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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39865/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Macciò ha impugnato l'ordinanza del 13/05/2022 con cui il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla sua istanza di riconoscimento della continuazione (presentata il 6/04/2022), ritenendola mera riproposizione di una precedente istanza già valutata e respinta (ordinanza del 15/06/2021). Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge per avere il giudice deciso senza fissare l'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., e senza garantire il contraddittorio; (ii) errata qualificazione dell'istanza come mera riproposizione, quando in realtà riguardava una diversa pronuncia di condanna non conosciuta al tempo della precedente decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi fondati. Ha accertato che l'istanza del 6/04/2022 riguardava una pronuncia differente da quella oggetto della precedente ordinanza e che, pertanto, il giudice dell'esecuzione non poteva decidere de plano fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 666, comma 2. La decisione è stata adottata senza le forme e il contraddittorio previsti dagli artt. 666, commi 3 e 4, e configura una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati (udienza camerale con partecipazione del difensore e del pubblico ministero). Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui, salvo i casi tassativi dell'art. 620, l'annullamento senza rinvio non è consentito, e ha precisato che il medesimo giudice può decidere nuovamente in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 2

    Consente la decisione de plano (decreto motivato, previa audizione del pubblico ministero) solo nelle ipotesi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata; fuori da tali ipotesi la decisione de plano è illegittima.

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 3

    Prevede la fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'incidente di esecuzione; tale udienza richiede avviso alle parti e ai difensori.

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 4

    Stabilisce che l'udienza camerale si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero; la loro partecipazione è essenziale per assicurare il contraddittorio.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata riguardante la domanda di riconoscimento della continuazione tra reati; la Corte valuta che la domanda del 6/04/2022 fosse riferita a una diversa pronuncia e quindi non fosse mera riproposizione.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La Corte ha qualificato la violazione relativa alla mancata udienza camerale e al provvedimento adottato de plano fuori dei casi consentiti come nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina i casi tassativi in cui è possibile l'annullamento senza rinvio; la Corte afferma che, in assenza di tali ipotesi, l'annullamento deve essere con rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può decidere de plano (con decreto motivato) solo quando l'istanza è manifestamente infondata o è mera riproposizione di una richiesta già rigettata; in tali casi è sufficiente l'audizione del pubblico ministero e non è necessaria l'udienza camerale.
  • Se l'istanza riguarda fatti o pronunce diversi rispetto alla precedente richiesta respinta, non può essere considerata mera riproposizione: il giudice deve fissare l'udienza in camera di consiglio e garantire la partecipazione del difensore e del pubblico ministero ai fini del contraddittorio.
  • La mancata osservanza delle forme previste dagli artt. 666, commi 3 e 4, quando dovute, determina una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 179 c.p.p.).
  • L'annullamento di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, salvo i casi tassativi dell'art. 620 c.p.p., richiede il rinvio per un nuovo giudizio; non è normalmente ammissibile l'annullamento senza rinvio.
  • Il giudice che ha adottato il provvedimento viziato non risulta automaticamente incompatibile a pronunciarsi nuovamente nel giudizio di rinvio.

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