributarie possono essere negate anche se il tributo di base risulti dovuto.
- Omessa pronuncia del giudice di merito su questioni determinate può essere rimediata dalla Cassazione che, ove non occorrano nuovi accertamenti di fatto, decide il punto nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; ciò evita rinvii inutili quando la questione è risolvibile per via di diritto.
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