Sentenza del 16/12/2016 n. 9548 - Comm. Trib. Prov. Milano
CONTABILITÀ - Attendibilità complessiva - Presunta antieconomicità di singola operazione d'impresa - Possibilità di accertamento analitico-induttivo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato l'antieconomicità di una singola operazione d'impresa e, sulla base di tale elemento, aveva utilizzato l'accertamento analitico-induttivo previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonostante le scritture contabili fossero formalmente corrette. La controversia riguardava quindi la possibilità di desumere l'inattendibilità complessiva della contabilità dalla sola antieconomicità di un'operazione isolata.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima. L'accertamento analitico-induttivo, in presenza di una contabilità formalmente corretta, presuppone elementi gravi e sufficienti a dimostrare l'inattendibilità complessiva delle scritture. La presunta antieconomicità di una singola operazione non è idonea, da sola, a fondare tale metodo di accertamento, soprattutto quando si tratta di una società di rilevanti dimensioni sottoposta a rigorosi controlli e revisioni contabili.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento analitico-induttivo può essere utilizzato anche quando la contabilità appare formalmente regolare, ma solo se elementi concreti consentono di ritenere complessivamente inattendibili le scritture contabili. La norma non legittima l'accertamento fondato esclusivamente sull'antieconomicità di una singola operazione isolata.
Massime di principio
- La contestazione di una singola operazione antieconomica non dimostra automaticamente l'inattendibilità complessiva della contabilità dell'impresa.
- Quando le scritture contabili sono formalmente corrette, l'Amministrazione deve fornire elementi ulteriori, concreti e convergenti per giustificare un accertamento analitico-induttivo.
- La valutazione dell'antieconomicità deve considerare il contesto dell'operazione, le ragioni economiche sottostanti e l'andamento complessivo dell'impresa, non unicamente il risultato di una singola transazione.
- Le dimensioni dell'impresa e l'assoggettamento a revisione contabile costituiscono elementi rilevanti nel valutare l'attendibilità complessiva delle scritture, pur non escludendo in assoluto la possibilità di accertamento.
- In situazioni analoghe, l'accertamento può essere contestato se l'Amministrazione fonda la ripresa fiscale su un unico indice di antieconomicità senza dimostrare l'esistenza di irregolarità sistemiche o di una complessiva inattendibilità contabile.
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