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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06283/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una società di trasporti, adibito alle mansioni di autista di autotreni e autoarticolati, aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti in auto propria tra la sede originaria di Rovereto e il piazzale di Sommacampagna, dove la società aveva avviato l’operatività di un nuovo piazzale. La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile l’art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, che prevede un’indennità per l’uso del mezzo di trasporto nell’interesse aziendale, e aveva escluso che l’accordo sindacale aziendale del maggio 2014 disciplinasse o assorbisse quel diritto, interpretandolo invece come compenso per il tempo di spostamento, da trattare come straordinario. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) contestava la qualificazione del tempo di trasferimento come orario di lavoro; (2) negava l’applicabilità dell’art. 28 CCNL sostenendo che l’indennità spetta solo a chi usa il mezzo per eseguire la prestazione lavorativa e non per recarsi al luogo di lavoro; (3) e (4) censurava l’interpretazione degli artt. 38 e 40 del CCNL e dell’accordo aziendale, sostenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente svalutato l’autonomia contrattuale collettiva di secondo livello; (5) in subordine, sosteneva che l’accordo 2014 dovesse qualificarsi come accordo di forfettizzazione previsto dal CCNL. La Corte di cassazione ha ritenuto il secondo motivo infondato perché la previsione collettiva è stata correttamente sussunta nella fattispecie concreta, trattandosi di spostamento imposto dalla direttiva aziendale e nell’interesse aziendale, e ha dichiarato il primo motivo non decisivo. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi, osservando che essi non scardinavano la ratio decidendi fondata sull’interpretazione plausibile dell’accordo aziendale come erogazione retributiva per straordinario e non come rimborso spese, e che la critica si risolveva nella prospettazione di una diversa lettura del testo negoziale, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto infondato il motivo principale relativo all’interpretazione dell’art. 28 del CCNL, perché la norma è stata ragionevolmente applicata al caso del lavoratore comandato a presentarsi, per direttiva aziendale e nell’interesse aziendale, in un luogo diverso dalla sede originaria, usando il mezzo proprio per sostenere le spese del tragitto. Ha considerato non decisiva la censura sul computo del tempo di spostamento come orario di lavoro. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi sull’accordo sindacale aziendale e sulla sua qualificazione come accordo di forfettizzazione, poiché la ricorrente proponeva solo una lettura alternativa del testo negoziale senza scardinare l’accertamento di fatto e l’interpretazione plausibile della Corte d’appello. La società è stata condannata alle spese e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 66 del 2003

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del tempo di spostamento come orario di lavoro

  • art. 3 d.lgs. n. 34 del 2007

    richiamato dalla ricorrente insieme al d.lgs. n. 66 del 2003 per negare che il trasferimento al piazzale costituisse orario di lavoro

  • art. 11 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del tempo di lavoro e alla tesi dell’insussistenza del diritto al rimborso

  • art. 28 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    la Corte lo interpreta come disposizione che attribuisce un’indennità di uso di mezzo di trasporto al lavoratore che usa un mezzo di trasporto, anche nel caso di spostamento imposto dall’azienda nell’interesse aziendale

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati per l’interpretazione del contratto collettivo e dell’accordo aziendale; la Corte ribadisce che l’interpretazione del testo negoziale del giudice di merito è censurabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici

  • artt. 38 e 40 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    richiamati dalla ricorrente a sostegno dell’autonomia dell’accordo aziendale e della sua idoneità a regolare la fattispecie

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’autonomia contrattuale collettiva di secondo livello

  • art. 2077 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la prevalenza attribuita al contratto collettivo nazionale

  • art. 10 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    richiamato nel quinto motivo per sostenere la riconducibilità dell’accordo del 2014 agli accordi di forfettizzazione

  • art. 432 c.p.c.

    utilizzato dalla Corte territoriale per la liquidazione del credito quando la quantificazione è stata effettuata secondo tabelle chilometriche

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura per violazione dei canoni ermeneutici dei contratti non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo negoziale rispetto a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito.
  • Quando una clausola collettiva attribuisce un’indennità al lavoratore che usa un mezzo di trasporto, la disposizione può essere applicata anche allo spostamento imposto dal datore di lavoro verso un diverso luogo di lavoro, se il tragitto è funzionalmente connesso alla prestazione e compiuto nell’interesse aziendale.
  • La ricostruzione della volontà negoziale e la qualificazione dell’accordo collettivo o aziendale costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione giuridicamente incoerente.
  • Una censura è inidonea a determinare la cassazione quando non colpisce la ratio decidendi effettivamente decisiva, ma si limita a contestare argomentazioni accessorie o non decisive della sentenza impugnata.
  • La qualificazione del compenso pattuito in sede aziendale come retribuzione per lavoro straordinario, anziché come rimborso spese, dipende dall’interpretazione del contesto negoziale e dal trattamento sostanziale e fiscale attribuito all’emolumento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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