Cassazione Penale, Sentenza n. 25934/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava la mancanza di motivazione della Corte territoriale in relazione alla sua richiesta di esclusione della recidiva contestata, come già dedotto in appello; in sostanza si lamenta che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta formulata dalla difesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che in sede d'udienza la difesa avesse insistito sulla proposta di concordato e, con ciò, implicitamente rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli concernenti la determinazione della pena e il riconoscimento della continuazione. La Corte d'appello aveva infatti accolto la proposta di concordato, riconosciuto la continuazione con una sentenza irrevocabile e rideterminato la pena; la Cassazione ha quindi confermato il decisum e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nota: il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento con rinvio, richiesta non accolta
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
art. 416-bis, comma 1 c.p.
La sentenza indica che taluni reati (detenzione e porto di arma) sono stati ritenuti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1, ossia in rapporto a fattispecie riconducibili all'associazione di tipo mafioso o a circostanze aggravanti connesse; l'annotazione serve a qualificare il trattamento sanzionatorio applicato
regole processuali sulla rinuncia ai motivi di impugnazione
La Corte ha interpretato che, se la difesa in sede di discussione insiste su una proposta di concordato e non si richiama ai motivi di appello, i motivi non richiamati si considerano implicitamente rinunciati; di conseguenza il giudizio di Cassazione non può essere fondato su censure non più tempestivamente sostenute
Massime di principio
- Se in sede di appello la difesa propone e insiste su un concordato o altra soluzione concordata e non ripropone o richiama espressamente i motivi di gravame, tali motivi possono essere considerati implicitamente rinunciati e non più valutabili in sede di legittimità
- Una doglianza per "mancanza di motivazione" relativa a profili che non sono stati preservati o attivamente sostenuti in appello ha scarse possibilità di essere accolta dalla Cassazione
- La decisione di accogliere un concordato e il riconoscimento della continuazione con sentenze irrevocabili sono valutazioni della Corte d'appello che la Cassazione verifica sostanzialmente solo se vi siano profili di legittimità effettivamente denunciati e non rinunciati
- In caso di rigetto del ricorso, è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; chi propone rimedi deve dunque valutare la necessità di preservare e formalizzare tutte le censure rilevanti
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