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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41124/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: a Cancelliere sono contestati reati con aggravante mafiosa (detenzione illegale di armi, detenzione di armi clandestine, ricettazione) dopo il rinvenimento, in un terreno di sua pertinenza, di numerose armi e munizioni. La difesa ha dedotto: insufficienza e difetto di motivazione sui gravi indizi (rilievo della sola titolarità del terreno e dichiarazioni del collaboratore Laudani); mancanza di prova della consapevolezza della detenzione e dell'alterazione delle matricole; illegittima affermazione dell'aggravante mafiosa basata su dichiarazioni non riscontrate e inversione dell'onere della prova; e sproporzione della misura cautelare tenuto conto dell'età, delle condizioni di salute e della disponibilità di altro domicilio per gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: non è ammessa in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice del merito; il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione congrua e logica circa la rilevanza degli elementi probatori (ritrovamento di armi occultate con modalità che richiedevano mezzi meccanici e metal detector, che rende poco plausibile la tesi del terzo che le avesse occultate a insaputa del proprietario); le dichiarazioni del collaboratore hanno integrato il quadro indiziario utile a circostanziare l'aggravante mafiosa; le esigenze cautelari sono state adeguatamente motivate in relazione alla pericolosità delle armi e al rischio di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni applicabili.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di riesame avverso le misure cautelari; costituisce il titolo procedurale del ricorso al tribunale del riesame.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione in materia penale; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'adeguatezza logico-giuridica delle ragioni addotte e non consente una rivalutazione dei fatti o una diversa valutazione delle risultanze probatorie già compiuta dal giudice del merito.

  • art. 2 legge n. 985/1967

    Norma richiamata nella trattazione difensiva (citata dal ricorrente) ma non esplicitamente rimesse a fondamento della decisione; indica la fonte normativa richiamata dalla difesa per argomentare su aspetti processuali sostanziali.

  • art. 23, terzo comma, legge n. 110/1975

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla disciplina delle armi; richiamo normativo tra quelli indicati nel ricorso ma la Corte ha valutato la congruità motivazionale del giudice del merito senza riscontrare violazioni di legge.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa al reato di ricettazione, invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'esistenza di gravi indizi anche per questa fattispecie in ragione delle modalità di occultamento e del contesto probatorio.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante di tipo mafioso: la Corte osserva che, in sede cautelare, l'aggravante può trovare apprezzamento indiziario nel contesto complessivo delle evidenze (quantità e natura delle armi, modalità di occultamento, dichiarazioni di collaboratori) anche se la valutazione rimane vincolata ai limiti del giudizio indiziario.

  • artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa rispetto alla motivazione e agli atti del procedimento; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adempiuto agli obblighi motivazionali previsti e non vi sia difetto di motivazione penalizzante per il ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto tale trasmissione a cura della cancelleria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può in sede di legittimità rinnovare il giudizio di merito: non è ammessa una rivalutazione dei fatti o la presentazione di una diversa ricostruzione delle prove già esaminate dal giudice del riesame.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e confrontarsi criticamente con gli argomenti usati nel provvedimento impugnato; l'argomentazione generica sul difetto di motivazione è inammissibile.
  • In materia di misure cautelari il giudice valuta il quadro indiziario nel suo complesso: elementi materiali (luogo del ritrovamento, modalità di occultamento, difficoltà di recupero delle armi) possono legittimare la sussistenza di gravi indizi anche se mancano riscontri assoluti.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono integrare e circostanziare il quadro indiziario utile ad apprezzare aggravanti come quella mafiosa, purché inserite in un contesto probatorio complessivo che ne sostenga la credibilità.
  • La valutazione delle esigenze cautelari richiede motivazioni sul pericolo di reiterazione e sulla pericolosità della condotta: età e condizioni di salute dell'imputato non determinano automaticamente l'adozione di misure meno afflittive se il tribunale ritiene non sufficienti le misure intermedie per contenere il rischio.
  • L'onere di provare l'inesistenza degli elementi indicati dal giudice del merito non può essere spostato in sede di cassazione: il ricorrente deve contestare con precisione e argomentazione le ragioni giustificative del provvedimento impugnato.

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