Sentenza n. 679/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento prot. MIC_SABAP_BA/22/10/2025/0016665, avente ad oggetto “Ordine soprintendizio di ripristino dello stato dei luoghi e avvio provvedimento sanzionatorio PER INTERVENTI NON IN DANNO per gli effetti del combinato disposto dell'art. 160 comma 1 d.lgs. 42/2004 e art. 37, comma 2, del DPR 380/01 e ss.mm.ii.”, notificato alla ricorrente in data 22/10/2025 , con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari, ai sensi dell'art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004 e dell'art. 37, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, ha ordinato alla -OMISSIS- Srl in relazione ad immobile in locazione denominato “-OMISSIS-”, il ripristino entro 90 giorni “delle condizioni di legittimità con la rimozione delle improprie aggiunte riportando il complesso nelle condizioni di legittimità o ritenute compatibili con gli aspetti di tutela”, contestualmente irrogando nei confronti della stessa la “sanzione pecuniaria pari a € 2.064,00 (euro duemilasessantaquattro/00), valutata congrua alle opere realizzate, conforme alla L. 689/1981 e la Regolamento citato” (doc. 1); -- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi incluso il verbale del sopralluogo eseguito dalla citata Soprintendenza in data 10 settembre 2025 (ad oggi non conosciuto).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine soprintendizio di ripristino dello stato dei luoghi e contestuale sanzione pecuniaria per interventi qualificati come non in danno, adottato ai sensi dell’art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004 e dell’art. 37, comma 2, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (società conduttrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza, a seguito di un sopralluogo presso un immobile vincolato detenuto in locazione ultranovennale e destinato ad attività commerciale, ha contestato sette interventi, ordinandone il ripristino entro novanta giorni e irrogando una sanzione di euro 2.064. La ricorrente ha dedotto: l’incompetenza della Soprintendenza ad adottare l’ordine di ripristino previsto dall’art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004; l’insussistenza dei presupposti applicativi della disposizione, poiché lo stesso atto qualificava gli interventi come non in danno ed escludeva un danno permanente al bene culturale; la violazione dell’art. 37, comma 2, d.P.R. 380/2001, sostenendo che gli interventi del 2021-2022 fossero al più di manutenzione ordinaria o straordinaria non strutturale, soggetti a CILA e non riconducibili a restauro o risanamento conservativo; il difetto di istruttoria e motivazione, per avere l’Amministrazione attribuito alla ricorrente opere preesistenti, senza chiarire la riferibilità soggettiva dei singoli interventi, la loro datazione, la loro qualificazione edilizia e l’incidenza sul bene vincolato; l’illegittimità della sanzione pecuniaria per carenza dei presupposti sostanziali e violazione del contraddittorio procedimentale. In sede cautelare il TAR aveva già rilevato un possibile deficit partecipativo e disposto un contraddittorio tecnico. Dopo tale ordinanza, la Soprintendenza si è limitata a convocare la società e a richiedere genericamente documentazione, senza specificare i profili tecnici da chiarire né confrontarsi puntualmente con la relazione tecnica e la documentazione fotografica prodotte dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il motivo relativo al difetto di istruttoria, valutato anche alla luce della fase cautelare e della mancata effettiva attuazione del contraddittorio tecnico disposto dal giudice. L’Amministrazione non ha approfondito questioni tecniche decisive: la riferibilità di alcune opere a precedenti gestioni dell’immobile; la loro datazione e possibile preesistenza alla CILA del 2021; la qualificazione degli interventi come restauro o risanamento conservativo oppure come manutenzione ordinaria o lavorazioni non strutturali; l’effettiva incidenza delle opere sul bene vincolato e l’ambito materiale del vincolo. La relazione tecnica della ricorrente, corredata da fotografie, offriva elementi analitici e plausibilmente decisivi, tra cui la preesistenza di alcune opere e l’assenza di evidenti lesioni alla struttura portante. La Soprintendenza non ha fornito una puntuale confutazione tecnica e ha adottato un ordine di ripristino e una sanzione sulla base di una ricostruzione fattuale non adeguatamente verificata, nonostante avesse qualificato gli interventi come non in danno. Il difetto istruttorio ha determinato anche un correlato difetto di motivazione e ha investito l’intero provvedimento, sia quanto all’ordine di ripristino sia quanto alla sanzione pecuniaria, fondati sul medesimo presupposto fattuale e tecnico-giuridico. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. L’atto è stato annullato e l’Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 2.000 per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004
La disposizione è stata richiamata quale base dell’ordine di ripristino, ma il provvedimento è stato annullato per difetto di istruttoria e motivazione, senza che il TAR definisse la questione dell’incompetenza della Soprintendenza o i presupposti sostanziali della norma, rimasti assorbiti.
art. 37, comma 2, d.P.R. 380/2001
sanzione pecuniaria pari a € 2.064,00
La disposizione è stata richiamata quale fondamento della sanzione pecuniaria, ma la sanzione è stata annullata insieme all’ordine di ripristino perché fondata sul medesimo accertamento tecnico-fattuale viziato.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato l’applicazione chiedendo un effettivo avvio procedimentale e la specificazione dell’oggetto del contraddittorio tecnico; il TAR ha deciso sulla distinta e assorbente carenza istruttoria, senza esaminare autonomamente la censura partecipativa.
ordinanza cautelare n. 439 del 19 dicembre 2025
Il TAR aveva disposto un contraddittorio tecnico, ravvisando fumus in relazione alla possibile utilità dell’apporto collaborativo del privato e periculum per il danno economico derivante dall’immediata esecuzione dell’ordine di ripristino.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di tutela di un bene culturale impone il ripristino e irroga una sanzione sulla base di contestazioni tecniche relative a più opere, l’Amministrazione deve verificare puntualmente la riferibilità soggettiva, la datazione, la preesistenza, la qualificazione edilizia e l’effettiva incidenza di ciascun intervento sul bene vincolato.
- Il difetto di istruttoria ricorre quando l’Amministrazione adotta misure fortemente incidenti sulla sfera del privato senza confrontarsi in modo concreto con una relazione tecnica analitica e con la documentazione prodotta dall’interessato, soprattutto quando tali elementi siano potenzialmente idonei a modificare la ricostruzione dei fatti.
- La qualificazione degli interventi come non arrecanti danno permanente al bene culturale rende particolarmente necessario un accertamento tecnico approfondito sulla reale natura, portata e imputabilità delle opere prima dell’adozione dell’ordine di ripristino e della sanzione.
- Quando ordine di ripristino e sanzione pecuniaria si fondano sul medesimo presupposto fattuale e sulla stessa ricostruzione tecnico-giuridica degli interventi, il difetto istruttorio che incide su tale presupposto determina l’illegittimità dell’intero provvedimento e di entrambe le misure.
- L’ottemperanza meramente formale a un ordine giudiziale di svolgere un contraddittorio tecnico, mediante una convocazione generica e una richiesta indeterminata di documenti, non elimina il vizio istruttorio se l’Amministrazione non individua i profili da chiarire e non esamina puntualmente gli elementi forniti dal privato.
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