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Sentenza

Sentenza del 16/12/2019 n. 33099 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero del dazio antidumping relativo a merci importate nel 2002 e dichiarate di origine argentina. A seguito delle indagini della Missione comunitaria e dell'OLAF, l'Amministrazione ha ritenuto che gli accessori filettati per tubi di ghisa malleabile fossero in realtà di origine brasiliana, con conseguente debenza del dazio. La contribuente ha contestato sia l'utilizzo del Regolamento CE n. 1023/2003 per desumere l'origine brasiliana, sia la valutazione delle prove e la ripartizione dell'onere probatorio, sostenendo l'origine argentina della merce, l'errore attivo delle autorità doganali argentine e la propria buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo infondate entrambe le censure. Ha confermato che le risultanze delle indagini OLAF hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari e che, una volta prodotte dall'Amministrazione per mettere in dubbio i certificati di origine, spetta al contribuente fornire una prova concreta e specifica dell'effettiva origine dichiarata. Il Regolamento CE n. 1023/2003 è stato considerato non come direttamente applicato retroattivamente, ma come elemento di rafforzamento del quadro probatorio. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000, oltre alle spese prenotate a debito, nonché all'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 220, par. 2, lett. b), Codice doganale comunitario

    In tema di accertamento a posteriori del dazio e di errore delle autorità doganali.

    La disposizione disciplina il recupero a posteriori dei dazi quando i certificati o le indicazioni sull'origine risultino inesatti. L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a invalidare la documentazione o a dimostrare che l'inesattezza dipende dall'esportatore; successivamente, l'importatore deve provare l'esattezza delle indicazioni, l'eventuale errore attivo dell'autorità doganale e la propria buona fede.

  • Regolamento CE n. 1023/2003 del Consiglio, 13 giugno 2003

    Il regolamento ha esteso le misure antidumping alle merci spedite dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarate originarie di tale Paese.

    Nel caso concreto il regolamento non è stato applicato direttamente alla dichiarazione del 2002, ma è stato utilizzato come elemento presuntivo e di rafforzamento delle risultanze OLAF circa l'uso dell'Argentina come Paese di transito per merci di origine brasiliana.

  • Regolamento CE n. 1073/1999

    Disciplina gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF.

    Le risultanze delle indagini OLAF hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari in materia doganale. Il contribuente che ne contesti il fondamento deve fornire una prova contraria specifica e documentata.

  • Artt. 2697, 2699 e 2700 c.c.

    Norme sull'onere della prova e sull'efficacia probatoria degli atti pubblici.

    La Corte ha escluso la violazione di tali norme, ritenendo correttamente trasferito sulla contribuente l'onere di contrastare le risultanze investigative prodotte dall'Amministrazione doganale.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Norme in materia di presunzioni semplici.

    Non era necessario che il giudice qualificasse separatamente ogni elemento OLAF secondo gravità, precisione e concordanza, poiché la particolare valenza probatoria derivava dalla natura e dalla disciplina dell'organo investigativo unionale.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per omesso esame di un fatto decisivo.

    Le doglianze della contribuente sono state ritenute infondate o non specifiche. Il ricorrente deve indicare precisamente gli atti e i documenti già prodotti nei precedenti gradi, il fatto storico trascurato, il momento della discussione e la sua decisività.

  • Art. 36, D.Lgs. n. 546/1992

    Requisiti della sentenza tributaria.

    La sentenza regionale è stata ritenuta sufficientemente motivata, avendo indicato le ragioni per cui le indagini OLAF e gli ulteriori elementi disponibili dimostravano l'origine brasiliana.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso, sono stati dichiarati sussistenti i presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In materia doganale, certificati di origine formalmente regolari non impediscono il recupero del dazio se l'Amministrazione dimostra, con indagini attendibili, che la merce proviene da un Paese diverso da quello dichiarato.
  • Le risultanze investigative dell'OLAF costituiscono un elemento probatorio particolarmente qualificato; chi intende contestarle deve fornire una prova contraria concreta, specifica e puntualmente riferita alla merce e alle operazioni contestate.
  • Dopo che l'Amministrazione ha messo in dubbio l'origine dichiarata, l'importatore deve dimostrare non solo l'origine effettiva della merce, ma anche, quando invoca l'esenzione dal recupero, l'errore attivo dell'autorità doganale estera e la propria buona fede.
  • Un regolamento successivo ai fatti può essere utilizzato come elemento di contesto o di rafforzamento probatorio, ma non può essere applicato retroattivamente senza una specifica verifica della sua applicabilità temporale.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente richiamare genericamente documenti o risultanze istruttorie: occorre indicare dove siano stati prodotti, quando siano stati discussi e perché siano decisivi.
  • La mera anteriorità dell'importazione rispetto all'indagine OLAF o a un procedimento penale non dimostra automaticamente la buona fede dell'importatore.

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