Sentenza n. 323/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 156/2024 in data 2 maggio 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza n. 156/2024 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato e notificata al Ministero il 21 maggio 2024. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta elettronica del docente, o altro strumento equipollente, per l’importo complessivo di € 1.000, riferito agli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, che non aveva messo a disposizione l’importo dovuto nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza. Ha chiesto l’ordine di accredito dei € 1.000, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione. Il Ministero non si è costituito. È stata inoltre esibita la certificazione della Cancelleria attestante il passaggio in giudicato. Il giudice ha rilevato che era decorso anche il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ritenuto utilizzabile, nel giudizio di ottemperanza, la procura conferita per il giudizio civile, poiché estesa a ogni stato e grado del procedimento, trattandosi di esecuzione di una condanna al pagamento di una somma determinata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza civile, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà provvedere entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il Ministero dovrà corrispondere gli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in base al giudicato, calcolati dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo tardivo o, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Prevede il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’esecuzione commissariale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali era decorso dalla notificazione della sentenza civile, rendendo esperibile il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria della condanna non abbia adempiuto, purché sia decorso il termine legalmente previsto per l’esecuzione da parte delle amministrazioni statali.
- La notificazione della sentenza all’indirizzo PEC istituzionale dell’amministrazione, riconosciuto come domicilio digitale idoneo, è sufficiente a far decorrere il termine per l’adempimento e, una volta decorso il termine di legge, consente di attivare il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di una condanna al pagamento di una somma determinata, la procura alle liti conferita per il giudizio civile e riferita a ogni stato e grado del procedimento può attribuire al difensore lo ius postulandi anche per la fase di esecuzione e per il giudizio amministrativo di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, parametrandola agli interessi legali sull’importo dovuto e facendola decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’esecuzione sostitutiva.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, senza riconoscergli un compenso aggiuntivo quando svolga funzioni commissariali nell’ambito del proprio rapporto di pubblico impiego.
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