Sentenza n. 12014/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della comunicazione dell''ANAC-Autorità Nazionale AntiCorruzione, Ufficio Vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 27 gennaio 2023 fascicolo UVMACT/2021-000052 - della determinazione dell''Autorità Nazionale Anticorruzione n. 241 del 8 marzo 2017 - della delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione ANAC del 27 gennaio 2023 con cui è stato ordinato l'adeguamento del sito istituzionale agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 d.lgs. 33/2013, nonché Linee guida ANAC n. 241/2017 e delibera ANAC n. 777/2021
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Federazione ha impugnato la comunicazione ANAC, le Linee guida n. 241/2017 e la delibera n. 777/2021 deducendo: 1) violazione dell'art. 1, comma 7, d.l. 162/2019, sostenendo che la sospensione delle misure sanzionatorie previste dagli artt. 46 e 47 d.lgs. 33/2013 avrebbe impedito ad ANAC anche di adottare comunicazioni prodromiche all'accertamento di responsabilità; 2) violazione degli artt. 2-bis e 3, comma 1-ter, d.lgs. 33/2013, difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzionalità, assumendo l'inapplicabilità o comunque la necessità di una concreta valutazione di compatibilità degli obblighi di pubblicazione agli ordini e alle federazioni professionali; 3) violazione del regolamento (UE) 2016/679, sproporzione nel bilanciamento tra trasparenza e riservatezza, nonché illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 33/2013 per violazione degli artt. 2, 3, 14 e 117 Cost. e dell'art. 8 CEDU, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di questione di legittimità costituzionale; 4) eccesso di delega e violazione dell'art. 76 Cost., sostenendo che le leggi delega n. 190/2012 e n. 124/2015 non avrebbero autorizzato l'estensione degli obblighi patrimoniali e reddituali agli organi degli ordini professionali.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Quanto al primo, ha distinto la sospensione temporanea delle misure sanzionatorie previste dagli artt. 46 e 47 d.lgs. 33/2013 dai poteri di vigilanza previsti dall'art. 45 dello stesso decreto. La sospensione incide sulle sanzioni, ma non elimina gli obblighi di pubblicazione né impedisce ad ANAC di controllarne l'adempimento, richiedere informazioni e ordinare la pubblicazione entro un termine. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto che l'art. 2-bis d.lgs. 33/2013 assoggetti, in quanto compatibili, gli ordini professionali alla medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni e che l'art. 14 sia quindi applicabile anche alle federazioni professionali. Gli organi della Federazione dotati di funzioni di amministrazione attiva e di definizione degli obiettivi, delle priorità e delle linee d'azione dell'ente sono stati qualificati come organi di indirizzo politico ai fini della trasparenza; è stato invece escluso il collegio dei revisori, avente funzioni meramente di controllo. La natura pubblica non è esclusa dall'autofinanziamento mediante contributi degli iscritti, considerati prestazioni patrimoniali imposte aventi natura tributaria. La motivazione della comunicazione ANAC è stata ritenuta sufficiente perché fondata sui pertinenti atti generali dell'Autorità e perché individua nel carattere gratuito dell'incarico il presupposto dell'eventuale esonero. Quanto al terzo motivo, il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019, ritenendo proporzionata la conoscibilità dei dati reddituali e patrimoniali quando funzionale al controllo diffuso sull'esercizio delle funzioni pubbliche e sull'impiego delle risorse. Sono state quindi respinte le richieste di rinvio pregiudiziale e di rimessione alla Corte costituzionale. Quanto al quarto motivo, il giudice ha escluso l'eccesso di delega: la legge n. 190/2012 autorizzava la precisazione degli obblighi di pubblicità relativi ai titolari di incarichi politici o comunque esercenti poteri di indirizzo politico, senza limitarli agli enti territoriali. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 7, d.l. 162/2019, convertito dalla l. 8/2020
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo ... non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013
La sospensione riguarda le misure sanzionatorie degli artt. 46 e 47 d.lgs. 33/2013 e non incide né sugli obblighi di pubblicazione né sui poteri di vigilanza di ANAC previsti dall'art. 45.
art. 45 d.lgs. 33/2013
controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione ... e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione
Attribuisce ad ANAC poteri di vigilanza, acquisizione di informazioni e ordine di pubblicazione, distinti dal potere sanzionatorio.
artt. 46 e 47 d.lgs. 33/2013
Prevedono il regime di responsabilità e le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza; le relative misure erano temporaneamente sospese dalla disciplina emergenziale richiamata.
art. 2-bis d.lgs. 33/2013
La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni ... si applica anche, in quanto compatibile ... agli ordini professionali
Assoggetta gli ordini professionali e le relative federazioni alla disciplina della trasparenza, compresi gli obblighi dell'art. 14, in quanto compatibili.
art. 3, comma 1-ter, d.lgs. 33/2013
Consente ad ANAC di precisare gli obblighi di pubblicazione e le modalità attuative in relazione alla natura e alla dimensione dei soggetti, prevedendo modalità semplificate anche per gli ordini e collegi professionali.
art. 14 d.lgs. 33/2013
Si applica agli organi degli ordini e delle federazioni professionali che esercitano funzioni di indirizzo e amministrazione attiva; non si estende automaticamente agli organi con sole funzioni di controllo.
art. 1 d.lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato
Conferma la natura pubblica non economica degli ordini e delle federazioni professionali.
art. 1, comma 35, l. 190/2012
precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico
La delega comprende la precisazione e l'ampliamento degli obblighi di pubblicità per i titolari di incarichi di indirizzo politico senza essere limitata agli enti territoriali.
art. 76 Cost.
Non è stato ravvisato eccesso di delega nell'estensione degli obblighi di trasparenza agli organi degli ordini e delle federazioni professionali.
art. 267 TFUE
Non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione.
artt. 2, 3, 14 e 117 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale prospettate sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della funzione di controllo diffuso perseguita dagli obblighi di trasparenza e del criterio di proporzionalità.
art. 8 CEDU
Non è stata ravvisata una violazione del diritto al rispetto della vita privata, poiché la pubblicità dei dati è funzionale a finalità di trasparenza e controllo sull'esercizio di funzioni pubbliche.
Massime di principio
- La sospensione temporanea delle misure sanzionatorie previste dagli artt. 46 e 47 d.lgs. 33/2013 non sospende gli obblighi di pubblicazione né i poteri di vigilanza e di ordine di pubblicazione attribuiti ad ANAC dall'art. 45 dello stesso decreto.
- Gli ordini e le federazioni professionali, in quanto enti pubblici non economici, sono soggetti, in quanto compatibile, agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013, incluso l'art. 14.
- Ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza agli organi di enti pubblici professionali, la nozione di organo di indirizzo politico deve essere individuata concretamente in relazione alle funzioni esercitate: vi rientrano gli organi che definiscono obiettivi, priorità, piani e programmi o indirizzano l'azione dell'ente, mentre ne sono esclusi gli organi con sole funzioni di controllo.
- L'autofinanziamento di un ente pubblico professionale mediante contributi obbligatori degli iscritti non esclude la sua natura pubblicistica né l'assoggettamento alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- La pubblicazione di dati reddituali e patrimoniali relativi ai titolari di funzioni pubbliche è compatibile con i principi di riservatezza e proporzionalità quando la conoscenza dei dati sia ragionevolmente connessa al controllo diffuso sul corretto esercizio delle funzioni e sull'impiego delle risorse pubbliche.
- La delega legislativa in materia di trasparenza relativa ai titolari di incarichi politici o comunque esercenti poteri di indirizzo politico non è limitata agli enti territoriali, salvo che tale limitazione risulti espressamente dalla legge delega.
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