Sentenza del 07/06/2016 n. 4904 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - TRANSFER PRICING - Applicazione del metodo TNMM - Criticità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva determinato i prezzi di trasferimento applicando il metodo TNMM (Transactional Net Margin Method), disconoscendo il metodo CUP (Comparable Uncontrolled Price) utilizzato dalla società. La censura riguardava sia l'insufficiente motivazione della scelta di sostituire il CUP con il TNMM, sia l'inadeguatezza dell'analisi comparativa: il campione utilizzato dall'Ufficio era numericamente esiguo e comprendeva soggetti con attività non omogenee rispetto a quella della contribuente.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato ritenuto che l'Amministrazione non potesse sostituire il metodo CUP con il TNMM senza spiegare in modo adeguato le ragioni dell'inattendibilità o dell'inapplicabilità del metodo originariamente utilizzato. Inoltre, l'applicazione del TNMM è stata considerata metodologicamente carente perché fondata su un campione troppo ristretto e composto da imprese non sufficientemente comparabili. L'accertamento è stato quindi annullato o comunque censurato nei limiti delle criticità rilevate.
Norme richiamate
Principio di libera concorrenza in materia di transfer pricing
La determinazione dei prezzi infragruppo deve riflettere le condizioni che sarebbero state praticate tra imprese indipendenti in circostanze comparabili.
Metodo CUP (Comparable Uncontrolled Price)
Il metodo CUP costituisce un metodo diretto di comparazione dei prezzi e non può essere disatteso dall'Amministrazione finanziaria senza una motivazione specifica sulle ragioni per cui i dati o le condizioni comparabili non siano attendibili o utilizzabili.
Metodo TNMM (Transactional Net Margin Method)
Il TNMM può essere utilizzato quando risulta più affidabile rispetto ad altri metodi, ma richiede un'analisi funzionale adeguata, un campione sufficientemente ampio e soggetti comparabili per attività, funzioni svolte, rischi assunti e condizioni economiche.
Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
L'avviso deve illustrare in modo concreto e verificabile le ragioni della scelta del metodo di transfer pricing e i criteri con cui sono stati selezionati i comparabili; una motivazione generica o meramente assertiva non è sufficiente.
Massime di principio
- In una controversia di transfer pricing, l'Amministrazione deve motivare specificamente perché un metodo ritenuto affidabile dal contribuente, come il CUP, debba essere sostituito da un metodo diverso, come il TNMM.
- La scelta del metodo non è libera né automatica: deve dipendere dalla qualità dei dati disponibili e dalla comparabilità delle transazioni, delle funzioni, dei rischi e degli asset coinvolti.
- Un'analisi TNMM basata su pochi comparabili o su imprese con attività sostanzialmente diverse può essere considerata inattendibile e non è sufficiente, da sola, a fondare la rettifica.
- La comparabilità deve essere verificata in concreto; non basta che le imprese operino nello stesso settore o appartengano allo stesso codice attività.
- Il contribuente che applica un metodo di transfer pricing deve documentarne la coerenza, mentre l'Ufficio deve dimostrare con dati e motivazioni verificabili l'inadeguatezza del metodo alternativo e la correttezza della propria selezione dei comparabili.
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