Cassazione Civile, Ordinanza n. 10797/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di addebito emessi dall'INPS per il mancato versamento della contribuzione c.d. minore destinata a finanziare l'indennità di maternità per i dipendenti dell'ente resistente. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione dell'azienda, ritenendo che un precedente giudicato esterno avesse già escluso, per un periodo anteriore, l'obbligo contributivo in ragione della natura di ente pubblico economico dell'opponente; secondo la Corte territoriale, tale accertamento sulla titolarità dell'obbligazione contributiva, essendo relativo a un'obbligazione di durata, si proiettava anche sui periodi successivi, salvo mutamenti della qualità soggettiva dell'obbligato. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la sentenza richiamata come giudicato esterno era solo apparentemente motivata, perché rinviava a un'altra decisione che, a sua volta, non trattava affatto della contribuzione per indennità di maternità ma solo di quella per indennità di malattia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. Ha rilevato che il ricorrente aveva riportato soltanto stralci delle due sentenze di merito poste a base dell'eccezione di giudicato esterno, senza riprodurre integralmente il testo della decisione asseritamente passata in giudicato, completa di motivazione e del relativo attestato di cancelleria. Ha richiamato il principio secondo cui, per contestare l'esistenza del giudicato esterno, la parte deve produrre la sentenza nella sua interezza; non è sufficiente il richiamo a brani della motivazione né la sola indicazione del dispositivo. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e l'INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia del giudicato esterno; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla formazione del giudicato; la Corte non esamina il motivo nel merito per carenza di autosufficienza.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La Corte afferma che la certezza della formazione del giudicato esterno deve risultare dalla produzione della sentenza completa di motivazione e del relativo attestato di cancelleria.
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Per contestare l'esistenza o la portata del giudicato esterno, il ricorrente deve riprodurre integralmente la sentenza su cui si fonda l'eccezione, non bastando stralci o riferimenti parziali.
Massime di principio
- Chi contesta in cassazione l'esistenza di un giudicato esterno deve trascrivere o produrre integralmente la decisione invocata, completa di motivazione; la mera riproduzione di estratti non soddisfa l'onere di autosufficienza.
- Il giudicato esterno, pur rilevabile d'ufficio, può operare solo se la sua formazione è dimostrata con la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria; il solo dispositivo non consente di desumerne la portata.
- La deduzione di violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. non supera il vaglio preliminare se il ricorso non rende integralmente verificabile il contenuto della decisione asseritamente coperta da giudicato.
Come è indicizzato
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