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Sentenza

Sentenza n. 2673/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo - del verbale -OMISSIS-del 15 settembre 2022 recante “Svolgimento prove orali” della Commissione d'esame AB25 – Lingua inglese nella Scuola secondaria I Grado, Sottocommissione 1 nominata dal Ministero Istruzione per il Concorso ordinario per titoli ed esami di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché allegata tabella contenenti giudizi relativi alla prova orale della dr.ssa -OMISSIS- e l'attribuzione del punteggio di 64/100; - dell’atto di approvazione del verbale di cui al punto che precede nonché dell’atto di approvazione della graduatoria provvisoria e/o definitiva relativa ai vincitori del concorso per cui è causa; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche emesso dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 Decreto del Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021 n. 326, ivi compreso, ove occorre possa, l'atto/provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 7 Decreto del Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021 n. 326, è stato determinato/approvato il quadro di riferimento dei criteri/giudizi allegata al verbale di cui al punto che precede, nella parte in cui il quadro pre-determina i giudizi e nella parte in cui lo stesso riserva alle commissioni giudicatrici potere di valutazione riferito alla “interazione orale” (ambito n. 3); il Bando di concorso nella parte in cui stabilisce che la Commissione «accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione inglese almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue» (art. 8 co. 7); quanto al ricorso per motivi aggiunti - Decreto -OMISSIS-Registro Decreti.U.-OMISSIS- in data 2 marzo 2023 del Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia -, con il quale il Direttore Generale ha approvato “le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, la classe di concorso AB25 – Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia”, nonché le allegate graduatorie AB25 che costituiscono parte integrante di detto Decreto.

Giustizia amministrativa202216831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della prova orale del concorso per la classe AB25, con attribuzione del punteggio di 64/100, nonché gli atti di approvazione e la graduatoria di merito

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla prova orale del concorso ordinario per titoli ed esami per la classe AB25 – Lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado, contestando l'esclusione dalla procedura concorsuale conseguente all'attribuzione del punteggio di 64/100. Ha dedotto vizi di eccesso di potere sotto vari profili e violazione di legge, censurando anche i criteri di valutazione della prova orale, il quadro di riferimento predisposto dalla Commissione nazionale e la previsione del bando relativa all'accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria di merito successivamente approvata. Nel corso del giudizio ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ma la dichiarazione è stata notificata soltanto all'amministrazione resistente e non all'altra parte privata cui erano stati notificati il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente non ha consentito di pronunciare l'estinzione per rinuncia, poiché non era stata notificata a tutte le altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84 c.p.a. Tuttavia, la stessa dichiarazione ha permesso di desumere il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha quindi ritenuto superfluo esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione, applicando il principio della ragione più liquida. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; non vi è stata pronuncia sulle spese nei confronti della parte privata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    impone una serie di adempimenti formali per addivenire a una pronuncia di estinzione per rinuncia al ricorso, tra i quali la notifica dell’atto di rinuncia alle altre parti del giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso

    La mancata notificazione della rinuncia a tutte le altre parti impedisce la declaratoria di estinzione per rinuncia; la dichiarazione può tuttavia essere valutata, ai sensi del comma 4, quale manifestazione del venir meno dell'interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La dichiarazione di rinuncia, pur inidonea a determinare l'estinzione per difetto delle formalità richieste, consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione concernente la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non enuncia una specifica interpretazione sostanziale della norma.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del giudizio solo se sono rispettati gli adempimenti formali previsti dall'art. 84 c.p.a., inclusa la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione.
  • La mancata notificazione della rinuncia a una parte cui siano stati notificati gli atti introduttivi impedisce la declaratoria di estinzione per rinuncia, ma la dichiarazione può comunque fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse rende evidente l'improcedibilità del ricorso, il giudice può prescindere dall'esame delle ulteriori eccezioni preliminari applicando il principio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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