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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38675/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati relativi al traffico e alla raffinazione di cocaina e partecipazione ad associazione per delinquere: si censurava l'omessa indicazione degli elementi di fatto a sostegno dei gravi indizi di colpevolezza; la mancata identificazione del ricorrente con il soggetto denominato "lo zio" nelle chat; l'erronea attribuzione del ruolo di capo/promotore dell'associazione; l'erroneo addebito della cessione di 10 kg di cocaina e del concorso nella raffinazione per mera presenza nei luoghi; la mancata valutazione della concretezza e attualità delle esigenze cautelari e della idoneità di misure meno afflittive tenuto conto delle condizioni di salute.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato analiticamente e con puntuali riferimenti probatori (intercettazioni, riscontri sulle spostamenti, osservazione dei movimenti degli indagati, sequestri operati) l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza: presenza di Pizzata all'incontro fra corriere e fornitore (verifica dell'auto delle Forze dell'Ordine), riferimenti nelle chat che lo identificavano come "lo zio", reiterata presenza e attività nella raffineria (interventi, pianificazione, erogazioni di somme), contatti per rifornimenti anche internazionali e coinvolgimento in organizzazione capace di distribuire la droga. I motivi diretti a contestare la qualificazione del ruolo (capo/promotore) e l'attribuzione di singole condotte per mera presenza sono stati ritenuti manifestamente infondati alla luce delle circostanze probatorie. Quanto alle esigenze cautelari, la corte ha ritenuto che neanche misure meno gravose (arresti domiciliari con controllo elettronico) sarebbero idonee a impedire i contatti criminosi e ha ritenuto generica l'allegazione di motivi di salute. Conseguentemente è stata confermata la custodia in carcere; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato: invocata per qualificare la partecipazione di Pizzata alle condotte criminose come concorso (partecipazione/percorso organizzativo)

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commi 1 e 6)

    Norme del Testo Unico sugli stupefacenti relative alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti: utilizzate per inquadrare penalmente le detenzioni e il traffico di cocaina contestati

  • art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990

    Disposizione sulle circostanze aggravanti in materia di stupefacenti (rilevanza per la determinazione della gravità e per le esigenze cautelari)

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma riferita (nell'ordinanza) come riferimento per fattispecie connesse alle condotte associative in materia di stupefacenti; collegata alla valutazione della pericolosità e delle esigenze cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione: la corte ha disposto la condanna alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi di tale articolo

Massime di principio

  • Le intercettazioni e il monitoraggio degli spostamenti, se correlati tra loro e con riscontri materiali (sequestri, osservazioni), possono costituire elementi validi per desumere gravi indizi di partecipazione ad associazioni e traffici di droga.
  • La identificazione di un soggetto tramite nomignoli o appellativi nelle chat (es. "lo zio") può essere ritenuta sufficiente se il contesto temporale e i riscontri fattuali (es. incontri, messaggi che preannunciano appuntamenti) permettono una chiara correlazione tra il soprannome e la persona reale.
  • La mera presenza in un luogo dove avvengono condotte illecite non è automaticamente innocua: può essere valutata come contributo o organizzazione delle attività se accompagnata da comportamenti ulteriori (pianificazione, gestione, erogazioni di somme, rapporti con fornitori).
  • Per contrastare esigenze cautelari collegate ad associazioni criminali radicate (es. 'ndrangheta), le misure alternative (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) possono essere ritenute insufficienti quando non impediscono contatti e direzione dell'attività criminale; è richiesta documentazione e specificità se si invoca lo stato di salute per misure meno afflittive.
  • In sede di riesame e di impugnazione la parte che impugna deve confrontarsi con le specifiche risultanze del giudice di merito: censure generiche sulla motivazione o sulla ricostruzione fattuale sono spesso inammissibili o infondate se non indicano puntualmente errori o omissioni.

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