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Sentenza

Sentenza n. 556/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n° 1208/2024 emessa dal Tribunale di Catania - Sez. Lavoro, nella causa iscritta al n° 8239/2023 R.G., in data 01/03/2024, notificata in forma esecutiva nelle modalità del novellato art.475 c.p.c. il 27/06/2024, e con attestazione di passaggio in giudicato del 29/07/2025.

Giustizia amministrativa202501798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata in forma esecutiva e relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni e chiesto l’ordine di esecuzione, nonché, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né dimostrato l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, fattispecie espressamente contemplata dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a., delle regole sul deposito del ricorso e dell’obbligo di previa notificazione del titolo alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, ha rilevato il perdurante inadempimento ministeriale e l’assenza di prova dell’estinzione dell’obbligazione. In applicazione dell’art. 2697 c.c., ha posto a carico dell’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, ritenendo quindi sussistente l’obbligo di dare esecuzione al giudicato. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di persistente inadempimento, di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta ai sensi del comma 4, lett. d).

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ammette il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla norma, ritenuto rispettato dal TAR.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice; il requisito è stato ritenuto documentato.

  • art. 2697 c.c.

    Impone a chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi di provarli; l’amministrazione, non avendo provato il pagamento, è rimasta obbligata all’esecuzione del giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione dalla maturazione del diritto all’effettiva attribuzione della Carta elettronica del docente.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne pecuniarie quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria non abbia spontaneamente adempiuto agli obblighi conformativi o pecuniari stabiliti dal titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che intenda opporre l’avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo risultante dal giudicato deve fornire la relativa prova; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo.
  • Accertato il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare, in via sostitutiva, alla scadenza del termine.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto riconducibile all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti da giudizi Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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