Sentenza n. 517/2026 - Bari, Sezione 3
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento del silenzio illegittimo serbato dal Comune sulle osservazioni del Consorzio dei lottizzanti in data 11.6.2024, in violazione dell’art. 14 bis. V comma, legge n. 241/90; nonché in caso di persistente inerzia del Comune di Polignano a Mare, -previa conversione del rito- per l’’annullamento, previa sospensiva: - della Determinazione DSG, Area IV, n. 420 del 30.5.2024, comunicata a mezzo pec con prot. 20295 del 3.6.2024, di “conclusione negativa della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/90” riferita al “progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria in zona C2 Lato ovest”, con relativa nota dirigenziale di accompagno, recante lo stesso numero di protocollo del 3.6.2024; - della Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 3.6.2024, ad oggetto “atto di indirizzo per la predisposizione della documentazione finalizzata all’aggiornamento del piano particolareggiato della zona C/2- lato ovest del P.R.G. del Comune di Polignano a Mare e all’acquisizione del relativo parere di compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR, nonché di ulteriori pareri o nulla osta”, assunta in conseguenza della conclusione negativa della C.d.S. prefata, ove ritenuta lesiva dell’interesse dei ricorrenti a veder adempiuta la Convenzione di Lottizzazione rep. 1945 del 9.11.2018 ed eseguita la previsione esecutiva urbanistica nei termini di efficacia stabiliti per legge; - di ogni atto/provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ove lesivo, e in particolare la nota del Dirigente Area IV del Comune di Polignano prot. 17679 del 22.5.2023 ed il riscontro del Servizio Paesaggio della Regione Puglia prot. 5056 del 13.6.2023, comunicati ai ricorrenti tra gli allegati alla ridetta Determinazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.6.2025: per l’annullamento - della Determinazione del Dirigente Area IV del Comune di Polignano a Mare n. 314 del 2.5.2025, comunicata in pari data con nota pec prot. n. 0014/18, avente ad oggetto: “progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria in zona C2 lato ovest” – Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, C.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in applicazione del disposto del comma 5, dell’art. 14 bis della l.n. 241/90 e s.m.i. ed in ottemperanza a quanto stabilito nella sentenza del Tar Puglia Bari – sez. III n. 255 del 20/02/2025 – Determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, C.2, legge n. 241/1990; - della nota pec dello stesso Dirigente comunale, prot. n. 0014/46 in data 2.5.2025, inviata ai ricorrenti, al loro difensore ed al gruppo di progettazione, di riscontro all’apporto progettuale e partecipativo da questi ultimi reso nell’ambito della Conferenza dei Servizi in data 18.4.2025 (prot. comunale di arrivo n. 13254 del 18.4.2025); - ove ritenuto ostativo del chiesto titolo edilizio, dell’apporto referente reso in esito ad interlocuzione epistolare col Comune dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, prot. n. 02051407/2025 del 17.4.2025, confermativo di precedente parere reso sullo stesso oggetto, ed impugnato in sede di ricorso introduttivo; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni comunali di conclusione negativa della Conferenza dei Servizi relativa al progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria della zona C2 lato ovest, delibera comunale di indirizzo per l'aggiornamento del piano particolareggiato e atti paesaggistici presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (lottizzanti e imprese)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno inizialmente chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle osservazioni e diffide relative all'attuazione del Piano Particolareggiato e della Convenzione di Lottizzazione del 2018. A seguito dell'accoglimento della domanda sul silenzio e della conversione del rito, hanno impugnato la determinazione comunale del 30 maggio 2024 di conclusione negativa della Conferenza dei Servizi e, con motivi aggiunti, la successiva determinazione del 2 maggio 2025, adottata in ottemperanza alla precedente sentenza. Hanno dedotto, in particolare, la perdurante validità ed efficacia del Piano Particolareggiato approvato nel 2008, sostenendo che il termine decennale dovesse decorrere dalla data di acquisto dell'efficacia della delibera e non dalla sua adozione; l'applicabilità delle proroghe straordinarie previste dalla legislazione statale; la violazione dell'art. 106, comma 1, delle NTA del PPTR e del legittimo affidamento, poiché il Comune aveva ritenuto applicabile il PPTR invece del previgente PUTT; l'illegittimità e l'irragionevolezza dei dissensi espressi dall'Autorità di Bacino, dalla Soprintendenza e dalla Regione, comprese le prescrizioni idrauliche e paesaggistiche; la violazione delle regole procedimentali sulla Conferenza dei Servizi e il difetto di istruttoria, poiché la seconda revisione progettuale depositata il 18 aprile 2025 non sarebbe stata esaminata nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando tutti gli atti impugnati e imponendo al Comune di rideterminarsi sulla Conferenza dei Servizi. Ha ritenuto che il termine decennale di efficacia del Piano Particolareggiato decorresse dal 29 novembre 2008, data di acquisto dell'efficacia della delibera di approvazione dopo la pubblicazione all'Albo pretorio, e non dal 6 ottobre 2008, data della deliberazione. La convenzione del 9 novembre 2018 era quindi tempestiva. Il Piano risultava inoltre comunque efficace per effetto delle proroghe straordinarie introdotte dall'art. 10, comma 4-bis, del d.l. n. 76/2020 e dall'art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, come modificato dalla l. n. 11/2024. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, delle NTA del PPTR, i piani approvati o muniti del parere paesaggistico previsto dal PUTT restano assoggettati al PUTT finché sono efficaci; solo dopo la scadenza dell'efficacia si applica il regime del PPTR. Non è necessario che il piano fosse efficace già alla data di entrata in vigore del PPTR: rileva la sua efficacia al momento dell'adozione degli atti attuativi. Il Comune dovrà pertanto applicare il regime del PUTT e, se necessario, rinnovare il parere paesaggistico secondo l'art. 5.03 delle relative NTA, anziché secondo l'art. 96 del PPTR. Il provvedimento del 2 maggio 2025 è stato inoltre annullato per difetto di istruttoria, non avendo l'Amministrazione valutato nel merito la seconda revisione progettuale depositata il 18 aprile 2025 per superare i rilievi dell'Autorità di Bacino. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, d.lgs. 267/2000
Le deliberazioni degli enti locali acquistano efficacia esecutiva dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni e il successivo termine previsto dalla legge; il termine decennale di efficacia del piano attuativo decorre dalla data di acquisto dell'efficacia verso l'esterno.
art. 10, comma 4-bis, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020
Proroga di tre anni dei termini di validità delle convenzioni di lottizzazione e dei relativi piani attuativi efficaci alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 10-septies d.l. 21/2022, come modificato dalla l. 11/2024
Ulteriore proroga straordinaria di trenta mesi dei termini di validità delle convenzioni di lottizzazione, dei piani attuativi e degli atti propedeutici formatisi entro il 30 giugno 2024, applicabile anche ai piani già beneficiari di precedenti proroghe.
art. 17, comma 2, l.r. Puglia 20/2001
Fa salve le disposizioni delle leggi statali sulla durata dei piani urbanistici esecutivi.
art. 106, comma 1, NTA del PPTR
I piani approvati o muniti del parere obbligatorio e vincolante previsto dal PUTT restano disciplinati dal PUTT finché sono efficaci; una volta cessata l'efficacia, diviene applicabile il regime del PPTR. Il criterio decisivo è l'efficacia del piano al momento dell'adozione degli atti attuativi.
art. 5.03 NTA del PUTT
Il rinnovo del parere paesaggistico relativo a un piano ancora efficace deve avvenire secondo la disciplina del PUTT.
art. 14-bis l. 241/1990
Le regole sulla Conferenza dei Servizi impongono una valutazione effettiva degli apporti partecipativi e delle revisioni progettuali presentate.
art. 146 d.lgs. 42/2004
La scadenza temporale del parere paesaggistico può rendere necessario il rinnovo, che nel caso esaminato deve comunque essere effettuato secondo il regime paesaggistico applicabile al piano efficace.
Massime di principio
- Per un piano attuativo approvato con deliberazione comunale, il termine decennale di efficacia decorre dalla data in cui la deliberazione acquista efficacia verso l'esterno secondo le regole di pubblicazione ed esecutività degli atti degli enti locali, non dalla mera data della deliberazione.
- Le proroghe straordinarie previste dalla legislazione statale per le convenzioni di lottizzazione e i piani attuativi si applicano anche ai piani che abbiano già beneficiato di precedenti proroghe, quando ricorrono i presupposti temporali stabiliti dalla legge.
- Quando una disciplina transitoria paesaggistica stabilisce che i piani approvati o muniti del prescritto parere restano assoggettati al regime previgente finché sono efficaci, il criterio decisivo è l'efficacia del piano al momento dell'adozione degli atti attuativi; non è necessario che il piano fosse efficace già alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
- La disciplina transitoria paesaggistica mira a proteggere l'affidamento maturato sulla base del regime vigente al momento dell'approvazione del piano e della programmazione degli investimenti; pertanto, finché il piano resta efficace, l'eventuale rinnovo del parere paesaggistico deve avvenire secondo la disciplina previgente richiamata dalla norma transitoria.
- La Conferenza dei Servizi è illegittima per difetto di istruttoria quando l'amministrazione omette di esaminare nel merito una revisione progettuale tempestivamente presentata per superare i rilievi tecnici posti dalle amministrazioni partecipanti.
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