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Sentenza

Sentenza n. 555/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Sanremo n. 45 del 4 marzo 2025, pubblicata in data 6 marzo 2025 sull’albo pretorio del Comune di Sanremo per quindici giorni consecutivi, con la quale il Comune di Sanremo, in dichiarata ottemperanza della Sentenza del T.A.R. Liguria n. 843 del 5 dicembre 2024, ha deliberato di indire una procedura selettiva per l’individuazione del partner (operatore economico) per l’organizzazione e la trasmissione delle edizioni 2026-2028 (con eventuale proroga per un massimo di due ulteriori edizioni) del Festival della Canzone Italiana, nella misura in cui ha confermato «la scelta organizzativa basata sull’unicità dell’operatore economico, che deve essere un operatore televisivo e, cioè, sull’attribuzione dei compiti organizzativi del Festival a un fornitore di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro»; - di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti, successivi e connessi, anche se allo stato non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 10 maggio 2025: - della determinazione dirigenziale del Comune di Sanremo, Settore Turismo, Cultura e Commercio n. 1630 del 9 aprile 2025, pubblicata in data 9 aprile 2025 per quindici giorni consecutivi sull’albo pretorio del Comune di Sanremo, con la quale, al dichiarato fine di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 4 marzo 2025, è stato «approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A) finalizzato alla individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana con concessione dei relativi marchi registrati di denominazione, per un triennio (anni 2026-2027-2028) eventualmente prorogabili per un massimo di un ulteriore biennio e lo schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato B) allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale»; - di tutti gli allegati alla determinazione n. 1630 del 2025; - dell’avviso pubblico recante «Manifestazione di interesse per l’individuazione di un partner per l’organizzazione e la trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana con concessione dei relativi marchi registrati di denominazione in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 45 in data 4 marzo 2025 e della Determinazione Dirigenziale n. 1630 del 9 aprile 2025», pubblicato in data 9 aprile 2025, per quindici giorni, sull’albo pretorio; - di tutti gli atti antecedenti, connessi, consequenziali e successivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 31 dicembre 2025, per l’annullamento: - del verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 5 giugno 2025, con la quale sono stati dettati indirizzi per la nomina dei componenti della Commissione di Valutazione; - della determinazione dirigenziale del Comune di Sanremo n. 2591 dell’11 giugno 2025, con la quale sono stati designati i componenti della Commissione di valutazione; - della determinazione dirigenziale del Comune di Sanremo n. 2946 del 3 luglio 2025, con la quale sono stati approvati i verbali nn. 1, 2 e 3, è stata disposta l’ammissione alla successiva “fase negoziale” della proposta di RAI s.p.a. e conseguenzialmente è stata dichiarata chiusa la prima “fase selettiva”; - del verbale di deliberazione della Giunta Comunale – reg. verb. n. 150 del 3 luglio 2025, con la quale – preso atto della determinazione dirigenziale n. 2964 del 3 luglio 2025 – si è confermata la necessità di dare ulteriore impulso alla procedura, avviando la fase negoziale; - del verbale di deliberazione della Giunta Comunale – reg. verb. n. 209 del 7 ottobre 2025, con il quale è stato deliberato di approvare tutti gli atti della procedura, «ivi compresi quelli risultanti dalla c.d. “fase negoziale” e nella specie i verbali in data del 9 luglio 2025, 2 settembre 2025 e 3 settembre 2025 e il relativo schema di convenzione come risultante all’esito della seduta negoziale del 3 settembre 2025 corredato dai relativi allegati»; - di tutti i verbali della fase selettiva e della fase negoziale della procedura; - della Convenzione stipulata tra il Comune di Sanremo e RAI per l’organizzazione e la trasmissione del Festival di Sanremo per gli anni 2026, 2027 e 2028, con eventuale proroga per un massimo di due edizioni, della quale si chiede, alternativamente, che venga dichiarata inefficace; - di ogni altro atto della procedura ai predetti antecedente, connesso, consequenziale e successivo. Quanto all’istanza ex art. 116, co. 2 c.p.a., per l’annullamento: - del provvedimento in data 29 ottobre 2025 con il quale il Comune di Sanremo, dichiarando di avere integralmente assentito alla richiesta di accesso agli atti formulata da JE, ha invece parzialmente accolto la predetta richiesta, nella misura in cui non ha rilasciato gli Allegati alla Convenzione stipulata tra il Comune di Sanremo e RAI, costituenti parte integrante e sostanziale dell’accordo raggiunto; - di qualunque atto al predetto antecedente, presupposto, consequenziale e successivo anche se allo stato non conosciuto; - nonché per la condanna del Comune di Sanremo al rilascio della documentazione richiesta e segnatamente di tutti gli Allegati alla Convenzione stipulata tra il Comune di Sanremo e RAI

Giustizia amministrativa202500492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura comparativa per l'individuazione del partner cui affidare l'organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026-2028, inclusa la convenzione stipulata con RAI, nonché parziale diniego di accesso agli allegati della convenzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale che ha stabilito gli indirizzi della procedura, la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico, nonché, con ulteriori motivi aggiunti, gli atti della commissione, l'ammissione di RAI alla fase negoziale, l'approvazione degli atti procedurali e la convenzione conclusiva. Ha dedotto: violazione del d.lgs. 36/2023 e dei principi di concorrenza, par condicio e non discriminazione, per avere il Comune riservato la partecipazione agli operatori televisivi e imposto l'unitarietà tra organizzazione dell'evento e trasmissione televisiva; indeterminatezza dell'avviso quanto alle attività da svolgere, ai luoghi, agli eventi collaterali, ai criteri di selezione e allo schema di convenzione; illegittimo privilegio della componente televisiva rispetto all'evento dal vivo; erroneità del requisito relativo alla capacità di organizzare e diffondere eventi musicali o culturali di particolare rilevanza; brevità del termine di quaranta giorni per la presentazione delle offerte; mancata applicazione integrale del codice dei contratti pubblici, sostenendo che si trattasse di una concessione di servizi e che il Festival fosse un bene culturale. Le censure sono state riproposte in via derivata contro gli atti successivi e la convenzione. La ricorrente ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'ostensione degli allegati alla convenzione, già oggetto di precedente ordinanza.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso, nonostante la mancata partecipazione alla procedura e il mancato possesso della qualifica di operatore televisivo, poiché erano dedotte clausole potenzialmente escludenti e l'indeterminatezza della lex specialis, contestabili immediatamente. Ha inoltre escluso che l'attività di etichetta discografica svolta da RAI Pubblicità determinasse, nei termini dedotti, un conflitto di interessi non risolvibile ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023. Nel merito ha respinto tutte le censure. La limitazione agli operatori televisivi e la scelta di non separare organizzazione e trasmissione rientrano nella discrezionalità amministrativa e risultano adeguatamente motivate dall'esigenza di garantire continuità al modello organizzativo, diffusione nazionale in chiaro, coordinamento tra spettacolo dal vivo e diretta televisiva e valorizzazione del Festival. La previsione non è sproporzionata, anche perché era ammessa la partecipazione in forma associata ai sensi dell'art. 65, comma 2, d.lgs. 36/2023. L'avviso non è stato ritenuto indeterminato: individuava contenuti del progetto, elementi minimi dello schema di convenzione e criteri di valutazione sufficienti a consentire la formulazione dell'offerta, mentre la successiva fase negoziale giustificava un certo grado di flessibilità e generalizzazione. Il riferimento agli eventi musicali o culturali di particolare rilevanza non è stato interpretato come limitato agli eventi inseriti negli elenchi AGCOM o ministeriali, né come richiedente una specifica esperienza pregressa in tali eventi. Il termine di quaranta giorni è stato ritenuto congruo, considerata l'anticipazione dei contenuti nella deliberazione, l'analogia con le procedure bifasiche del codice dei contratti pubblici e la necessità di concludere la procedura prima dell'edizione 2026. È stata confermata la qualificazione dell'affidamento come contratto attivo avente a oggetto prevalente la concessione del marchio e del bene immateriale Festival, con organizzazione e trasmissione quali profili correlati, non soggetto al regime ordinario dei contratti pubblici ma ai principi di pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. È stato altresì ritenuto coperto da giudicato il precedente accertamento secondo cui il Festival non è qualificabile come bene culturale. I motivi aggiunti contro gli atti conclusivi e la convenzione sono stati respinti in via derivata. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 36/2023

    La disciplina dei contratti pubblici non si applica con il medesimo rigore agli affidamenti aventi a oggetto contratti attivi e concessioni di beni; restano applicabili i principi di pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.

  • art. 65, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La nozione di operatore economico comprende anche raggruppamenti e consorzi; l'unicità della controparte contrattuale non impone l'unitarietà soggettiva dell'operatore partecipante.

  • art. 95, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Il conflitto di interessi rilevante ai fini dell'esclusione deve essere tale da non poter essere efficacemente risolto; un conflitto astrattamente risolvibile non integra, nei termini dedotti, la fattispecie impeditiva.

  • art. 73 d.lgs. 36/2023

    La procedura competitiva con negoziazione costituisce un modello bifasico nel quale il bando può contenere informazioni non integralmente predeterminate, da precisare nella successiva negoziazione.

  • art. 74 d.lgs. 36/2023

    Il dialogo competitivo conferma la compatibilità, nei moduli procedurali flessibili, di una determinazione non integralmente rigida della prestazione.

  • art. 75 d.lgs. 36/2023

    Il partenariato per l'innovazione è richiamato quale ulteriore modello procedurale nel quale la prestazione può essere definita progressivamente.

  • art. 33, comma 3, d.lgs. 208/2021

    Il riferimento agli eventi di particolare rilevanza può offrire criteri interpretativi della relativa nozione, senza restringere automaticamente la partecipazione agli operatori con esperienza negli eventi inclusi negli elenchi dell'autorità o ministeriali.

  • art. 37 cod. nav.

    La proficua utilizzazione del bene costituisce criterio guida dell'affidamento; la rilevanza della diffusione televisiva può essere valorizzata quando contribuisce alla notorietà, al valore economico e alla valorizzazione del bene immateriale.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La pronuncia richiama il rito per la tutela dell'accesso; sulla specifica istanza era già intervenuta un'ordinanza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcuni documenti, respinto l'accesso documentale e accolto quello civico.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il Tribunale ha fissato l'udienza di merito nell'ambito della trattazione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • La scelta dell'amministrazione di individuare specifici requisiti di partecipazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo quando risulti manifestamente arbitraria, irragionevole, illogica, contraddittoria o sproporzionata rispetto all'interesse pubblico perseguito.
  • Una clausola potenzialmente escludente o una lex specialis asseritamente indeterminata può essere impugnata immediatamente dall'operatore economico anche senza partecipazione alla procedura, quando la doglianza investa proprio l'impossibilità o l'inutilità della partecipazione.
  • Quando l'affidamento ha natura sostanziale di contratto attivo o concessione di un bene pubblico, l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella configurazione della procedura comparativa e non è tenuta ad applicare integralmente il regime procedurale dei contratti pubblici, dovendo comunque rispettare pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
  • In una procedura comparativa bifasica, la lex specialis può definire contenuti minimi del progetto e dello schema contrattuale e lasciare alla successiva negoziazione la precisazione del contenuto finale, purché fornisca elementi sufficienti per formulare un'offerta seria e orientare la valutazione comparativa.
  • La previsione dell'unitarietà dell'operatore incaricato di organizzare e diffondere un evento non è sproporzionata quando l'amministrazione dimostri che le esigenze della trasmissione incidono sulla conformazione dell'evento dal vivo e che il coordinamento unitario è funzionale all'interesse pubblico; l'unitarietà della controparte non esclude la partecipazione in raggruppamento o consorzio quando questa sia consentita dalla lex specialis.
  • Il termine per la presentazione delle offerte è congruo quando, valutata la complessità della prestazione, consenta una partecipazione effettiva, tenga conto delle informazioni già rese disponibili e sia giustificato anche dalla necessità di concludere tempestivamente la procedura in relazione all'evento da organizzare.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaConcessioni e partenariato pubblico-privatoAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisSuddivisione in lotti
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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