Cassazione Penale, Sentenza n. 41124/2024 del 07/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: a Cancelliere sono contestati reati con aggravante mafiosa (detenzione illegale di armi, detenzione di armi clandestine, ricettazione) dopo il rinvenimento, in un terreno di sua pertinenza, di numerose armi e munizioni. La difesa ha dedotto: insufficienza e difetto di motivazione sui gravi indizi (rilievo della sola titolarità del terreno e dichiarazioni del collaboratore Laudani); mancanza di prova della consapevolezza della detenzione e dell'alterazione delle matricole; illegittima affermazione dell'aggravante mafiosa basata su dichiarazioni non riscontrate e inversione dell'onere della prova; e sproporzione della misura cautelare tenuto conto dell'età, delle condizioni di salute e della disponibilità di altro domicilio per gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: non è ammessa in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice del merito; il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione congrua e logica circa la rilevanza degli elementi probatori (ritrovamento di armi occultate con modalità che richiedevano mezzi meccanici e metal detector, che rende poco plausibile la tesi del terzo che le avesse occultate a insaputa del proprietario); le dichiarazioni del collaboratore hanno integrato il quadro indiziario utile a circostanziare l'aggravante mafiosa; le esigenze cautelari sono state adeguatamente motivate in relazione alla pericolosità delle armi e al rischio di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni applicabili.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di riesame avverso le misure cautelari; costituisce il titolo procedurale del ricorso al tribunale del riesame.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione in materia penale; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'adeguatezza logico-giuridica delle ragioni addotte e non consente una rivalutazione dei fatti o una diversa valutazione delle risultanze probatorie già compiuta dal giudice del merito.
art. 2 legge n. 985/1967
Norma richiamata nella trattazione difensiva (citata dal ricorrente) ma non esplicitamente rimesse a fondamento della decisione; indica la fonte normativa richiamata dalla difesa per argomentare su aspetti processuali sostanziali.
art. 23, terzo comma, legge n. 110/1975
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla disciplina delle armi; richiamo normativo tra quelli indicati nel ricorso ma la Corte ha valutato la congruità motivazionale del giudice del merito senza riscontrare violazioni di legge.
art. 648 cod. pen.
Norma relativa al reato di ricettazione, invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'esistenza di gravi indizi anche per questa fattispecie in ragione delle modalità di occultamento e del contesto probatorio.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Riferimento all'aggravante di tipo mafioso: la Corte osserva che, in sede cautelare, l'aggravante può trovare apprezzamento indiziario nel contesto complessivo delle evidenze (quantità e natura delle armi, modalità di occultamento, dichiarazioni di collaboratori) anche se la valutazione rimane vincolata ai limiti del giudizio indiziario.
artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa rispetto alla motivazione e agli atti del procedimento; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adempiuto agli obblighi motivazionali previsti e non vi sia difetto di motivazione penalizzante per il ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto tale trasmissione a cura della cancelleria.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può in sede di legittimità rinnovare il giudizio di merito: non è ammessa una rivalutazione dei fatti o la presentazione di una diversa ricostruzione delle prove già esaminate dal giudice del riesame.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e confrontarsi criticamente con gli argomenti usati nel provvedimento impugnato; l'argomentazione generica sul difetto di motivazione è inammissibile.
- In materia di misure cautelari il giudice valuta il quadro indiziario nel suo complesso: elementi materiali (luogo del ritrovamento, modalità di occultamento, difficoltà di recupero delle armi) possono legittimare la sussistenza di gravi indizi anche se mancano riscontri assoluti.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono integrare e circostanziare il quadro indiziario utile ad apprezzare aggravanti come quella mafiosa, purché inserite in un contesto probatorio complessivo che ne sostenga la credibilità.
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede motivazioni sul pericolo di reiterazione e sulla pericolosità della condotta: età e condizioni di salute dell'imputato non determinano automaticamente l'adozione di misure meno afflittive se il tribunale ritiene non sufficienti le misure intermedie per contenere il rischio.
- L'onere di provare l'inesistenza degli elementi indicati dal giudice del merito non può essere spostato in sede di cassazione: il ricorrente deve contestare con precisione e argomentazione le ragioni giustificative del provvedimento impugnato.
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