Cassazione Civile, Ordinanza n. 15327/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare irrogato a un dirigente medico responsabile di una struttura complessa di anestesia e rianimazione, per avere utilizzato un farmaco in modalità off label senza avere specificamente informato alcuni pazienti circa tale possibile impiego. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando l'ingiustificatezza del recesso e condannando la datrice di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 8 mensilità, ritenendo che i fatti fossero sostanzialmente noti e condivisi nell'ambiente di lavoro, che la contestazione disciplinare fosse tardiva e che la condotta integrasse al più una lieve negligenza, comunque sproporzionata rispetto alla sanzione espulsiva. La struttura sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi, travisamento delle prove e violazione dell'art. 7 Statuto dei lavoratori e dell'art. 3 del d.l. n. 23/1998; 3) violazione degli artt. 3 del d.l. n. 23/1998, 2119 c.c., 13 CCNL dirigenza medica e 7 Statuto dei lavoratori, sostenendo che la condotta fosse intrinsecamente grave e lesiva del vincolo fiduciario, con conseguente giustificazione del licenziamento anche sotto il profilo della proporzionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale si era pronunciata sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e che, comunque, l'impugnazione era sufficientemente specifica secondo il criterio elaborato dalle Sezioni unite del 2017: non servono formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza, essendo sufficiente la chiara individuazione dei capi impugnati e delle ragioni di censura. Ha anche escluso che vi fosse mutatio libelli, poiché la Corte d'appello si era limitata a qualificare giuridicamente la tutela conseguente a una domanda originaria di illegittimità del licenziamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava in modo promiscuo vizi eterogenei ex art. 360 c.p.c., chiedeva una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione e prospettava un preteso travisamento della prova che, secondo la giurisprudenza richiamata, non integra di regola un vizio deducibile come terzo grado di merito. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché mirava in sostanza a contestare il giudizio di gravità e proporzionalità della sanzione, valutazione rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo in casi estremi di mancanza assoluta o apparente motivazione, oppure per omesso esame di un fatto decisivo non indicato nel ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito si era espresso sull'eccezione proposta.
art. 113 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nella censura di nullità, ma non ha portato a una violazione riconosciuta.
art. 342 c.p.c.
richiamato sulla specificità dell'appello; la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, basta la chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze.
art. 434 c.p.c.
come l'art. 342 c.p.c., interpretato nel senso di non richiedere formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 360 c.p.c.
la Corte afferma che i motivi devono essere specifici e coerenti con il singolo vizio dedotto; è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo vizi eterogenei.
art. 115 c.p.c.
non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito attraverso la deduzione di un travisamento probatorio.
art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300
richiamato dalla ricorrente in materia disciplinare; la Corte non entra nel merito perché le censure sono inammissibili o infondate nei limiti del giudizio di legittimità.
art. 3 D.L. 17 febbraio 1998, n. 23
richiamato dalla ricorrente quale base normativa della tutela conseguente al licenziamento; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 2119 c.c.
richiamato per sostenere la sussistenza della giusta causa; la Corte ricorda che la valutazione della gravità e della proporzionalità resta riservata al giudice di merito nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 13 CCNL dirigenza medica 7.10.2020
richiamato dalla ricorrente per fondare la gravità dell'addebito disciplinare, senza un'interpretazione autonoma nel provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla giurisprudenza sul limite del sindacato di legittimità in materia di licenziamento disciplinare.
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato per chiarire che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio, se del caso, nella revocazione per errore di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità del gravame non sono necessarie formule sacramentali né la predisposizione di una sentenza alternativa: è sufficiente che l'atto consenta di individuare con chiarezza i capi della decisione impugnati, le modifiche richieste e le ragioni di censura.
- La riforma del 2012 non ha trasformato l'appello in un mezzo a critica vincolata assimilabile al ricorso per cassazione; il giudice d'appello conserva i poteri tipici del giudice di merito e il processo deve essere interpretato, per quanto possibile, in modo da favorire una decisione di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo vizi diversi di cui all'art. 360 c.p.c. senza distinguere quale errore sia riferibile a ciascun parametro invocato.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- Il preteso travisamento della prova non può essere utilizzato come strumento per ottenere in cassazione un terzo giudizio di merito; il suo eventuale rimedio è, nei casi previsti, la revocazione per errore di fatto.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento e della proporzionalità tra addebito e licenziamento disciplinare appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti, in presenza di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o logicamente inconciliabile.
- Per ottenere la cassazione di una decisione che ha valutato la proporzionalità del licenziamento, il ricorrente deve indicare un fatto decisivo realmente omesso, idoneo con certezza a mutare l'esito della controversia, e non limitarsi a prospettare una diversa ponderazione degli elementi già esaminati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15276/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15277/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15279/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15282/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15283/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15287/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →