Ordinanza n. 335/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza n. 38 del 31.03.2017, successivamente notificata, con la quale è stata disposta la demolizione da parte del ricorrente di alcuni manufatti in Comune di Sperlonga –Località Pallante che sarebbero stati realizzati senza titolo edilizio – urbanistico sulle seguenti particelle catastali: Foglio 7, part. 467/p; 527/p; 1519/p e 1520/p e che sono individuati nell'ordinanza come segue: 1. corpo di fabbrica in muratura di mq. 5,12 recintato da una ringhiera di altezza circa 1 mt; 2. terrazzo di mq. 31,35; 3. muro basso con ringhiera a recinzione dell'intero lotto; 4. cancello in ferro e camminamento in mattoni; 5 blocchetti di tufo a recinzione dell'area esterna di mq. 54,13; 6. doccia; nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di manufatti ritenuti abusivi, realizzati su particelle catastali site nel Comune di Sperlonga
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 38 del 31 marzo 2017, avente ad oggetto vari manufatti e opere pertinenziali asseritamente realizzati senza titolo edilizio-urbanistico: un corpo di fabbrica in muratura, un terrazzo, recinzioni, un cancello, un camminamento, blocchetti di tufo, una doccia e ulteriori opere individuate nell'ordinanza. Nel corso del giudizio il difensore ha comunicato, con atto depositato il 9 marzo 2026, il decesso del ricorrente. Il testo dell'ordinanza non riporta i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto demolitorio, poiché il giudizio è stato interrotto per l'evento interruttivo prima di ogni ulteriore attività processuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo a decorrere dal 9 marzo 2026, data della dichiarazione resa dal difensore circa il decesso del ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che la morte della parte, quando dichiarata dal difensore, produca l'interruzione automatica del processo e precluda ogni ulteriore attività processuale. Il provvedimento giudiziale ha natura meramente dichiarativa e non integrativa dell'effetto interruttivo, mentre il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento. Non è stata esaminata la legittimità dell'ordinanza di demolizione né sono state decise le censure di merito.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.
La disposizione, mediante il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'interruzione del processo in caso di morte della parte, quando l'evento sia dichiarato dal difensore.
art. 300 c.p.c.
Applicato in forza del rinvio previsto dall'art. 79, comma 2, c.p.a.; il decesso della parte dichiarato dal difensore determina l'interruzione del processo.
Massime di principio
- La morte della parte nel processo amministrativo, quando l'evento sia dichiarato dal difensore, determina l'interruzione automatica del processo dalla data della dichiarazione, precludendo ogni ulteriore attività processuale.
- Il provvedimento con cui il giudice amministrativo dichiara l'interruzione del processo ha natura meramente dichiarativa e non costituisce l'evento interruttivo.
- In caso di interruzione per morte della parte, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento secondo le regole applicabili al processo amministrativo tramite il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
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